Cassazione Penale, Ordinanza n. 03469/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a sei mesi di reclusione ed euro 1.050 di multa per detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la Corte territoriale avesse aderito acriticamente alla decisione di primo grado, senza rispondere in modo puntuale alle doglianze sull'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e sull'irrilevanza penale della condotta. Con il secondo motivo lamentava il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, assumendo che il diniego fosse stato fondato solo sul numero delle dosi ricavabili e non sugli ulteriori criteri richiesti dalla giurisprudenza, anche in considerazione dell'asserita assenza di indici di una stabile attività di spaccio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e comunque manifestamente infondato, osservando che le censure riproponevano argomenti già esaminati e disattesi in appello senza un reale confronto critico con la motivazione impugnata. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva svolto una autonoma valutazione del compendio probatorio, evidenziando elementi convergenti della destinazione allo spaccio: quantitativo della sostanza, suddivisione in dosi, rinvenimento di parte della sostanza sulla persona e parte in abitazione, presenza di materiale per il confezionamento e di denaro. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione di esclusione dell'art. 131-bis c.p., poiché il giudice di merito aveva valorizzato non solo il numero delle dosi, ma anche il quantitativo complessivo, la contemporanea detenzione di marijuana e semi di canapa e il quadro complessivo indicativo di un'attività di piccolo spaccio stabilmente organizzata e non occasionale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La destinazione allo spaccio può essere desunta da un complesso di elementi univoci e convergenti; non è consentita una lettura atomistica isolata dei singoli dati di fatto.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Il motivo è scrutinabile solo nei limiti della violazione di legge denunciata; non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione non può consistere nella mera proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione логica e coerente.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità richiede una valutazione complessiva di modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e non abitualità; il diniego è legittimo se anche uno degli indici esclude la particolare tenuità dell'offesa.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente l'aumento oltre il massimo della somma da versare alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso, ove ricorrano le condizioni indicate dalla norma.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata quale fondamento del criterio sanzionatorio in tema di inammissibilità del ricorso e della necessità di verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre le censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La verifica della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente deve essere condotta in modo unitario, valorizzando il compendio indiziario nel suo insieme e non mediante una lettura atomistica dei singoli elementi.
- In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o una diversa lettura degli elementi di fatto, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve compiere una valutazione complessiva della condotta e dell'offesa; il diniego è legittimo se la motivazione esclude la particolare tenuità sulla base di uno o più indici rilevanti, come la stabilità dell'attività illecita o l'entità della disponibilità di stupefacente.
- La qualificazione di una condotta come piccolo spaccio organizzato e non occasionale può escludere la particolare tenuità del fatto anche quando l'attività sia rudimentale e non siano presenti ulteriori elementi di abitualità formale.
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