Cassazione Penale, Sentenza n. 37418/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione per violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., relativamente all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; si lamenta illogicità e carenza motivazionale dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Il ricorrente sostiene che il provvedimento sia stereotipato e non abbia adeguatamente considerato il percorso risocializzante già compiuto, il tempo intercorso dai fatti, la fruizione di permessi premio con osservanza delle prescrizioni e l'assenza di legami con la criminalità organizzata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale di sorveglianza che ha motivato il diniego sull'account della gravità dei reati commessi (omicidio, tentato omicidio, detenzione di armi e rapina) e sull'inopportunità di concedere una misura alternativa ritenuta "troppo blanda" e idonea a pregiudicare un efficace controllo della residua pericolosità sociale. Il giudice di merito ha applicato il principio di gradualità, valutando lo stato di semilibertà, la condotta del detenuto, i permessi già fruiti e la necessità di ulteriore osservazione. Le censure del ricorrente sono state considerate meri apprezzamenti di merito non sindacabili in sede di legittimità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato come limite del sindacato di legittimità: il ricorso contiene censure di fatto e valutazioni alternative non rispondenti ai vizi tassativi contemplati dall'articolo, pertanto inammissibile se si riduce a mera rinnovazione del merito.
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma di riferimento per l'affidamento in prova ai servizi sociali; la Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia valutato correttamente i presupposti e l'opportunità della misura alla luce della gravità dei reati e della residua pericolosità.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Utilizzata per motivare la decisione di non ritenere il ricorrente esente da contributo per le spese processuali nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza ha ampia discrezionalità nel valutare l'opportunità di misure alternative: la gravità del reato e la percepita insufficiente capacità di controllo possono giustificare il diniego.
- Il principio di gradualità consente di richiedere periodi aggiuntivi di osservazione e ulteriori "esperimenti premiali" anche se il detenuto ha mostrato comportamenti positivi.
- In Cassazione non sono ammesse riesaminazioni del merito che si risolvano in una diversa valutazione dei fatti: vanno indicati vizi giuridici specifici (contraddittorietà, illogicità motivazionale manifesta, violazione di legge), non semplice dissenso valutativo.
- La motivazione del provvedimento di rigetto deve essere congruente e lineare; tuttavia, una motivazione che valorizzi la gravità dei fatti e la necessità di ulteriore osservazione è solitamente ritenuta sufficiente.
- Chi propone ricorso per inammissibilità rischia la condanna alle spese e, in assenza di elementi esimenti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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