Circolare numero 164 del 24-6-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della legge 29 gennaio 1992 n. 58 sul Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. Vengono definite le categorie di lavoratori da iscrivere dal 20 febbraio 1992, l’unificazione obbligatoria delle posizioni previdenziali con onere a carico delle aziende, il rapporto con le domande di ricongiunzione ex legge n. 29/1979, il riconoscimento di periodi figurativi e il riscatto di alcuni periodi secondo le norme del Fondo. Sono inoltre fornite le prime istruzioni operative su presentazione delle domande, gestione delle pratiche, rimborsi e adempimenti contributivi per i nuovi iscritti e per il personale che transiterà dal pubblico impiego alle società concessionarie.
Riforma del settore telecomunicazioni e unificazione obbligatoria delle posizioni previdenziali al Fondo telefonici
Riforma del settore delle telecomunicazioni e Fondo telefonici
La circolare esamina gli effetti della legge 29 gennaio 1992 n. 58 sulla previdenza del personale del settore telecomunicazioni. Il provvedimento introduce un regime speciale di iscrizione al Fondo telefonici e impone alle aziende un’ampia unificazione delle posizioni previdenziali dei lavoratori in servizio al 20 febbraio 1992, con rilevanti riflessi su ricongiunzioni, riscatti, periodi figurativi e adempimenti contributivi.
Ambito di applicazione soggettivo
Dal 20 febbraio 1992 devono essere iscritti al Fondo telefonici:
- i dipendenti delle società SIP, STET, ITALCABLE e TELESPAZIO precedentemente esclusi dall’iscrizione ai sensi dell’art. 5 della legge 4 dicembre 1956 n. 1450, ossia i lavoratori assunti a termine o comunque non a tempo indeterminato per lavori eccezionali e temporanei o in base a particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge, già iscritti nell’assicurazione generale obbligatoria;
- i dirigenti delle medesime società già iscritti all’INPDAI, in deroga alla legge 15 marzo 1973 n. 44.
Per il personale proveniente dall’ASST e dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, l’iscrizione al Fondo decorrerà dalla data di transito alle società concessionarie, prevista entro il 20 agosto 1993.
Unificazione delle posizioni previdenziali
L’art. 5 della legge n. 58/1992 impone alle società operanti con il Fondo telefonici di costituire, per tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge, una posizione assicurativa unica che comprenda tutte le posizioni previdenziali già esistenti presso altre gestioni obbligatorie.
La circolare chiarisce che:
- l’obbligo nasce con riferimento al 20 febbraio 1992;
- la norma riguarda tutti i dipendenti in servizio a tale data presso SIP, STET, TELESPAZIO e ITALCABLE;
- l’unificazione vale anche per i lavoratori che, dal 20 febbraio 1992, devono essere iscritti al Fondo in base alla nuova disciplina;
- le aziende hanno un preciso obbligo di collaborazione e devono presentare per ciascun dipendente una richiesta di unificazione;
- la posizione presso il Fondo deve risultare unica, nel senso che non possono permanere altre posizioni assicurative in favore del medesimo lavoratore.
Devono essere ricompresi non solo i periodi anteriori all’iscrizione al Fondo, ma anche quelli coincidenti o sovrapposti. Sono interessate tutte le gestioni obbligatorie per legge, comprese quelle sostitutive, esonerative, esclusive, integrative e complementari. I periodi devono essere già accreditati o comunque accreditabili al 20 febbraio 1992 secondo le regole delle singole gestioni e devono risultare ancora liberi sulla posizione assicurativa.
Oneri di unificazione
L’unificazione avviene a carico delle società. L’onere è determinato secondo il criterio della riserva matematica di cui all’art. 13 della legge n. 1338/1962, sulla base delle tabelle del D.M. 19 febbraio 1981, al netto del trasferimento dei contributi relativi ai periodi di pertinenza, maggiorati del 4,5% annuo composto.
