Circolare numero 163 del 18-6-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa dell'estensione, dal 1 giugno 1991, degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno anche alle imprese di navigazione che esercitano servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionati ai sensi della legge n. 856/1986. Richiama i criteri applicativi già illustrati in precedenza, precisando che occorre tener conto della nuova decorrenza e delle esclusioni territoriali già vigenti per alcuni Compartimenti Marittimi. Fornisce inoltre istruzioni operative alle Sedi e alle imprese per l’aggiornamento delle posizioni contributive, l’annullamento o l’attribuzione di specifici codici di autorizzazione e le modalità di conguaglio degli sgravi correnti e pregressi.
Estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica e istruzioni operative
Estensione degli sgravi contributivi al settore dell'armamento pubblico
La circolare dà attuazione all'estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno alle imprese di navigazione che esercitano servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionati ai sensi della L. n. 856/1986. L'effetto decorre dal 1 giugno 1991 e impone di coordinare la nuova disciplina con le precedenti istruzioni già emanate dall'Istituto.
Ambito di applicazione e decorrenza
L'art. 5 della legge richiamata dispone che le agevolazioni previste dal comma 6-bis dell'art. 1 del D.L. n. 277/1984, convertito dalla L. n. 430/1984, si applichino anche alle imprese di navigazione sovvenzionate ai sensi dell'art. 11 della L. n. 856/1986. La circolare evidenzia che tali imprese erano in precedenza escluse dal beneficio per espressa previsione normativa. La decorrenza utile per l'applicazione pratica degli sgravi è fissata al 1 giugno 1991.
Richiamo delle istruzioni precedenti
Per quanto riguarda criteri, modalità applicative e presupposti per l'accesso al beneficio, la circolare rinvia espressamente alla circolare n. 56 del 22 marzo 1988, punto 17. Viene inoltre precisato che restano ferme le indicazioni già impartite con la circolare n. 218 del 21 ottobre 1989 e con la circolare n. 131 dell'8 giugno 1990 in merito al termine ultimo di iscrizione delle navi nei Compartimenti Marittimi del Mezzogiorno, termine rilevante ai fini dell'inclusione nel campo di applicazione degli sgravi estesi al settore.
Esclusioni territoriali da considerare
La circolare richiama anche una limitazione sopravvenuta: dal 1 gennaio 1991 i territori compresi nella competenza delle Capitanerie di Porto di Roma e di Ascoli Piceno sono esclusi dal beneficio degli sgravi, in forza della L. n. 337/1988 di conversione del D.L. n. 258/1988. Ne consegue che, per le navi impiegate nei servizi di collegamento iscritte in quei Compartimenti, tale esclusione deve essere verificata e tenuta presente nell'applicazione del beneficio.
Adempimenti delle Sedi e codici di autorizzazione
Sul piano operativo, le Sedi devono annullare, con effetto dal 1 giugno 1991, il codice di autorizzazione "2M", il cui significato è "Azienda non avente diritto ai benefici degli sgravi previsti dalla L. 1089/68 e successive modificazioni ed integrazioni", già attribuito in base al messaggio n. 11938 del 12 ottobre 1985. Per le posizioni relative alle navi iscritte in Compartimenti Marittimi facenti capo a Sedi competenti anche su territori parzialmente esclusi dall'area di intervento, deve essere attribuito il codice "OL".
Conguaglio degli sgravi e termini di recupero
Le imprese interessate possono applicare gli sgravi sui periodi correnti mediante conguaglio nella denuncia contributiva mensile, secondo la prassi ordinaria, utilizzando il rigo 45 del quadro "D" del mod. DM 10/2. Per i periodi pregressi decorrenti dal 1 giugno 1991, il recupero degli importi spettanti può essere effettuato con la prima denuncia utile successiva alla circolare e, comunque, non oltre il 20 settembre 1992, corrispondente alle denunce relative al mese di giugno 1992.
Modalità di esposizione nel DM 10/2
Per i conguagli riferiti ai periodi pregressi, le somme a credito devono essere riportate in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM 10/2, precedute dalla dicitura "SGR. ARR. L. 426/91" e dal codice di nuova istituzione "L183". La circolare non introduce ulteriori adempimenti sostanziali, ma disciplina la corretta imputazione contabile e contributiva del beneficio esteso.
Punti principali
Estensione del beneficio alle imprese sovvenzionate
L'art. 5 della legge richiamata estende, con decorrenza 1 giugno 1991, l'applicazione del comma 6-bis dell'art. 1 del D.L. n. 277/1984, convertito dalla L. n. 430/1984, anche alle imprese di navigazione esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi dell'art. 11 della L. n. 856/1986. Si tratta di imprese che in precedenza erano escluse dal beneficio.
Richiamo alle precedenti istruzioni applicative
Per la disciplina operativa si rinvia ai criteri e alle modalità già contenuti nella circolare n. 56 del 22 marzo 1988, con l'avvertenza che deve essere considerata la diversa decorrenza del beneficio. Restano confermate anche le istruzioni già impartite con le circolari n. 218 del 21 ottobre 1989 e n. 131 dell'8 giugno 1990 in tema di termine ultimo di iscrizione delle navi nei Compartimenti Marittimi del Mezzogiorno.
Esclusioni territoriali da considerare
Dal 1 gennaio 1991 i territori rientranti nella competenza delle Capitanerie di Porto di Roma e di Ascoli Piceno sono esclusi dal beneficio degli sgravi in base alla L. n. 337/1988, di conversione del D.L. n. 258/1988. Per le navi che effettuano i servizi di collegamento e risultano iscritte in quei Compartimenti, tale esclusione deve essere tenuta presente nella verifica del diritto al beneficio.
Istruzioni operative per le Sedi
Le Sedi devono annullare, con effetto dal 1 giugno 1991, il codice di autorizzazione "2M" attribuito alle posizioni delle navi delle imprese sovvenzionate ai sensi della L. n. 856/1986. Inoltre, per le navi iscritte in Compartimenti Marittimi di Sedi competenti anche su territori solo parzialmente inclusi nell'area agevolata, deve essere attribuito il codice di autorizzazione "OL".
Modalità di conguaglio degli sgravi correnti e pregressi
Le imprese interessate possono fruire degli sgravi per i periodi correnti mediante conguaglio nella denuncia contributiva mensile, secondo le modalità ordinarie, utilizzando il rigo 45 del quadro "D" del mod. DM 10/2. Per i periodi pregressi a decorrere dal 1 giugno 1991, il conguaglio può essere effettuato con la prima denuncia utile successiva alla circolare e comunque entro il 20 settembre 1992, cioè con le denunce relative al mese di giugno 1992.
Indicazioni per la compilazione del DM 10/2
Per i recuperi relativi ai periodi pregressi, gli importi a credito devono essere indicati in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM 10/2, preceduti dalla dicitura "SGR. ARR. L. 426/91" e dal codice di nuova istituzione "L183".
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