Sentenza del 16/01/2023 n. 1037 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. impugnava l'avviso di accertamento con cui le venivano negati i benefici "prima casa" per un immobile ritenuto abitazione di lusso. Denunciava: nullità della notifica dell'avviso; incompetenza dell'ufficio territoriale di Pomezia; carenza motivazionale dell'atto; insussistenza dei requisiti di abitazione di lusso e violazione del D.M. n. 1072/1969; violazione del diritto di udienza pubblica; applicazione illegittima di sanzioni nonostante buona fede e certificazioni notarili. In appello le decisioni di primo grado venivano confermate; in Cassazione la ricorrente ha dedotto cinque motivi (tra cui violazione del diritto di difesa per decisione in camera di consiglio nonostante richiesta di udienza pubblica, rilievo di norme sopravvenute di interpretazione e questione di legittimità costituzionale del D.M. 1072/1969).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse in seguito alla rinuncia presentata dalla ricorrente in Cassazione. La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia resa dal difensore munito di mandato speciale, in assenza della notifica alla controparte prevista dal comma 3 dell'art. 390 c.p.c., non estingue il processo ma equivale a una rinuncia che determina l'inammissibilità sopravvenuta del gravame. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate. Inoltre la Corte ha escluso l'applicabilità della misura sanzionatoria prevista dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 in quanto quella norma si applica all'inammissibilità originaria e non a quella sopravvenuta.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33, comma 2
Richiamato dalla ricorrente per lamentare violazione del diritto di difesa/udienza pubblica; la Corte non ha deciso il merito della questione poiché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Richiamato a indicazione dei mezzi di impugnazione invocati (es. vizi di motivazione, violazione di norme) ma non è stato pronunciato un giudizio di merito in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
D.M. 1072/1969
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione ai requisiti per l'abitazione di lusso; la Corte non ha esaminato la questione sostanziale di interpretazione o costituzionalità del D.M. a causa dell'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
art. 390 c.p.c.
La Corte ha equiparato la dichiarazione di rinuncia resa in Cassazione dal difensore, senza la notifica alla controparte prevista dal comma 3, alla rinuncia ex art. 390 c.p.c.; in mancanza dei requisiti di tale disposizione la dichiarazione non estingue il processo e determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha stabilito che il meccanismo sanzionatorio previsto da tale norma si applica all'inammissibilità originaria del gravame ma non all'inammissibilità sopravvenuta; perciò l'ulteriore contributo non è dovuto nel caso di rinuncia sopravvenuta.
L. n. 408/1949, L. n. 35/1960, L. n. 26/1968
Richiamate dalla ricorrente nella prospettazione della disciplina dei requisiti per abitazione di lusso; la Corte non ha affrontato la questione di diritto sostanziale relativa all'interpretazione/compatibilità costituzionale di tali norme in rapporto al D.M. 1072/1969 per sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso resa in sede di cassazione dal difensore richiede la notifica alla controparte secondo l'art. 390 c.p.c.; in mancanza di tale notifica la dichiarazione può determinare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- L'interesse a far decidere il merito deve persistere non solo al momento dell'impugnazione ma fino alla decisione: il venir meno dell'interesse comporta l'inammissibilità sopravvenuta.
- Quando il giudice di legittimità dichiara il ricorso inammissibile per ragioni procedurali sopravvenute (es. rinuncia), le questioni di merito (es. qualificazione prima casa, violazione del D.M. 1072/1969) restano non trattate e non precedenti vincolanti.
- La disciplina sanzionatoria prevista per l'inammissibilità originaria del gravame (es. art. 13, DPR 115/2002) non si applica automaticamente all'inammissibilità sopravvenuta; occorre verificare la natura dell'inammissibilità.
- Per evitare inammissibilità sopravvenuta è essenziale osservare le formalità procedurali (ad es. notifiche richieste per la rinuncia) e mantenere l'interesse processuale fino alla decisione.
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