Sentenza n. 12935/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento di reiezione prot. n. -OMISSIS- del 20/10/2025, emesso dalla Sede INPS di -OMISSIS- e comunicato in pari data, con cui è stata respinta l'istanza di accesso all'Assegno di Integrazione Salariale (-OMISSIS-) presentata dalla società ricorrente in data 31/07/2025, prot. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’istanza di accesso all’Assegno di Integrazione Salariale a valere sul Fondo di Integrazione Salariale, riferita a dieci dipendenti e motivata dalla mancata prova della non imputabilità di un incendio conseguente a un furto
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa istante)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell’INPS relativo all’accesso al FIS per il periodo dal 20 luglio al 18 ottobre 2025, conseguente alla distruzione per incendio dei locali di un’unità produttiva, incendio verificatosi dopo un furto con effrazione e l’asportazione di una cassaforte. Sono stati dedotti: (i) violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015, degli artt. 1, 3 e 8 del d.m. n. 95442/2016 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, per difetto di motivazione, sostenendo che la non imputabilità dell’evento non richiede la prova positiva e certa della causa tecnica dell’incendio, ma la dimostrazione dell’estraneità dell’impresa e delle sue scelte organizzative; (ii) eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta, poiché l’INPS avrebbe valorizzato soltanto l’impossibilità, rilevata dai Vigili del Fuoco, di individuare la causa tecnica dell’innesco, senza considerare la denuncia-querela per furto aggravato e incendio, il sequestro penale dei locali, la conformità dell’impianto elettrico e l’assenza di dipendenti indagati nel procedimento penale, tuttora contro ignoti. L’INPS ha sostenuto che la causale incendio richiede la prova di un evento non doloso e non imputabile all’impresa e ha richiamato ulteriori circostanze potenzialmente riferibili a un dipendente, tra cui la disattivazione dell’allarme e l’interruzione della videosorveglianza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha premesso che le valutazioni dell’ente previdenziale sull’accesso agli ammortizzatori sociali costituiscono esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile nei casi di manifesta illogicità, contraddittorietà, inattendibilità o travisamento dei fatti. Tale limite non impedisce però il controllo sulla corretta ricostruzione dei presupposti fattuali e sulla corretta applicazione dei parametri normativi. Secondo il Collegio, il requisito della non imputabilità non coincide con la prova positiva e tecnicamente certa della causa dell’innesco dell’incendio, ma riguarda l’estraneità dell’impresa e delle sue scelte organizzative rispetto all’evento. L’INPS ha erroneamente sovrapposto l’incertezza sulla causa tecnica dell’incendio al giudizio di imputabilità, richiedendo una prova dell’origine dolosa da parte di terzi eccedente quanto previsto dalla normativa. Il diniego è inoltre viziato da difetto di istruttoria, contraddittorietà e travisamento, poiché non ha valutato complessivamente la denuncia, il sequestro penale, la conformità dell’impianto elettrico e l’assenza di dipendenti indagati. Il sospetto espresso dal legale rappresentante nei confronti di un dipendente è stato ritenuto una mera dichiarazione di scienza, priva di autonomo valore probatorio e non corroborata da un procedimento penale a carico del dipendente. Non può essere imposto all’impresa l’onere di provare un fatto negativo, ossia l’estraneità del dipendente al reato, quando neppure l’autorità giudiziaria ha accertato elementi contrari. L’INPS dovrà riesaminare l’istanza secondo i principi affermati, effettuando una valutazione complessiva degli elementi già acquisiti e potendo acquisire ulteriori elementi, anche sopravvenuti, relativi al procedimento penale. Le spese sono state compensate per la novità e particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015
situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti
La concessione dell’integrazione salariale richiede che l’evento sia transitorio e non imputabile all’impresa o ai dipendenti.
art. 1, comma 3, d.m. n. 95442/2016
la non imputabilità consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità a imperizia o negligenza delle parti
La non imputabilità riguarda l’estraneità dell’impresa e delle sue scelte organizzative all’evento, non la necessaria prova certa della causa tecnica del sinistro.
art. 8, comma 1, d.m. n. 95442/2016
non doloso e non imputabile alla responsabilità dell'impresa
Per la causale incendio, non è necessario dimostrare con certezza tecnica l’origine dolosa ad opera di terzi; occorre verificare, sulla base degli elementi disponibili, la non riconducibilità dell’evento alla responsabilità dell’impresa.
art. 3 l. n. 241/1990
Il provvedimento di diniego deve motivare correttamente in relazione ai presupposti di fatto e ai parametri normativi applicabili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce la base normativa indicata per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali per la causale incendio, il requisito della non imputabilità non impone all’impresa la prova positiva e tecnicamente certa della causa dell’innesco, ma richiede una valutazione della sua estraneità, e di quella delle sue scelte organizzative, rispetto all’evento dannoso.
- L’incertezza tecnica sull’origine dell’incendio non equivale, di per sé, alla prova dell’imputabilità dell’evento all’impresa e non può costituire autonomo fondamento per negare il beneficio.
- L’amministrazione previdenziale deve valutare in modo complessivo e non parcellizzato tutti gli elementi istruttori disponibili, tra cui la denuncia del reato, il sequestro penale, la conformità degli impianti e gli sviluppi del procedimento penale.
- Non è ragionevole imporre all’impresa la prova negativa dell’estraneità di un dipendente al reato quando tale estraneità non è stata smentita da elementi concreti e neppure l’autorità giudiziaria ha individuato il dipendente come indagato.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-amministrative dell’ente previdenziale, pur limitato ai casi di manifesta illogicità, contraddittorietà, inattendibilità o travisamento, comprende il controllo sulla corretta ricostruzione dei fatti e sull’applicazione dei parametri normativi.
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