Ordinanza n. 11/2026 - Aosta, Sezione 1
per l'annullamento PREVIA SOSPENSIVA “- Della graduatoria definitiva relativa all’interpello a tempo determinato per anni 5 per n. 2 unità del Corpo di Polizia Penitenziaria ruolo agenti assistenti, emanato in data 23 ottobre 2025 quali addetti al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, adottata dal Direttore della Casa Circondariale di Brissogne Aosta, pubblicata mediante affissione nella bacheca d’istituto in data 14.12.2025 (doc.1) - del decreto del Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del 22 gennaio 2026, recante declaratoria di improcedibilità del ricorso gerarchico, quale atto connesso e presupposto alla permanenza degli effetti della graduatoria impugnata (doc.2), - dei verbali della commissione con i quali sono stati determinati e attribuiti i punteggi risultanti dalla graduatoria i cui estremi sono ignoti; - nonché, ove adottati, i provvedimenti di assegnazione o conferimento dell’incarico presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti in favore dei candidati utilmente collocati in graduatoria, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva dell'interpello per due incarichi presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, unitamente alla declaratoria di improcedibilità del ricorso gerarchico e agli atti connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva relativa a un interpello a tempo determinato, della durata di cinque anni, per due unità del Corpo di Polizia Penitenziaria con mansioni presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti. Ha inoltre impugnato il provvedimento con cui il Provveditore regionale ha dichiarato improcedibile il ricorso gerarchico, i verbali della commissione di attribuzione dei punteggi e gli eventuali atti di assegnazione dell'incarico. Nel ricorso depositato il 16 febbraio 2026 ha chiesto la rimessione in termini per la notifica ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell'art. 37 c.p.a., deducendo che l'omessa notifica non fosse a lui imputabile. Il ricorrente aveva infatti presentato il 23 gennaio 2026 una specifica istanza di accesso, ottenendo gli indirizzi dei controinteressati soltanto con nota ministeriale del 19 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di rimessione in termini, ritenendo non imputabile al ricorrente l'omessa notifica del ricorso al controinteressato ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., poiché gli indirizzi necessari per la notifica erano stati richiesti mediante accesso prima della proposizione del ricorso, ma comunicati dall'amministrazione solo successivamente al deposito. Ha assegnato al ricorrente 20 giorni per effettuare la notifica e ulteriori 8 giorni per depositare la documentazione attestante l'esecuzione delle notifiche. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 maggio 2026; l'ordinanza non decide il merito delle censure contro la graduatoria né l'istanza cautelare.
Norme richiamate
art. 37 c.p.a.
Consente la rimessione in termini quando il mancato rispetto del termine processuale è riconducibile a causa non imputabile alla parte; il TAR lo ha applicato per consentire la notificazione del ricorso al controinteressato.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Prevede la notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati; l'omissione non è stata imputata al ricorrente perché gli indirizzi erano stati tempestivamente richiesti mediante istanza di accesso e comunicati solo dopo il deposito del ricorso.
Massime di principio
- La rimessione in termini per la notificazione del ricorso può essere disposta quando la parte abbia tempestivamente richiesto all'amministrazione i dati necessari per identificare o contattare il controinteressato e tali dati siano stati comunicati solo successivamente, rendendo non imputabile l'omissione della notifica.
- In presenza di una rimessione in termini per sanare l'omessa notificazione al controinteressato, il giudice deve assegnare un termine per l'esecuzione della notifica e un ulteriore termine per il deposito della relativa prova, potendo rinviare a una successiva camera di consiglio la trattazione della domanda cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 567/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 568/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 569/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 573/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 539/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 1648/2026 - Roma, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →