Sentenza del 22/04/2015 n. 311 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2009, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori ricavi d'impresa sulla base dei movimenti bancari e postali. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimo utilizzo dei dati bancari per mancanza della prescritta autorizzazione, la violazione delle disposizioni sull'accertamento parziale e l'insufficiente indicazione delle poste considerate nell'avviso. Nel merito ha sostenuto di avere giustificato i movimenti finanziari e ha chiesto il riconoscimento dei costi necessari alla produzione dei ricavi presunti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha escluso dai ricavi presunti i prelevamenti bancari rappresentati da assegni recanti l'indicazione dei beneficiari, ritenendo così superata la presunzione prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972. Sono rimasti invece imponibili i prelievi non giustificati, pari a 29.100 euro, e i versamenti bancari e postali non dimostrati come già confluiti nella contabilità aziendale, pari a 32.960 euro. I maggiori ricavi sono stati quindi rideterminati in 62.060 euro. Considerando i costi presumibilmente sostenuti dall'impresa edile, stimati nel 70% dei maggiori ricavi, il maggior reddito d'impresa è stato fissato in 35.436 euro ai fini IRPEF e IRAP. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
I dati e gli elementi risultanti dai conti possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
La presunzione derivante dai movimenti bancari può essere superata dal contribuente mediante una giustificazione concreta e analitica della provenienza o della destinazione delle somme. Nel caso esaminato, l'indicazione dei beneficiari negli assegni è stata ritenuta sufficiente a escludere che i relativi prelievi costituissero ricavi non dichiarati.
Art. 51 del D.P.R. n. 633/1972
I dati e le notizie acquisiti attraverso le indagini finanziarie possono essere utilizzati per le rettifiche e gli accertamenti IVA.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i movimenti bancari e postali ai fini IVA, ferma restando la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria mediante documentazione e spiegazioni specifiche.
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
È stato richiamato dal contribuente in relazione all'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, ma la decisione non ha accolto tale censura come ragione principale di annullamento.
Art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973
È stato invocato dal contribuente per contestare le modalità dell'accertamento parziale e il mancato utilizzo di informazioni provenienti dalla Guardia di Finanza; la decisione non ha ritenuto fondata tale doglianza.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 3777 del 25 febbraio 2015
È stata richiamata per affermare che, quando ricavi vengono determinati presuntivamente, devono essere considerati anche i costi presumibilmente necessari alla loro produzione, così da tassare il reddito netto d'impresa e non il solo ammontare lordo dei ricavi.
Massime di principio
- In presenza di un accertamento basato su indagini bancarie, ogni versamento o prelievo non giustificato può essere presunto come componente del reddito, salvo prova contraria specifica e documentata del contribuente.
- La semplice contestazione generica dei movimenti finanziari non è normalmente sufficiente: occorre collegare ciascuna operazione a un beneficiario, a una spesa, a un trasferimento personale o ad altra causale non imponibile.
- Prelievi effettuati mediante assegni intestati a beneficiari identificabili possono essere esclusi dalla presunzione di ricavi non dichiarati, se la documentazione consente di ricostruirne concretamente la destinazione.
- Quando l'Amministrazione accerta ricavi presuntivi di un'impresa, il reddito imponibile deve essere determinato tenendo conto anche dei costi necessari alla produzione di tali ricavi, purché ragionevolmente stimabili in base all'attività esercitata.
- I versamenti non dimostrati come già registrati nella contabilità possono essere considerati ricavi non dichiarati, anche se il contribuente sostiene genericamente che appartengano all'attività d'impresa.
- Il giudice tributario può rideterminare direttamente l'imponibile sulla base delle prove disponibili, escludendo le operazioni adeguatamente giustificate e stimando i costi inerenti, anziché annullare integralmente l'accertamento.
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