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Sentenza

Sentenza del 22/04/2015 n. 112 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Riscossione - Avviso iscrizione ipotecaria - IVA - IRAP - Pretesa illegittimità iscrizione ipotecaria - Violazione artt. 77, co. 2 bis e 50 d.P.R. n. 602/1973 - Illegittimità iscrizione ipotecaria - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'iscrizione ipotecaria, per un debito complessivo di 38.179,91 euro relativo a cartelle concernenti IVA e IRAP per le annualità 2006 e 2009. Ha dedotto l'illegittimità dell'iscrizione perché gravante sull'abitazione, la mancata preventiva comunicazione prevista dall'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973, la violazione dell'art. 50 del medesimo decreto per omessa intimazione preventiva di pagamento, la mancata sottoscrizione autografa dell'avviso di accertamento e l'omessa notifica delle cartelle. L'agente della riscossione ha sostenuto la regolarità delle notifiche, ma non ha fornito prova sufficiente e legalmente idonea della loro effettiva esecuzione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto quanto all'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, poiché l'agente della riscossione non ha dimostrato adeguatamente la regolare notifica delle cartelle poste a fondamento dell'iscrizione. Il ricorso contro l'iscrizione ipotecaria è stato ritenuto sempre proponibile e non soggetto a decadenza. L'Agenzia delle Entrate è stata estromessa per difetto di legittimazione passiva, essendo la notifica delle cartelle e l'iscrizione ipotecaria attività di competenza dell'agente della riscossione.

Norme richiamate

  • Art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973

    L'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente, consentendogli di conoscere preventivamente l'intenzione dell'agente della riscossione e di tutelarsi.

  • Art. 77, d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina l'iscrizione di ipoteca sugli immobili per garantire i crediti iscritti a ruolo. La legittimità della misura presuppone la validità e la conoscibilità degli atti esecutivi o cautelari precedenti.

  • Art. 50, d.P.R. n. 602/1973

    Prevede, nei casi stabiliti dalla norma, la necessità di una preventiva intimazione di pagamento prima di procedere alle attività esecutive, quando sia decorso il termine previsto dalla legge.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria può essere contestata quando il contribuente deduce l'omessa comunicazione preventiva o l'assenza dei presupposti necessari per procedere.
  • L'agente della riscossione deve provare in modo documentale e legalmente valido la notifica delle cartelle su cui si fonda l'iscrizione ipotecaria; la semplice affermazione della regolarità delle notifiche non è sufficiente.
  • Per gli atti direttamente compiuti dall'agente della riscossione, come la notifica delle cartelle e l'iscrizione ipotecaria, la legittimazione passiva grava normalmente sull'agente stesso e non sull'ente impositore.
  • La contestazione dell'iscrizione ipotecaria resta proponibile anche oltre i termini ordinari di impugnazione delle cartelle, poiché riguarda direttamente l'atto cautelare e la sua legittimità.
  • La mancata prova della notifica degli atti presupposti può determinare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, anche se il debito tributario in astratto esiste.

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