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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40710/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 14/03/2024 che, in esito alla richiesta di archiviazione del PM relativa ai reati indicati (art. 589, 590 sexies, 61 n.3 e 479 c.p.), ha ordinato la formulazione dell'imputazione coatta nei confronti del ricorrente. Il motiv ozione principale è la "abnormità" del provvedimento per eccesso di potere del GIP: secondo il ricorrente il GIP avrebbe travalicato i limiti del proprio intervento, adottando un provvedimento in contrasto con le risultanze probatorie (perizie medico-legali che non avrebbero consentito di accertare la causa della morte della persona offesa) e avendo frainteso e applicato erroneamente i principi di causalità della sentenza "Franzese"; inoltre il provvedimento avrebbe determinato una indebita regressione del procedimento verso la fase delle indagini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in via generale, contro l'ordinanza del GIP che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione ex art. 409, comma 5, c.p.p., l'unico soggetto legittimato ad impugnare sia il pubblico ministero. Pur richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (che riconosce la legittimazione dell'indagato quando il GIP ordini imputazione per un reato diverso da quello indicato nella richiesta di archiviazione), la Corte ha osservato che le censure del ricorrente riguardavano valutazioni di merito (errata applicazione della sentenza "Franzese" e contrasto con le perizie medico-legali) e non il caso tipico di abnormità ammessa dalle Sezioni Unite. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 409 c.p.p., comma 5

    Il provvedimento del GIP che non accolga la richiesta di archiviazione e ordini la formulazione dell'imputazione è impugnabile di norma dal pubblico ministero; il privato indagato non è in via generale legittimato a proporre ricorso per cassazione contro tale ordinanza, salvo i casi specifici delineati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 589, art. 590 sexies, art. 61 n.3, art. 479 c.p.

    Sono le norme penali relative ai fatti ipotizzati nella fase d'indagine e al titolo di imputazione contestato in sede di ordinanza; la Corte non ha deciso sul merito della loro applicazione, ma le ha richiamate come oggetto delle indagini e dell'ordinanza impugnata.

  • Sez. U, Sentenza n. 40984 del 22/03/2018 (Gianforte)

    Principio secondo cui l'indagato è legittimato a impugnare per cassazione l'ordinanza del GIP che ordini l'imputazione coatta quando il giudice disponga la formulazione dell'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione, poiché ciò incide significativamente sulla possibilità di conoscere e contrastare l'accusa.

  • Giurisprudenza di Sezione (es. Sez. 1 n. 47919/2016, Sez. 2 n. 31912/2015, ecc.)

    Indirizzo secondo cui non è abnorme la mera diversa qualificazione giuridica attribuita dal GIP al medesimo fatto rispetto a quella del PM: la semplice riclassificazione del fatto non determina automaticamente abnormità impugnabile dall'indagato.

  • Sentenza "Franzese" (principi sulla causalità)

    Riconosciuta come parametro interpretativo sulle regole di causalità in tema di responsabilità: il ricorrente ha contestato la presunta erronea applicazione di tali principi dal GIP, censura però qualificata dalla Corte come valutazione di merito non idonea a fondare l'ammissione del ricorso per cassazione nel caso esaminato.

Massime di principio

  • Contro l'ordinanza del GIP che rigetti la richiesta di archiviazione e ordini l'imputazione coatta l'impugnazione in cassazione spetta in via ordinaria al pubblico ministero; l'indagato è legittimato solo in casi particolari espressi dalla giurisprudenza (in particolare quando il GIP ordini imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione).
  • La "abnormità" del provvedimento di imputazione coatta è configurabile principalmente quando il GIP ordini l'imputazione per fatti diversi da quelli per cui il PM aveva chiesto l'archiviazione; la mera diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto non costituisce di per sé abnormità impugnabile dall'indagato.
  • Le censure di merito relative alla valutazione delle prove (es. divergenze tra consulenze medico-legali e motivazione del GIP, applicazione di principi di causalità) non bastano, di norma, a rendere ammissibile il ricorso per cassazione salvo che non si tratti del caso di abuso/abnormità sopra descritto.
  • In situazioni analoghe, l'indagato che ritenga illegittimo o infondato il provvedimento del GIP dovrebbe valutare la possibilità di far valere le proprie ragioni nei gradi di merito successivi o, se ricorrono i presupposti, dimostrare che il GIP ha ordinato imputazione per un reato non contemplato nella richiesta di archiviazione per ottenere la legittimazione all'impugnazione in Cassazione.

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