Sentenza del 22/04/2015 n. 154 - Comm. Trib. Prov. Teramo
Reclamo-Mediazione- Motivi di ricorso- Preclusioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2009, contestando il recupero di maggiori ricavi e maggior valore della produzione ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA, nonché l'imputazione di un maggior reddito di partecipazione. Ha dedotto, tra l'altro, l'inesistenza dell'accertamento per estinzione della società, l'erroneità delle percentuali di ricarico e degli sconti applicati, la mancata distinzione tra negozio ordinario e outlet, errori nella ricostruzione delle rimanenze e degli acquisti, la congruità rispetto agli studi di settore e l'insufficienza della motivazione. Una parte rilevante delle contestazioni è stata però introdotta o integrata soltanto con atti successivi al reclamo originario.
La decisione
La Commissione ha riunito i ricorsi e li ha rigettati. Ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto da S.B. quale ex legale rappresentante della società estinta, poiché la cancellazione dal Registro delle Imprese aveva fatto cessare i poteri rappresentativi; ha tuttavia interpretato il ricorso anche come proposto dalla socia personalmente. Ha dichiarato inammissibile l'integrazione dei motivi depositata successivamente, perché il reclamo deve contenere fin dall'inizio tutti i motivi di impugnazione e i motivi aggiunti sono ammessi soltanto nei casi previsti dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992. Ha inoltre ritenuto tardivo e duplicativo uno degli ulteriori ricorsi. Il ricorso relativo al maggior reddito di partecipazione è stato considerato tempestivo grazie alla sospensione derivante dall'istanza di accertamento con adesione, ma è stato respinto perché riproduceva censure riferibili all'accertamento societario presupposto e non vizi propri dell'atto personale del socio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente per euro 2.000.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 17-bis, 18, 20, 21, 22, 23 e 24
Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.
Il reclamo-mediazione deve contenere tutti i motivi di contestazione dell'atto, perché, in caso di mancato accordo, si converte automaticamente in ricorso. Non è quindi possibile introdurre nuovi motivi in un secondo momento, salvo i presupposti specifici dei motivi aggiunti previsti dall'art. 24.
Art. 2495 cod. civ.
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci.
La cancellazione della società dal Registro delle Imprese ne determina l'estinzione; eventuali rapporti residui possono trasferirsi ai soci secondo un fenomeno successorio, ma l'ex rappresentante non conserva i poteri processuali derivanti dalla precedente carica.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
Il reddito delle società di persone è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Il socio di una società di persone è personalmente legittimato a impugnare l'accertamento che determina il reddito societario e quello di partecipazione, ma deve contestare anche gli elementi propri della sua posizione, come la quota imputata o la presunzione di percezione.
D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 6, comma 3, e 12, comma 2
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare l'atto per novanta giorni.
L'istanza di adesione sospende il termine di impugnazione fino alla proposizione del ricorso o a una formale rinuncia; tuttavia, se il ricorso è già stato proposto, l'istanza successiva non produce effetti interruttivi o sospensivi.
Art. 24 Cost.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La Corte costituzionale ha escluso che l'omessa presentazione del reclamo possa comportare la perdita definitiva del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale; il reclamo costituisce una condizione di procedibilità nei casi previsti, non una causa irreversibile di inammissibilità.
Art. 2043 cod. civ.
La responsabilità del liquidatore per il mancato soddisfacimento dei creditori sociali dopo l'estinzione della società è ricondotta, in linea generale, alla responsabilità extracontrattuale, distinta dalla responsabilità successoria dei soci.
Massime di principio
- Nel reclamo-mediazione tributario tutti i motivi di impugnazione dell'atto devono essere indicati nell'atto iniziale, entro il termine perentorio di legge. Contestazioni nuove o ampliative successive sono normalmente inammissibili.
- I motivi aggiunti sono ammessi solo quando emergano documenti non conosciuti prima, prodotti dalla controparte o acquisiti per ordine del giudice; non possono servire a correggere, completare o riformulare le difese originarie.
- La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese estingue la società e fa cessare i poteri rappresentativi dell'ex amministratore o legale rappresentante. Il socio può però subentrare nella controversia quando l'accertamento incide sul reddito a lui imputato per trasparenza.
- Quando esistono un accertamento societario e un accertamento personale del socio, ciascun atto deve essere impugnato con motivi pertinenti. Le contestazioni dell'accertamento societario non possono essere trasferite per la prima volta nel giudizio relativo all'atto personale.
- La mancata contestazione specifica e tempestiva dei fatti e dei calcoli esposti dall'Amministrazione può comportare la loro sottrazione al tema della prova; le successive smentite autoreferenziali difficilmente superano dichiarazioni rese in sede di verifica e adeguatamente documentate.
- L'istanza di accertamento con adesione può sospendere il termine per ricorrere, ma non consente di recuperare termini già scaduti e non produce effetti utili se presentata dopo la proposizione del ricorso.
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