Sentenza del 27/01/2016 n. 1468 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi relativi all'anno 1996, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato i ricavi e il reddito della società sulla base dello scostamento dai parametri previsti dal D.L. n. 331/1993, accertando maggiore ILOR e IVA, oltre alle sanzioni, e imputando ai soci il maggior reddito di partecipazione ai fini IRPEF. In Cassazione hanno contestato, da un lato, la decisione della CTR di esaminare il merito invece di rimettere la causa alla CTP dopo aver annullato la pronuncia di inammissibilità per difetto di procura; dall'altro, l'utilizzo dei parametri e la carenza di motivazione degli avvisi.
La decisione
La Corte ha riunito i tre ricorsi, rilevando l'unitarietà dell'accertamento riguardante la società di persone e i suoi soci. Ha ritenuto infondato il motivo processuale, perché la rimessione alla CTP è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992 e il difetto di procura non riguardava una violazione del contraddittorio. La CTR poteva quindi decidere direttamente il merito. Nel merito, la Corte ha confermato che parametri e studi di settore costituiscono presunzioni semplici, la cui forza probatoria si consolida attraverso il contraddittorio. La società non si era presentata in sede amministrativa e non aveva fornito in giudizio prove sufficienti a spiegare lo scostamento o a dimostrare l'inattendibilità dell'accertamento. Il rigetto del ricorso della società ha comportato anche il rigetto dei ricorsi dei soci, per l'unitarietà dell'accertamento. I contribuenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre agli accessori indicati.
Norme richiamate
D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies
La procedura di accertamento standardizzato mediante parametri o studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici.
I parametri non determinano automaticamente il reddito in modo definitivo: rappresentano presunzioni semplici, la cui attendibilità deve essere verificata considerando la situazione concreta del contribuente e il contraddittorio.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 59
La rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale da parte del giudice di appello è ammessa soltanto nelle ipotesi eccezionali e tassative previste dalla norma. L'errata dichiarazione di inammissibilità per difetto di procura non impone la rimessione, consentendo al giudice d'appello di decidere direttamente il merito.
D.P.R. n. 917/1986, art. 5
Il reddito delle società di persone è imputato per trasparenza ai soci, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione. L'accertamento del reddito sociale e quello dei redditi dei soci sono quindi inscindibilmente collegati.
Legge n. 212/2000, artt. 7 e 12
Gli atti impositivi devono essere motivati e il contribuente deve poter comprendere il percorso logico seguito dall'Amministrazione. Tuttavia, la contestazione della motivazione deve essere specifica e autosufficiente, indicando almeno gli elementi dell'atto ritenuti carenti.
Codice di procedura civile, art. 274
Cause connesse, riguardanti il medesimo accertamento e aventi elementi comuni, possono essere riunite per ragioni di economia processuale e per evitare decisioni contrastanti.
Massime di principio
- Quando un accertamento riguarda una società di persone e il maggior reddito imputato ai soci, le controversie della società e dei soci sono normalmente inscindibili: è opportuno che tutti partecipino al giudizio e che le cause siano trattate unitariamente.
- Parametri e studi di settore non costituiscono, da soli, una prova definitiva del maggior reddito. L'Amministrazione deve attivare il contraddittorio, mentre il contribuente deve spiegare concretamente lo scostamento e fornire documentazione idonea a dimostrare circostanze specifiche.
- La mancata partecipazione al contraddittorio amministrativo non impedisce al contribuente di difendersi in giudizio, ma rende più importante produrre in causa prove precise, documenti contabili e spiegazioni individualizzate; mere difficoltà economiche o contestazioni generiche possono essere insufficienti.
- Se il giudice di primo grado dichiara erroneamente inammissibile il ricorso per un vizio di procura, il giudice d'appello può normalmente correggere l'errore e decidere direttamente il merito, salvo che ricorra una delle ipotesi tassative di rimessione previste dalla legge.
- Una contestazione della motivazione dell'avviso deve indicare specificamente quali parti dell'atto siano carenti e perché. Una censura generica, non accompagnata dal contenuto dell'avviso o dagli elementi contestati, rischia di essere dichiarata inammissibile o infondata.
- L'esito negativo dell'accertamento nei confronti della società tende a riflettersi sui soci, perché il reddito di partecipazione deriva dal reddito sociale accertato, salvo questioni personali e autonome del singolo socio.
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