Deliberazione n. 47 del 30/01/2025
Provvedimento del 30 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica quattro provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy riguardante materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a restare privato. L’intervento è finalizzato a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a disporne, ove acquisito in chiaro, la conservazione per finalità probatorie per dodici mesi. Il provvedimento non contiene una sanzione, ma esclusivamente la ratifica dell’azione urgente già adottata dall’Autorità.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica d’urgenza per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 30 gennaio 2025, quattro determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube. Il procedimento trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha rappresentato al Garante di trovarsi in una situazione rientrante nelle ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme indicate. La norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Provvedimenti urgenti adottati il 22 gennaio 2025
Verificata la compatibilità del caso con la previsione normativa richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo è intervenuto in via d’urgenza con le determinazioni nn. 18/2025, 19/2025, 20/2025 e 21/2025 del 22 gennaio 2025. Le determinazioni sono state trasmesse lo stesso giorno ai gestori delle piattaforme interessate.
I provvedimenti urgenti hanno disposto:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per un periodo di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, riunito il 30 gennaio 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente. La ratifica riguarda i destinatari individuati nelle determinazioni, ossia Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland.
Rilievi applicativi
Il provvedimento ha natura confermativa e cautelare: non contiene una contestazione sanzionatoria né una quantificazione di sanzioni amministrative. La finalità perseguita è esclusivamente preventiva, volta a evitare la diffusione di materiale sessualmente esplicito e a preservare eventuali elementi di prova in caso di acquisizione del contenuto in chiaro da parte delle piattaforme.
Punti principali
Origine del procedimento e segnalazione
La vicenda origina da due segnalazioni presentate dalla persona interessata, che ha rappresentato di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube. La segnalazione riguarda il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, i provvedimenti nn. 18/2025, 19/2025, 20/2025 e 21/2025 del 22 gennaio 2025. Tali provvedimenti hanno ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione probatoria
Con le medesime determinazioni d’urgenza è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva tempestiva comunicazione all’Autorità delle modalità adottate.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 30 gennaio 2025 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland.
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