Sentenza del 05/12/2019 n. 31776 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha contestato la decisione della CTR che aveva ritenuto liberamente emendabile l'indicazione contenuta nel quadro VA42, con cui il contribuente aveva manifestato la volontà di adeguarsi agli studi di settore. Secondo l'Ufficio, tale indicazione non costituiva un semplice dato contabile correggibile, ma un'opzione fiscale, ossia una manifestazione di volontà negoziale soggetta a regole più rigorose. La censura è stata formulata per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla CTR per la Puglia, sezione staccata di Taranto, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha chiarito che, mentre gli errori materiali, di calcolo o formali presenti nella dichiarazione sono generalmente emendabili, le opzioni fiscali non sono liberamente revocabili o correggibili. Esse possono essere emendate solo se il contribuente dimostra un errore essenziale e riconoscibile dall'Amministrazione, valutazione che nel caso concreto non era stata svolta e dovrà essere effettuata dal giudice del rinvio. Non è stata quindi definitivamente riconosciuta né esclusa la validità della rettifica del contribuente: la questione è stata rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La norma disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali e costituisce il riferimento per l'emissione della cartella derivante dal mancato versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis
La disciplina delle dichiarazioni integrative consente la correzione di errori dichiarativi, ma non comporta una generale e illimitata emendabilità delle manifestazioni di volontà negoziale contenute nella dichiarazione.
Codice civile, art. 1324
Le regole sugli atti negoziali unilaterali possono applicarsi, in quanto compatibili, anche alle opzioni fiscali espresse dal contribuente nella dichiarazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale.
Cass., Sezioni Unite, n. 15063 del 2002
Ha affermato il principio generale secondo cui le dichiarazioni fiscali, in quanto dichiarazioni di scienza, sono normalmente emendabili dal contribuente.
Cass. n. 7294 del 2012; Cass. n. 1427 del 2013; Cass. n. 18180 del 2015; Cass. n. 19410 del 2015; Cass. n. 22443 del 2015; Cass. n. 13454 del 2015; Cass. n. 30404 del 2018
La giurisprudenza distingue gli errori materiali, di calcolo o formali, generalmente correggibili, dalle opzioni e manifestazioni di volontà fiscale, che sono tendenzialmente irretrattabili salvo la prova di un errore essenziale e riconoscibile dall'Amministrazione.
Massime di principio
- La regola generale è che gli errori materiali, di calcolo o formali nella dichiarazione fiscale possono essere corretti mediante dichiarazione integrativa o altra procedura prevista dalla legge.
- Quando una voce della dichiarazione esprime una scelta o un'opzione fiscale, non è sufficiente affermare che si è trattato di un errore: il contribuente deve dimostrare che l'errore era essenziale e riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria.
- La semplice compilazione di una casella o di un quadro dichiarativo può avere natura negoziale se produce l'applicazione di uno specifico regime o beneficio fiscale.
- In caso di contestazione, occorre distinguere tra la correzione dell'importo di un tributo, normalmente emendabile, e la revoca di una scelta fiscale, soggetta a limiti più rigorosi.
- Se il giudice non accerta la natura dell'errore e la sua essenzialità e riconoscibilità, la decisione può essere cassata con rinvio per una nuova valutazione.
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