Il versamento al Fondo degli oneri dovuti per l’unificazione deve avvenire in 15 annualità costanti posticipate e maggiorato dell’interesse annuo del 5%.
Rapporti con la ricongiunzione ex legge n. 29/1979
La circolare precisa che l’art. 5 della legge n. 58/1992, essendo norma straordinaria e speciale, sostituisce la disciplina ordinaria della ricongiunzione di cui all’art. 2 della legge n. 29/1979 per i lavoratori in servizio al 20 febbraio 1992. La sostituzione opera tuttavia con alcune eccezioni.
Restano ferme le domande di ricongiunzione:
- per le quali, entro il 19 febbraio 1992, sia stato versato integralmente l’onere;
- per le quali, alla stessa data, siano state pagate almeno le prime tre rate.
In tali ipotesi i periodi devono considerarsi già ricongiunti, salva la possibilità di risoluzione per inadempimento nei versamenti rateali. Tutte le altre domande ex legge n. 29 presentate da lavoratori in servizio al 20 febbraio 1992 devono ritenersi annullate per effetto della nuova disciplina, con rimborso dei versamenti effettuati dopo tale data, maggiorati degli interessi legali, salvo i casi di decadenza già verificatisi per irregolarità nei pagamenti.
Per i lavoratori assunti successivamente al 20 febbraio 1992, la legge n. 29 continua a trovare applicazione ordinaria.
Periodi figurativi riconoscibili nel Fondo
La legge estende al Fondo telefonici il riconoscimento figurativo dei periodi di:
- servizio militare ed equiparati;
- astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio;
- riposo orario giornaliero per maternità ex art. 10 legge n. 1204/1971.
Se tali periodi risultano già accreditati in una posizione da unificare con copertura figurativa, la contribuzione figurativa deve essere annullata e stralciata, per essere poi riconosciuta nel Fondo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 166/1991. Se invece tali periodi sono coperti da contribuzione effettiva, vanno unificati e non possono essere trattati come figurativi, perché non ricorrono i presupposti per il riconoscimento a titolo figurativo.
Il riconoscimento di questi periodi è facoltativo e deve essere richiesto dagli interessati, che devono dichiararli alle aziende e produrre la domanda e la documentazione relativa, se non già in possesso dell’INPS o delle aziende stesse. Le SAP devono provvedere al riconoscimento figurativo con priorità rispetto all’unificazione.
Riscatto e regolarizzazione di periodi
Possono essere riscattati secondo le norme del Fondo:
- i periodi di corso legale di laurea;
- i periodi di servizio presso società telefoniche anteriori all’iscrizione al Fondo;
- i periodi di astensione facoltativa per maternità;
- i periodi totalmente o parzialmente non retribuiti.
Per gli ultimi due casi la circolare precisa che non si tratta di riscatto in senso tecnico, ma di regolarizzazione di periodi non coperti da contribuzione, con onere calcolato secondo l’art. 15 della legge n. 583/1967, ridotto al 30% per l’astensione facoltativa per maternità.
Se i periodi da riscattare coincidono con periodi già coperti da contribuzione presso altre gestioni, l’onere e l’accredito devono essere rettificati escludendo i periodi che al 20 febbraio 1992 risultano già coperti altrove. I versamenti effettuati dopo tale data per periodi coperti da altre gestioni devono essere rimborsati, mentre non devono essere effettuati rimborsi o revisioni per i versamenti eseguiti entro il 19 febbraio 1992, anche se i periodi siano coincidenti con contribuzione proveniente da altre gestioni.
Le domande di riscatto in giacenza al 20 febbraio 1992 restano valide e devono essere definite prima dell’unificazione, poiché l’anzianità di iscrizione al Fondo incide sul calcolo degli oneri ex art. 5 della legge n. 58/1992.
