L.R. TAA 3/2018
Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (Supplemento n. 2 al B.U. n. 22/I-II del 31/05/2018)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina gli interventi della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol a favore delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina, tramite iniziative dirette, contributi e collaborazioni con soggetti pubblici e privati. Prevede soggetti rappresentativi, un Comitato tecnico, programmazione annuale, relazione al Consiglio e una Giornata regionale delle minoranze linguistiche entro il 28 febbraio di ogni anno.
Tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina nel Trentino-Alto Adige/Südtirol
Tutela e promozione delle minoranze linguistiche regionali
La legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol disciplina le misure di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina presenti nel territorio regionale. L’intervento regionale si sviluppa in coordinamento con le Province autonome di Trento e di Bolzano e nel rispetto dei principi di autonomia dei gruppi linguistici e della diversità linguistica e culturale.
Finalità e impostazione generale
La Regione promuove, sostiene e integra iniziative volte a valorizzare i gruppi linguistici riconosciuti nella Regione e, più in generale, la diversità linguistica e culturale del territorio. La norma richiama esplicitamente i principi delle convenzioni europee e internazionali in materia di minoranze e diversità linguistica, considerando i diritti linguistici e culturali parte integrante dei diritti umani e la loro promozione come fattore di pluralismo e coesione sociale.
Soggetti rappresentativi delle minoranze
La legge individua i soggetti rappresentativi dei gruppi linguistici ai fini dell’attuazione degli interventi regionali:
- per il gruppo ladino, il Comun General de Fascia;
- per il gruppo cimbro, il Comune di Luserna-Lusérn;
- per il gruppo mòcheno, il consiglio mòcheno istituito dalla legge provinciale di Trento n. 6/2008.
Inoltre, la Regione riconosce la “Lia di Comuns Ladins” come strumento di collaborazione e coordinamento delle politiche di tutela della minoranza ladina dolomitica, con riferimento ai Comuni indicati dalla norma e a quelli compresi nell’ambito territoriale del Comun General de Fascia.
Modalità di intervento della Regione
Le finalità della legge sono perseguite tramite:
- iniziative dirette della Regione e/o delle Province autonome;
- compartecipazione a iniziative promosse da associazioni, enti e cooperative, secondo il regolamento attuativo;
- collaborazioni con enti regionali, nazionali e internazionali che operano, in tutto o in parte, per le stesse finalità.
Tra gli interventi previsti rientrano il sostegno all’uso delle lingue minoritarie nell’editoria e nei mezzi di comunicazione, attività di studio e scambio a ogni livello scolastico e accademico, iniziative di ricerca e divulgazione, corsi per adulti, servizi di traduzione e ricerca lessicografica, contributi per strutture e impianti tecnici, sostegno ad attività economiche utili alla permanenza delle popolazioni nei luoghi d’origine, adesione e sostegno a organismi specializzati, promozione della collaborazione transfrontaliera e interregionale, gemellaggi e iniziative per la conoscenza reciproca tra gruppi linguistici.
Giornata Regionale delle Minoranze linguistiche
È istituita la Giornata Regionale delle Minoranze linguistiche, nell’ambito delle iniziative regionali di promozione e valorizzazione. La ricorrenza deve essere celebrata entro il 28 febbraio di ogni anno con uno o più eventi dedicati alla valorizzazione delle peculiarità culturali delle minoranze linguistiche. Il programma e le modalità organizzative sono definiti dall’assessore regionale competente, sentito il Presidente della Regione.
Finanziamenti, istruttoria e gestione delle domande
La Giunta regionale stabilisce con regolamento i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti. Per valutare le domande e assicurare il coordinamento con le iniziative provinciali è istituito un Comitato tecnico di 11 membri, con partecipazione di rappresentanti designati dalle Province autonome e componenti regionali. Le domande di compartecipazione devono essere presentate secondo le modalità e le scadenze previste dal regolamento attuativo.
La Giunta può concedere anticipi fino al 90% del contributo assegnato; se l’anticipo supera quanto spettante in sede di liquidazione definitiva, l’eccedenza è recuperata.
Programmazione, monitoraggio e rendicontazione
Gli interventi sono attuati nel rispetto del Piano programmatico per le iniziative di promozione e valorizzazione dei gruppi linguistici regionali, approvato annualmente dalla Giunta. La Giunta presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione consuntiva sulle iniziative promosse o sostenute nell’anno solare precedente, con valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori previsti dal regolamento attuativo.
Copertura finanziaria e risorse esterne
La copertura degli oneri è assicurata dagli stanziamenti della missione/programa 05/02 relativi alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Per l’attuazione delle iniziative, la Giunta può inoltre avvalersi del concorso finanziario dell’Unione europea e di altre organizzazioni internazionali, istituendo un apposito capitolo di entrata in bilancio.
Disapplicazione di precedenti discipline regionali
Per gli interventi previsti dalla legge non si applicano più alcune precedenti disposizioni regionali, indicate dalla norma. Il provvedimento sostituisce quindi il quadro precedente in materia per gli ambiti disciplinati dalla legge stessa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 7 giu 2018R.R. TAA 32/2018
- Legge · 3 mag 2018L.R. TAA 2/2018
- Regolamento · 21 giu 2018R.R. TAA 33/2018
- Regolamento · 23 apr 2018R.R. TAA 26/2018
- Legge · 7 ago 2018L.R. TAA 4/2018
- Legge · 8 ago 2018L.R. TAA 5/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →