Sentenza del 05/12/2019 n. 506 - Comm. Trib. Prov. Imperia
PROCESSO TRIBUTARIO - estinzione del giudizio - per cessazione della materia del contendere - per passaggio in giudicato della sentenza - effetto - irretrattabilità dei rapporti - equiparazione - sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva inizialmente impugnato la maggiore imposta di registro, calcolata sul prezzo di aggiudicazione dell'immobile anziché sul valore automatico o "prezzo-valore". Durante il giudizio aveva aderito alla definizione delle liti fiscali minori prevista dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, pagando 5.701 euro; il giudizio era stato quindi dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2014, che aveva esteso il regime del prezzo-valore agli immobili acquistati in espropriazione forzata, il contribuente aveva chiesto il rimborso della somma versata, sostenendo che la pronuncia costituzionale dovesse applicarsi anche al suo caso.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Imperia ha respinto il ricorso e confermato il diniego di rimborso. Ha ritenuto che la definizione della lite e la successiva declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere avessero reso il rapporto tributario irretrattabile, qualificandolo come rapporto esaurito. Di conseguenza, gli effetti retroattivi della successiva pronuncia di illegittimità costituzionale non potevano incidere su quel rapporto ormai consolidato. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 136 della Costituzione
Le sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità di una norma producono effetti generali dal giorno successivo alla pubblicazione, ma non incidono sui rapporti ormai esauriti.
Art. 30 della legge n. 87/1953
Disciplina gli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale, interpretati dalla giurisprudenza nel senso della loro efficacia normalmente retroattiva, salvo il limite dei rapporti esauriti.
Art. 1, comma 497, della legge n. 266/2005
Prevede il criterio del prezzo-valore per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro; la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non lo rendeva applicabile agli immobili acquisiti mediante espropriazione forzata.
Art. 39, comma 12, del decreto-legge n. 98/2011
Consentiva la definizione agevolata delle liti fiscali minori mediante il pagamento di una quota del valore della controversia. Nel caso concreto, l'adesione ha determinato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Art. 28 del decreto legislativo n. 546/1992
Prevede il reclamo contro il decreto presidenziale di estinzione del processo. Secondo la Cassazione, la mancata proposizione del reclamo rende la situazione processuale incontrovertibile e assimilabile al giudicato.
Sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014
Ha riconosciuto la facoltà di applicare il prezzo-valore anche agli immobili acquistati nell'ambito di procedure di espropriazione forzata, ma tale effetto non è stato ritenuto applicabile ai rapporti già definitivamente esauriti.
Cassazione, sentenze n. 11613/2013 e n. 7330/2011
Affermano che la mancata impugnazione del decreto di estinzione del processo determina una situazione di incontrovertibilità assimilabile al giudicato.
Massime di principio
- Gli effetti retroattivi di una successiva pronuncia di illegittimità costituzionale non operano sui rapporti tributari già esauriti, cioè divenuti irretrattabili.
- La definizione agevolata della lite e la successiva estinzione del giudizio possono consolidare definitivamente il rapporto fiscale, anche se l'estinzione non deriva da una sentenza di merito.
- La cessazione della materia del contendere, quando non viene validamente contestata e consegue alla definizione della controversia, può essere equiparata al giudicato ai fini della stabilità del rapporto tributario.
- Prima di chiedere un rimborso sulla base di una nuova pronuncia costituzionale occorre verificare se il rapporto sia ancora pendente o se sia stato definito mediante pagamento, adesione, conciliazione, giudicato o altra causa di irretrattabilità.
- La scelta di definire una lite fiscale comporta normalmente il rischio che eventuali modifiche normative o giurisprudenziali successive non consentano di riaprire la controversia né di ottenere la restituzione delle somme versate.
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