Per il riscatto dei periodi di servizio presso società telefoniche anteriori all’iscrizione al Fondo, l’onere è determinato in base al contributo dovuto al Fondo in relazione al periodo, alla retribuzione imponibile e all’aliquota contributiva vigente alla data della domanda, detratta la contribuzione obbligatoria generale da trasferire.
Personale ASST e Ministero PPTT
Il personale dell’ASST e del Ministero PPTT addetto ai settori da trasferire alla nuova società del gruppo IRI può optare per la permanenza nel pubblico impiego; in tal caso verrà trasferito ad altre pubbliche amministrazioni con procedure di mobilità da stabilire con decreti ministeriali.
In assenza di opzione, entro il 20 agosto 1993 il personale passerà alle dipendenze delle società concessionarie, con alcune eccezioni per chi transiterà alla nuova società per le attività residue. Alla data del passaggio:
- sorge l’obbligo di iscrizione al Fondo telefonici;
- viene costituita la posizione assicurativa per il servizio prestato presso ASST e Ministero PPTT;
- si applica l’unificazione delle altre posizioni previdenziali ai sensi dell’art. 5 della legge n. 58/1992.
L’onere relativo alla posizione assicurativa del servizio pubblico è ripartito tra Ministero del Tesoro, per il 52,5%, e nuova società/concessionarie, per il restante 47,5%. Con il passaggio si verifica anche la cessazione del rapporto di pubblico impiego e il diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita.
Personale che passa ad aziende non concessionarie
Per gli iscritti al Fondo assunti da aziende non concessionarie controllate direttamente o indirettamente dalle società indicate dalla normativa, è prevista la facoltà di optare, entro un anno dall’assunzione, per il mantenimento dell’iscrizione al Fondo telefonici.
Se l’opzione non viene esercitata, la posizione viene aggiornata nell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell’art. 28 della legge n. 1450/1956, con rimborso dell’eventuale contribuzione eccedente il costo dell’aggiornamento. In tale ipotesi l’iscrizione conservata riguarda soltanto i periodi già acquisiti al momento del passaggio. Se invece viene esercitata l’opzione, per il nuovo datore di lavoro sorge l’obbligo di versare i contributi al Fondo telefonici.
Prime istruzioni operative per le domande di unificazione
Le domande devono essere presentate dalle aziende per ogni singolo lavoratore dipendente in servizio al 20 febbraio 1992. Ogni domanda deve indicare:
- la SAP-INPS competente in base alla residenza del lavoratore;
- l’azienda e l’eventuale direzione territoriale che intrattiene i rapporti con l’INPS;
- la richiesta espressa di unificazione ex art. 5 legge n. 58/1992 con impegno al versamento dei relativi oneri;
- le generalità complete del lavoratore, indirizzo e codice individuale INPS;
- la data di inizio iscrizione al Fondo telefonici;
- i periodi di contribuzione e le gestioni obbligatorie interessate;
- gli eventuali periodi riconoscibili gratuitamente nel Fondo, con l’indicazione dello stato delle relative domande e documentazioni;
- gli eventuali periodi riscattabili secondo le norme del Fondo, con indicazione di eventuali domande già presentate;
- l’eventuale esistenza di domande di ricongiunzione ex legge n. 29/1979 presentate prima del 20 febbraio 1992, con versamento integrale degli oneri o delle prime tre rate;
- la retribuzione pensionabile al 20 febbraio 1992, necessaria per il calcolo degli oneri.
È prevista la trasmissione delle domande su supporti magnetici per costituire un archivio centrale automatizzato. In attesa di tale sistema, le aziende sono invitate a non inviare domande cartacee, salvo i casi urgenti di lavoratori prossimi al pensionamento.
Procedura di definizione e gestione delle pratiche
La procedura di definizione ricalca, nella sostanza, quella già prevista per le ricongiunzioni ex legge n. 29/1979. Per la redazione del mod. TRC 01 bis e per il calcolo dei contributi trasferiti si applicano le istruzioni già emanate in materia di ricongiunzione, con il riferimento normativo sostituito dall’art. 5 della legge n. 58/1992.
