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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06793/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

L'Agente della riscossione aveva notificato a un contribuente un'intimazione di pagamento fondata su venti cartelle relative a imposte degli anni 2001-2011. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione deducendo omessa notifica di alcune cartelle, prescrizione dei crediti e decadenza dalla pretesa tributaria. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, dichiarando non notificata una cartella e prescritte alcune pretese; la CTR aveva poi rigettato sia l'appello principale dell'Agente sulla prescrizione, sia l'appello incidentale del contribuente sulla validità delle notifiche e sulla decadenza. In cassazione l'Agente ha denunciato violazione degli artt. 2946 c.c. e 2948 n. 4 c.c., sostenendo che per IVA, IRAP, IRPEF e addizionali, in mancanza di un termine speciale, si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale; il contribuente ha proposto ricorso incidentale deducendo violazione degli artt. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973 e 26 d.P.R. 602/1973, lamentando la nullità della notifica delle cartelle perché non seguita dall'avviso dell'avvenuta notificazione e contestando le modalità della notifica.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente. Ha affermato che, per i crediti erariali relativi a IRPEF, IRES, IRAP e IVA, in assenza di una previsione speciale, si applica la prescrizione decennale; pertanto la decisione di merito che aveva ritenuto prescritti i crediti con termine quinquennale è stata cassata. Quanto al motivo incidentale, la Corte lo ha ritenuto in parte inammissibile perché mirava a censurare un fatto diverso da quello accertato dalla CTR, prospettando un errore di percezione rimediabile con revocazione e non con cassazione; in parte infondato, perché la notifica risultava eseguita a familiari conviventi del destinatario, ipotesi che non richiede l'invio di una successiva raccomandata informativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    in mancanza di termine speciale, ai crediti tributari erariali si applica la prescrizione ordinaria decennale

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    il termine quinquennale non si applica ai tributi erariali quali IRPEF, IRES, IRAP e IVA, perché non si tratta di prestazioni periodiche in senso civilistico

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973

    richiamato dal contribuente per contestare la regolarità della notificazione delle cartelle

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    la notifica eseguita a familiari conviventi del destinatario è valida e non richiede raccomandata informativa successiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Per i crediti tributari erariali per i quali non sia previsto un termine speciale di prescrizione, si applica il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.; il termine quinquennale dell'art. 2948 n. 4 c.c. non è invocabile solo perché il tributo sia riferito a annualità periodiche.
  • La prescrizione dei tributi erariali va verificata con riferimento alla singola pretesa iscritta a ruolo e agli atti interruttivi intervenuti; se la notifica dell'intimazione avviene entro dieci anni dalla notificazione della cartella, la prescrizione decennale non è maturata.
  • In cassazione non è proponibile come vizio di legittimità la censura che presuppone un fatto diverso da quello accertato dal giudice di merito sulla modalità di notificazione, poiché si tratta di un errore di percezione deducibile, in via tipica, con revocazione ordinaria.
  • La notificazione delle cartelle eseguita a mani di familiari conviventi del destinatario rientra nella disciplina dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e non richiede l'invio di una successiva raccomandata informativa.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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