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Regolamento

R.R. TAA 32/2018

Emanazione del regolamento riguardante "Regolamento di esecuzione della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, recante «Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale» e s.m."

Normativa regionaleR.R. TAA 32/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per gli enti cooperativi con sede nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, l’iscrizione, la documentazione, i requisiti, i divieti e la cancellazione/reiscrizione delle cooperative sociali nel Registro provinciale. Prevede anche i soggetti svantaggiati ammissibili e abroga il previgente regolamento del 1992.

Regolamento attuativo sulle cooperative sociali in Trentino-Alto Adige/Südtirol

Regolamento di esecuzione sulla cooperazione di solidarietà sociale

Il provvedimento detta le disposizioni attuative della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 sulle cooperative sociali, in coordinamento con la disciplina regionale sulla vigilanza degli enti cooperativi. Si applica agli enti cooperativi con sede legale nel territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Ambito di applicazione e iscrizione nel Registro provinciale

Le cooperative sociali devono essere iscritte nel Registro provinciale degli enti cooperativi nella categoria “cooperative sociali” e, contestualmente, nella sottocategoria corrispondente all’attività svolta, secondo la disciplina del regolamento attuativo della vigilanza sugli enti cooperativi. In ragione dell’oggetto sociale e dell’attività prevalente, possono inoltre rientrare nella categoria delle cooperative di produzione e lavoro o in quella delle altre cooperative.

Per le cooperative che esercitano contemporaneamente le attività riconducibili alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale, è prevista l’iscrizione in entrambe le sottocategorie.

Documentazione per l’iscrizione

Entro 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese, la cooperativa sociale deve presentare alla struttura amministrativa territorialmente competente una dichiarazione del legale rappresentante sui requisiti e sulla tipologia dei soci.

Per le cooperative che svolgono attività di tipo a), va presentato l’elenco dei soci distinto in:

  • soci lavoratori;
  • soci volontari;
  • soci utenti;
  • soci finanziatori/sovventori;
  • soci persone giuridiche.

Per le cooperative che svolgono attività di tipo b), deve essere indicato se i soci siano:

  • soci lavoratori;
  • soci volontari;
  • soci finanziatori/sovventori;
  • soci persone giuridiche.

Obblighi, divieti e perdita della qualifica

La modifica statutaria che elimini il carattere di cooperativa sociale, oppure il venir meno dei requisiti per l’iscrizione nella relativa categoria, comporta la cancellazione dal Registro provinciale. La cancellazione deve essere comunicata anche al Registro delle imprese e all’Ufficio provinciale del Registro del terzo settore.

Per le cooperative sociali finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, il requisito minimo previsto dalla legge regionale deve essere rispettato all’inizio dell’attività. Se il numero di lavoratrici e lavoratori svantaggiati scende sotto la soglia minima, la cooperativa deve reintegrarlo entro 6 mesi; in mancanza, segue la cancellazione dalla sottocategoria sub b).

Oggetto sociale e attività ammissibili

L’oggetto sociale deve essere chiaramente individuato nello statuto e l’attività effettivamente svolta, insieme alla compagine sociale, deve risultare coerente con esso.

La cooperativa può svolgere contemporaneamente attività di tipo a) e b) solo se ricorrono tutte queste condizioni:

  • le tipologie di svantaggio o le aree di intervento indicate nell’oggetto sociale richiedono attività coordinate per il perseguimento delle finalità sociali e di inserimento lavorativo;
  • il collegamento funzionale tra le due attività è esplicitato nello statuto;
  • l’organizzazione amministrativa consente la netta separazione delle gestioni contabili, anche ai fini delle agevolazioni;
  • le attività di tipo a) non sono finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Sono inoltre ricondotte allo scopo della cooperativa sociale la gestione di servizi per la sensibilizzazione e diffusione organizzata della cultura, il sostegno e l’aiuto alle comunità estere, nonché la gestione di botteghe del commercio equo e solidale. Le attività finalizzate all’inserimento lavorativo comprendono quelle agricole, industriali, commerciali o di servizi diverse da quelle di tipo a).

Soggetti svantaggiati e prova della condizione

Tra i soggetti socialmente svantaggiati ammessi all’attività di inserimento lavorativo sono indicati:

  • invalidi fisici, psichici e sensoriali;
  • ex degenti di istituti psichiatrici;
  • soggetti in trattamento psichiatrico;
  • tossicodipendenti;
  • alcolisti;
  • minori in età lavorativa in difficoltà familiare;
  • condannati ammessi a misure alternative alla detenzione.

Sono inoltre considerati svantaggiati i soggetti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e quelli ulteriormente individuati con decreto del Presidente della Provincia territorialmente competente. La condizione di svantaggio deve risultare da idonea documentazione della pubblica amministrazione.

Lavoratori delle cooperative di inserimento

Nelle cooperative sociali che svolgono attività di tipo b), sono considerati lavoratori solo i soggetti che operano in forza di un rapporto di lavoro subordinato. Almeno il 30% dei lavoratori deve essere costituito da persone svantaggiate, che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono anche essere soci della cooperativa.

Reiscrizione e disciplina transitoria sostanziale

Se la cooperativa viene esclusa dalla categoria delle cooperative sociali per mancato rispetto dei vincoli di inserimento lavorativo, la reiscrizione può essere concessa solo dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla cancellazione.

Abrogazione del previgente regolamento

È abrogato il DPGR 11 marzo 1992, n. 5/L, recante il precedente regolamento di esecuzione della legge regionale n. 24 del 1988.

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