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Sentenza

Sentenza del 22/04/2015 n. 8218 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione dell'imposta sostitutiva agevolata prevista dal D.P.R. n. 601/1973, artt. 15 e 17, a un finanziamento ipotecario a medio-lungo termine regolato tramite apertura di credito in conto corrente. L'Ufficio sosteneva che la clausola contrattuale che consentiva alla banca di recedere ad nutum, cioè in qualsiasi momento, privasse l'operazione del requisito della stabilità e della durata superiore a diciotto mesi necessario per l'agevolazione. Contestava inoltre che la CTR avesse ritenuto irrilevante tale clausola perché eventualmente vessatoria e non specificamente approvata, sostenendo che l'atto dovesse essere tassato in base alla sua natura e ai suoi effetti oggettivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia. Ha stabilito che il finanziamento realizzato mediante apertura di credito in conto corrente costituisce un'operazione unitaria e che la facoltà della banca di recedere ad nutum può far venir meno la stabilità e la durata minima richieste per l'imposta sostitutiva agevolata. Ha inoltre affermato che, ai fini fiscali, sono irrilevanti sia la nullità totale sia la nullità parziale di clausole contrattuali: l'atto deve essere tassato secondo gli effetti oggettivi che produce, indipendentemente dall'eventuale invalidità civilistica di una clausola. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, anche per decidere sulla questione dell'imposta sostitutiva già versata e sulle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17

    L'agevolazione riguarda le operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine, con durata superiore a diciotto mesi.

    L'agevolazione si applica solo quando la durata dell'operazione, valutata considerando tutte le clausole contrattuali, sia effettivamente stabile e superiore a diciotto mesi. Una facoltà di recesso unilaterale esercitabile in qualsiasi momento può escludere il beneficio.

  • Codice civile, art. 1845

    La clausola contrattuale che consentiva alla banca il recesso ad nutum derogava alla disciplina ordinaria dell'apertura di credito e poteva determinare la cessazione immediata della provvista.

  • Codice civile, artt. 1341 e seguenti

    La CTR aveva ritenuto la clausola di recesso vessatoria e non specificamente approvata. La Cassazione ha chiarito che tale eventuale invalidità non incide sulla tassazione dell'atto, basata sugli effetti oggettivi prodotti.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20

    L'atto deve essere tassato secondo la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici oggettivamente prodotti, non secondo la qualificazione formale attribuita dalle parti.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 38

    Ai fini delle imposte di registro, catastale e di bollo, sono irrilevanti le nullità civili, comprese quelle parziali: anche una clausola eventualmente nulla non viene semplicemente ignorata quando si determinano gli effetti fiscali dell'atto.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 13

    La disposizione richiama, per la determinazione delle imposte ipotecarie e catastali, i criteri del testo unico dell'imposta di registro.

Massime di principio

  • Per verificare un'agevolazione fiscale relativa a un finanziamento non basta esaminare separatamente i singoli contratti: occorre considerare l'operazione economica e negoziale nel suo complesso.
  • Un finanziamento formalmente previsto per oltre diciotto mesi può non beneficiare dell'agevolazione se una clausola consente alla banca di sciogliere unilateralmente il rapporto in qualsiasi momento.
  • Ai fini tributari prevalgono la natura concreta dell'atto e gli effetti oggettivi che esso produce rispetto alla qualificazione formale data dalle parti.
  • L'eventuale nullità o inefficacia civilistica di una clausola non comporta automaticamente l'applicazione dell'agevolazione fiscale: il giudice tributario deve valutare la struttura e gli effetti dell'atto rilevanti per l'imposizione.
  • Nei contratti di finanziamento agevolati è quindi necessario verificare attentamente clausole di recesso, risoluzione anticipata e durata effettiva, perché possono incidere sui requisiti del beneficio fiscale.

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