Cassazione Penale, Ordinanza n. 16918/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto da un imputato, ma dal testo emerge un solo motivo: si contestava, in via sostanziale, il mancato riconoscimento della continuazione tra fatti di reato commessi nell’arco di circa un anno e caratterizzati da condotte omogenee. La Corte di appello aveva escluso la sussistenza di un’unica deliberazione criminosa; nel ricorso non risulta un effettivo confronto con tale motivazione e la censura è stata ritenuta generica e aspecifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l’unico motivo era generico e privo di confronto con la motivazione della sentenza di appello. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato logicamente l’esclusione della continuazione, considerando l’arco temporale di circa un anno e l’assenza di elementi idonei a dimostrare una deliberazione unitaria, nonostante l’omogeneità delle condotte. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato implicitamente in relazione alla continuazione; la Corte ribadisce che la continuazione richiede una unitaria deliberazione criminosa, non desumibile dalla sola omogeneità delle condotte o dalla contiguità temporale relativa.
art. 591 c.p.p.
la genericità e aspecificità del motivo, privo di effettivo confronto con la motivazione impugnata, comportano l’inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione non è sufficiente che i reati presentino condotte omogenee o siano stati commessi in un arco temporale limitato; occorre un accertamento positivo della unitaria deliberazione criminosa.
- In sede di legittimità, una censura contro il mancato riconoscimento della continuazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è generico e aspecifico.
- La sola deduzione di errori di merito, senza evidenziare aporie o manifesta illogicità della motivazione di appello, non è idonea a fondare l’annullamento in cassazione.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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