R.R. TAA 33/2018
Regolamento concernente "Modifiche al nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n.1 'Pacchetto famiglia e previdenza sociale' approvato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol modifica il regolamento di esecuzione della LR 1/2005 in materia di previdenza sociale e chiarisce quando non spettano i contributi. Le nuove disposizioni si applicano alle domande relative a periodi di copertura previdenziale dal 1° gennaio 2017. L’interpretazione autentica esclude i contributi per periodi con contribuzione figurativa o con attività lavorativa subordinata, autonoma o libero-professionale svolta contemporaneamente.
Modifiche al regolamento attuativo del pacchetto famiglia e previdenza sociale e interpretazione autentica sui contributi
Modifiche al regolamento previdenziale regionale
Il regolamento della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol interviene sul regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, relativa al “pacchetto famiglia e previdenza sociale”. La disciplina risultante riguarda l’adeguamento di alcune previsioni del regolamento attuativo già vigente in materia di contributi previdenziali.
Ambito delle modifiche
Il provvedimento modifica varie disposizioni del regolamento del 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni, intervenendo sul titolo e su diversi articoli della disciplina attuativa. Il testo fornito non riporta il contenuto puntuale delle singole modifiche, ma ne indica l’incidenza su:
- articolo 1
- articolo 2
- articolo 3
- articolo 5
- articolo 7
Decorrenza applicativa
Le disposizioni introdotte dal regolamento si applicano alle domande relative alla copertura previdenziale dei periodi decorrenti dal 1° gennaio 2017. La portata temporale è quindi circoscritta alle richieste riferite a periodi successivi o comunque decorrenti da tale data.
Interpretazione autentica sull’accesso ai contributi
Il provvedimento fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 5, del regolamento del 2008, chiarendo i casi di esclusione dal beneficio contributivo previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 1/2005.
In particolare, i contributi non spettano:
- per i periodi coperti da contribuzione figurativa;
- in caso di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa subordinata, anche quella prevista dall’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, autonoma o libero-professionale.
Effetti pratici della disciplina
La disciplina mira a coordinare il beneficio previdenziale regionale con altre forme di copertura contributiva o con lo svolgimento di attività lavorativa contestuale. Ne deriva che il sostegno regionale non può cumularsi con periodi già coperti figurativamente né con periodi in cui il soggetto svolga altra attività lavorativa remunerata nei termini indicati dall’interpretazione autentica.
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