Circolare numero 161 del 17-6-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che l’agevolazione contributiva del 40% prevista per le imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti si applica anche ad attività turistico-commerciali prima escluse in via interpretativa, come pubblici esercizi, stabilimenti balneari e agenzie di viaggio e turismo. Viene riconosciuto il diritto al recupero delle differenze contributive per i periodi successivi al 31.12.1990 a favore delle aziende che avevano applicato solo la riduzione del 25%, con recupero tramite DM 10/2 entro il 20.9.1992. Restano invariati i contributi a carico del lavoratore e si richiamano le modalità di compilazione già indicate nella precedente circolare n. 25/1991.
Estensione della riduzione contributiva del 40% ex art. 8, comma 3, L. 407/1990 ad altre imprese del settore turistico
Estensione della riduzione contributiva ex art. 8, comma 3, L. 407/1990
La circolare interviene per chiarire il perimetro applicativo della riduzione contributiva del 40% prevista dall’art. 8, comma 3, della legge n. 407 del 29 dicembre 1990, relativa ai contratti di formazione e lavoro. L’obiettivo è quello di uniformare l’interpretazione della norma, alla luce del parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e di consentire il recupero delle differenze contributive a favore delle imprese interessate.
Ambito soggettivo dell’agevolazione
La disposizione riguarda le imprese dei settori commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti, operanti nelle aree non comprese nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. L’agevolazione si applica ai lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro successivamente al 31.12.1990.
In un primo momento, l’INPS aveva individuato le imprese beneficiarie nelle sole attività commerciali in senso stretto, identificate dai codici statistico-contributivi 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX, e nelle attività turistiche di cui all’art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vale a dire alberghi e altre strutture ricettive.
Chiarimento del Ministero del Lavoro
Il Ministero ha osservato che il legislatore è intervenuto per l’intero settore commerciale e turistico con finalità di incentivazione all’assunzione di personale mediante contratto di formazione e lavoro. Ne consegue che non possono essere escluse dall’agevolazione contributiva le imprese che hanno come oggetto principale un’attività economica organizzata per la produzione e commercializzazione di servizi turistici.
Tra le attività espressamente richiamate rientrano:
- pubblici esercizi, quali ristoranti, tavole calde, bar e bottiglierie;
- stabilimenti balneari;
- agenzie di viaggio e turismo;
- altre attività analoghe del settore turistico-commerciale.
Riconoscimento della misura del 40%
Conformemente al parere ministeriale, ai datori di lavoro che svolgono tali attività e che, nella fase di prima applicazione, hanno beneficiato soltanto della riduzione del 25% sulle aliquote contributive a loro carico per i lavoratori assunti dall’1.1.1991 con contratto di formazione e lavoro, può essere riconosciuta la riduzione più ampia del 40%, purché siano soddisfatte le altre condizioni previste dalla legge.
Recupero delle differenze contributive
Le aziende che abbiano versato contributi in misura superiore a quella dovuta possono recuperare le differenze relative ai periodi pregressi, sempre successivi al 31.12.1990, presentando una delle denunce contributive successive all’emanazione della circolare e comunque entro il 20 settembre 1992.
Il recupero deve essere effettuato sul mod. DM 10/2, in uno dei righi in bianco del quadro D, indicando:
- il codice
L184; - la dicitura
REC. ART. 8, C. 3 L. 407/90.
Quota contributiva del lavoratore e istruzioni operative
La circolare precisa che non deve essere operato alcun conguaglio sulla quota di contributi a carico del lavoratore, che resta confermata nella misura ordinaria prevista per i dipendenti comuni.
Per l’esposizione sul mod. DM 10/2 dei dati relativi ai periodi correnti, le imprese interessate devono seguire le modalità di compilazione già riportate a pagina 5 della circolare n. 25 del 31 gennaio 1991, Parte Prima, modalità operative, lettera A, punto 2.
Punti principali
Ambito dell’agevolazione contributiva
L’art. 8, comma 3, della legge n. 407 del 29.12.1990 prevede, per le imprese dei settori commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti operanti fuori dai territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978, una riduzione del 40% delle aliquote contributive a carico del datore di lavoro per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro dopo il 31.12.1990.
Chiarimento ministeriale sul perimetro soggettivo
A seguito di interlocuzione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, viene precisato che il beneficio non può essere limitato alle sole imprese commerciali in senso stretto e agli alberghi e strutture ricettive individuate in precedenza, ma si estende all’intero settore commerciale e turistico. Sono quindi incluse anche attività che producono e commercializzano servizi turistici, come pubblici esercizi, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio e turismo e attività analoghe.
Riconoscimento della maggiore riduzione del 40%
Ai datori di lavoro che svolgono le attività sopra indicate e che, nella prima applicazione della norma, hanno fruito della riduzione del 25% invece che di quella del 40% sui contributi dovuti per i lavoratori assunti dall’1.1.1991 con contratti di formazione e lavoro, può essere riconosciuta la maggiore riduzione del 40%, se ricorrono le altre condizioni di legge.
Recupero delle differenze contributive pregresse
Le differenze contributive a credito delle aziende, relative ai periodi pregressi successivi al 31.12.1990, possono essere recuperate tramite una delle denunce contributive successive all’emanazione della circolare e comunque non oltre il 20.9.1992. L’importo va esposto in uno dei righi liberi del quadro D del mod. DM 10/2, con il codice "L184" e la dicitura "REC. ART. 8, C. 3 L. 407/90".
Contributi a carico del lavoratore e modalità di esposizione corrente
Non deve essere effettuato alcun conguaglio sulla quota di contributi a carico del lavoratore, che resta ferma nella misura ordinaria prevista per i dipendenti comuni. Per i periodi correnti, la compilazione del mod. DM 10/2 deve avvenire secondo le modalità già indicate a pag. 5 della circolare n. 25 del 31.1.1991, Parte Prima, modalità operative, lett. A, punto 2.
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