Sono ribaditi alcuni criteri operativi:
- l’unificazione è riferita al 20 febbraio 1992 e riguarda solo i dipendenti SIP, STET, ITALCABLE e TELESPAZIO in servizio a tale data;
- le gestioni tenute al trasferimento dei contributi sono tutte quelle obbligatorie per legge, comprese quelle esclusive, sostitutive, esonerative, integrative e gli altri regimi pensionistici obbligatori, anche degli ordini professionali;
- i periodi da unificare sono quelli già accreditati o ancora da accreditare al 20 febbraio 1992 secondo la disciplina della singola gestione;
- i periodi da unificare possono essere anteriori, coincidenti o tra loro sovrapposti;
- per l’unificazione non si applica la riduzione al 50% prevista dall’art. 2 della legge n. 29/1979, cosicché l’onere è addebitato per intero.
Le Sedi devono, per ora, astenersi dal calcolo degli oneri fino al completamento delle procedure automatizzate, mentre la gestione degli oneri da versare in 15 annualità sarà accentrata in sedi apposite. Per i casi urgenti collegati a "Pensionesubito" devono essere trasmessi alla Struttura di progetto la domanda originale dell’azienda con la retribuzione pensionabile al 20 febbraio 1992 e il mod. TRC 01 bis riferito a tale data.
Rimborsi e cancellazione delle pratiche ex legge n. 29/1979
La nuova disciplina sostituisce quella della legge n. 29/1979 per i lavoratori attivi iscritti al Fondo telefonici al 20 febbraio 1992, salvo le eccezioni già indicate. Le domande di ricongiunzione ancora pendenti e non rientranti nelle ipotesi salvate devono essere annullate e archiviate.
Per i versamenti effettuati dopo il 20 febbraio 1992 per domande annullate, le somme devono essere rimborsate con interessi legali fino alla data del rimborso. Gli interessi non sono dovuti se il diritto alla ricongiunzione è comunque decaduto per irregolarità nei versamenti. Le Sedi possono procedere ai rimborsi solo per le pratiche di propria competenza, mentre quelle ancora gestite dalla Sede centrale devono essere trasferite con la relativa documentazione.
Le ritenute ex legge n. 29 sulle pensioni devono invece proseguire regolarmente, poiché riguardano pensionati cessati dal servizio prima del 20 febbraio 1992 e quindi non interessati dalla nuova disciplina.
Adempimenti contributivi dal 20 febbraio 1992
La legge ha esteso l’obbligo di iscrizione al Fondo telefonici a tutto il personale assunto dalle società concessionarie, compresi i lavoratori prima esclusi ex art. 5 legge n. 1450/1956 e i dirigenti provenienti dall’INPDAI.
Per le denunce contributive dal mese di giugno 1992, da presentare entro il 20 luglio 1992, i datori di lavoro devono:
- esporre la contribuzione dovuta al Fondo e alle gestioni Gescal e Asili Nido nei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2 con i codici già in uso;
- esporre le altre contribuzioni previdenziali nei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2 con i codici previsti per gli operai e impiegati temporanei, part-time temporanei e dirigenti già iscritti all’INPDAI.
Per il periodo 20 febbraio-31 marzo 1992, la contribuzione dovuta al Fondo e alle gestioni Gescal e Asili Nido va versata con la denuncia di giugno utilizzando la dicitura "VERS L. 58/92" e il codice X163, senza compilazione dei campi relativi a numero dipendenti, giornate e retribuzioni. Per il recupero della contribuzione IVS, Gescal e Asili Nido già versata all’INPS dal 20 febbraio al 31 maggio 1992 si utilizza il quadro D con la dicitura "REGOL. L. 58/92" e il codice L185.
