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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29171/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI relativo all’anno 2015, emesso dal Comune nei confronti della società che gestiva uno stabilimento balneare, per omesso versamento in relazione a una maggiore superficie di concessione demaniale marittima ritenuta utilizzata rispetto a quella dichiarata. Un primo avviso del 2019 era stato annullato in autotutela per carenza di motivazione sul maggiore importo richiesto; successivamente era stato notificato un secondo avviso nel dicembre 2020. La CTP aveva rigettato il ricorso della società, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo: che l’annullamento in autotutela del primo avviso non facesse giudicato; che la prova della maggiore superficie derivasse solo da una fotografia aerea riferita al 2018, quindi a un anno diverso da quello tassato; e che anche un accertamento del 2008 fosse irrilevante rispetto al 2015. Il Comune ricorre in cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la fotografia aerea non fosse del 2018 ma dell’8 aprile 2012, e lamentando in sostanza un travisamento del contenuto del documento decisivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo, perché la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e a contestare una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità. Anche a voler ritenere corretta la data della fotografia aerea indicata dal ricorrente, il documento sarebbe comunque relativo a un anno diverso da quello d’imposta (2015) e dunque non decisivo, essendo la superficie dell’arenile un dato variabile nel tempo. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova può rilevare, nei presupposti, come errore di fatto deducibile con revocazione, mentre in cassazione non è consentito ottenere una nuova lettura del fatto storico già apprezzato dal giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del Comune alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La deduzione del vizio processuale non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove; il motivo era in realtà diretto a contestare l'apprezzamento del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la censura mira solo a una diversa lettura delle prove o riguarda un elemento non decisivo per la decisione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ricorrano i presupposti, trova rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto le sembianze della violazione di legge o dell'omesso esame di un fatto decisivo, persegua in realtà una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo di un documento o di una prova non è di per sé un vizio censurabile in cassazione se investe un punto controverso deciso dal giudice di merito; esso può eventualmente essere fatto valere nei limiti della revocazione per errore di fatto.
  • Un elemento probatorio relativo a un’annualità diversa da quella oggetto di imposizione o di accertamento può essere ritenuto non decisivo quando la circostanza accertata è soggetta a variabilità nel tempo e non consente, da sola, di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa per l’anno controverso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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