L.R. TAA 4/2018
Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 riguardante "Interventi di previdenza e sanità integrativa a sostegno dei fondi pensione e dei fondi sanitari a base territoriale regionale" e successive modificazioni (Supplemento n. 7 al B.U. n. 32/I-II del 09/08/2018)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale aggiorna la l.r. n. 3/1997 sugli interventi a sostegno dei fondi pensione e sanitari territoriali regionali, con varie modifiche, inserimenti e abrogazioni. In attesa delle nuove norme regolamentari, resta applicabile il d.P.Reg. 7 ottobre 2015, n. 75 e successive modificazioni.
Modifiche alla disciplina regionale su previdenza e sanità integrativa
Modifiche alla disciplina regionale su previdenza e sanità integrativa
La legge regionale Toscana 7 agosto 2018, n. 4 interviene sulla disciplina regionale degli interventi di previdenza e sanità integrativa a sostegno dei fondi pensione e dei fondi sanitari a base territoriale regionale. Il provvedimento non detta una disciplina autonoma, ma modifica in più punti la l.r. 27 febbraio 1997, n. 3, aggiornandone struttura e contenuti.
Oggetto e finalità dell’intervento
L’atto opera come legge di novella della normativa regionale preesistente in materia di previdenza e sanità integrativa. Il suo effetto principale è quello di rimodulare il testo della l.r. n. 3/1997 mediante sostituzioni del titolo, inserimento di nuovi articoli, modifiche di articoli già esistenti e abrogazioni di parti della disciplina previgente.
Disciplina risultante e modifiche apportate
La legge dispone una serie di interventi sulla l.r. n. 3/1997, tra cui:
- sostituzione del titolo originario della legge regionale del 1997;
- inserimento di un nuovo art. 01 prima dell’art. 1;
- modifiche agli artt. 1, 1-bis, 3, 5, 6 e 8;
- abrogazione dell’art. 2;
- inserimento degli artt. 8-bis e 8-ter dopo l’art. 8;
- abrogazione dei commi 3-bis e 3-ter dell’art. 9.
Il testo fornito non riporta il contenuto sostanziale delle singole novelle, quindi il riassunto si limita alla struttura dell’intervento legislativo risultante dal consolidamento indicato.
Regime transitorio e norme applicabili in via provvisoria
La legge prevede espressamente che, fino all’entrata in vigore delle norme regolamentari richiamate dal comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del d.P.Reg. 7 ottobre 2015, n. 75 e successive modificazioni. Si tratta quindi di una clausola di continuità applicativa che mantiene operativo il regolamento previgente nelle more dell’adeguamento regolamentare.
Ambito territoriale e utilità pratica
L’intervento riguarda esclusivamente l’ordinamento della Regione Toscana e la disciplina regionale dei fondi pensione e sanitari territoriali. Poiché la legge è una novella del 2018 su una materia di settore e il testo fornito contiene soprattutto modifiche puntuali a una normativa già esistente, l’atto ha oggi rilievo pratico limitato rispetto al testo consolidato della l.r. n. 3/1997; resta comunque utile come riferimento storico-normativo e per il regime transitorio richiamato.
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