Le modalità di notifica e riscossione degli oneri a carico delle aziende saranno successivamente definite, così come le istruzioni per l’applicazione della normativa al personale dell’ASST e del Ministero PPTT che transiterà alle società concessionarie.
Punti principali
Nuovi soggetti da iscrivere al Fondo telefonici
Dal 20 febbraio 1992 devono essere iscritti al Fondo anche i dipendenti delle società SIP, STET, ITALCABLE e TELESPAZIO prima esclusi dall’iscrizione, cioè i lavoratori assunti a termine o comunque non a tempo indeterminato per lavori eccezionali e temporanei o in base a particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge, già iscritti all’assicurazione generale obbligatoria. Dal medesimo termine devono essere iscritti al Fondo, in deroga alla legge n. 44/1973, anche i dirigenti delle stesse società già iscritti all’INPDAI. Per il personale proveniente dall’ASST e dal Ministero PPTT l’iscrizione decorrerà dalla data di transito alle società concessionarie, prevista entro il 20 agosto 1993.
Unificazione obbligatoria delle posizioni previdenziali
L’art. 5 della legge n. 58/1992 impone alle società operanti con il Fondo di costituire per tutti i dipendenti in servizio al 20 febbraio 1992 una posizione assicurativa unificata comprendente tutte le posizioni previdenziali comunque maturate presso altre forme obbligatorie di previdenza. L’unificazione è a carico delle aziende e richiede il versamento della riserva matematica ex art. 13 legge n. 1338/1962, calcolata sulle tabelle del D.M. Lavoro 19 febbraio 1981, al netto dei contributi trasferiti dalle gestioni interessate maggiorati del 4,5% annuo composto. L’onere è da versarsi in 15 annualità costanti posticipate, maggiorate del 5% annuo.
Rapporto con la ricongiunzione ex legge n. 29/1979
La nuova disciplina sostituisce, per i lavoratori interessati, quella ordinaria della ricongiunzione ex art. 2 legge n. 29/1979. Restano tuttavia ferme le domande già perfezionate al 20 febbraio 1992 con onere integralmente versato o con pagamento almeno delle prime tre rate. In tali casi i periodi si considerano già ricongiunti, salvo eventuale risoluzione per inadempimento nei versamenti rateali. Tutte le altre domande ex legge n. 29 presentate da lavoratori in servizio al 20 febbraio 1992 devono intendersi annullate, con rimborso dei versamenti effettuati dopo tale data maggiorati degli interessi legali, mentre per i lavoratori assunti successivamente il regime della legge n. 29 continua ad applicarsi normalmente.
Ambito oggettivo dell’unificazione
L’unificazione riguarda l’intera situazione previdenziale individuale esistente al 20 febbraio 1992, quindi non solo i periodi precedenti l’iscrizione al Fondo ma anche quelli coincidenti con essa o tra loro sovrapposti. Devono essere considerate tutte le gestioni previdenziali obbligatorie per legge, comprese quelle sostitutive, esonerative, esclusive, integrative e complementari. I periodi devono essere già accreditati o comunque accreditabili al 20 febbraio 1992 secondo le norme della singola gestione e devono risultare ancora liberi sulla posizione assicurativa, con la precisazione che il lavoratore, rispetto a tali periodi, deve essere considerato assicurato e non pensionato.
Periodi figurativi e loro coordinamento con l’unificazione
La legge estende al Fondo telefonici il riconoscimento figurativo per servizio militare ed equiparati, astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio e riposo giornaliero per maternità. Se tali periodi sono già presenti nelle posizioni da unificare con copertura figurativa, la contribuzione figurativa deve essere annullata e stralciata, per essere poi riconosciuta nel Fondo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 166/1991. Se invece i periodi risultano coperti da contribuzione effettiva, essi devono essere unificati e non possono essere trattati come figurativi. Il riconoscimento dei periodi figurativi resta facoltativo e va richiesto dagli interessati, che devono dichiarare i relativi periodi e produrre domanda e documentazione; le SAP provvedono con priorità rispetto all’unificazione.
Riscatto di periodi e regolarizzazioni
Possono essere riscattati secondo le norme del Fondo, tra gli altri, i periodi di corso legale di laurea, i periodi di servizio presso società telefoniche anteriori all’iscrizione al Fondo, i periodi di astensione facoltativa per maternità e i periodi totalmente o parzialmente non retribuiti. Per i periodi coincidenti con contribuzione presso altre gestioni, l’onere e l’accredito vanno rettificati per escludere i periodi che al 20 febbraio 1992 risultino già coperti altrove; i versamenti effettuati dopo tale data per periodi coperti da altre gestioni devono essere rimborsati. Le domande in giacenza al 20 febbraio 1992 restano valide e vanno definite prima dell’unificazione, poiché l’anzianità al Fondo al 20 febbraio 1992 incide sul calcolo degli oneri.
Personale ASST e Ministero PPTT e passaggio alle concessionarie
Il personale dell’ASST e del Ministero PPTT addetto ai settori da trasferire alla nuova società può optare per la permanenza nel pubblico impiego; in tal caso verrà trasferito ad altre amministrazioni pubbliche. In mancanza di opzione, entro il 20 agosto 1993, passerà alle dipendenze delle società concessionarie. In tale momento sorge l’obbligo di iscrizione al Fondo telefonici, viene costituita la posizione assicurativa per il servizio pregresso nel pubblico impiego e si applica l’unificazione delle altre posizioni previdenziali. L’onere per la posizione assicurativa del servizio pubblico è ripartito tra Ministero del Tesoro (52,5%) e nuova società/concessionarie (47,5%).
Regole per i dipendenti che passano ad aziende non concessionarie
Se il personale iscritto al Fondo viene assunto da aziende non concessionarie controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui all’art. 4 della legge n. 1790/1962, può optare entro un anno per il mantenimento dell’iscrizione al Fondo. Se l’opzione non viene esercitata, si procede all’aggiornamento della posizione nell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell’art. 28 della legge n. 1450/1956, con rimborso dell’eventuale eccedenza contributiva. L’iscrizione eventualmente conservata riguarda solo i periodi già acquisiti al momento del passaggio; se invece opera l’opzione, per il nuovo datore di lavoro sorge l’obbligo di versare i contributi al Fondo.
Prime istruzioni operative sulle domande
Le domande di unificazione devono essere presentate dalle aziende per ciascun lavoratore in servizio al 20 febbraio 1992 e devono contenere dati anagrafici, codice INPS, SAP competente, data di prima iscrizione al Fondo, periodi e gestioni interessate, eventuali periodi figurativi o riscattabili, eventuali domande già presentate e retribuzione pensionabile al 20 febbraio 1992. È prevista la trasmissione dei dati su supporti magnetici per costituire un archivio centrale automatizzato; nelle more, si invita a non inviare domande cartacee, salvo i casi urgenti con lavoratori prossimi al pensionamento.
Adempimenti contributivi e rimborsi per i nuovi iscritti
Dal mese di giugno 1992, con denuncia entro il 20 luglio 1992, i datori di lavoro devono esporre nel mod. DM10/2 la contribuzione dovuta al Fondo e alle gestioni Gescal e Asili Nido, utilizzando i codici previsti, nonché i nuovi codici per gli altri contributi previdenziali dei lavoratori temporanei e dei dirigenti INPDAI. Per il periodo 20 febbraio-31 marzo 1992 si usa la denuncia di giugno con la dicitura "VERS L. 58/92" e il codice X163; per il recupero della contribuzione IVS, Gescal e Asili Nido versata dal 20 febbraio al 31 maggio 1992 si utilizza il quadro D con la dicitura "REGOL. L. 58/92" e il codice L185. Le modalità di notifica e riscossione degli oneri a carico delle aziende saranno definite successivamente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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