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Legge

L.R. FVG 1/2023

Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.

Normativa regionaleL.R. FVG 1/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Friuli Venezia Giulia istituisce incentivi per l’installazione, su immobili residenziali nel territorio regionale, di impianti fotovoltaici, di accumulo e solare termico. Possono accedervi persone fisiche residenti, condomìni, parrocchie ed enti religiosi riconosciuti, con regole di domanda a sportello e limiti di cumulabilità. Le domande riguardano spese sostenute dall’1 novembre 2022.

Incentivi regionali per impianti fotovoltaici, di accumulo e solare termico per abitazioni residenziali

Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili

La legge della Regione Friuli Venezia Giulia promuove l’uso razionale dell’energia e la diffusione delle fonti rinnovabili nel territorio regionale, con misure di sostegno rivolte ai cittadini anche per fronteggiare l’aumento dei costi energetici. La disciplina riguarda interventi su unità immobiliari a uso residenziale situate in Friuli Venezia Giulia.

Interventi agevolabili

L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per interventi di installazione, a servizio di immobili residenziali, relativi a:

  • acquisto e installazione di impianto fotovoltaico;
  • acquisto e installazione di impianto di accumulo di energia elettrica;
  • acquisto e installazione di impianto solare termico.

Il bando può riguardare uno o più di questi interventi e ne definisce tipologie, importi, modalità operative e requisiti.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli incentivi:

  • persone fisiche residenti nel Friuli Venezia Giulia;
  • condomìni situati nel territorio regionale;
  • parrocchie;
  • enti ecclesiastici cattolici o di altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano.

Per le persone fisiche, l’accesso è riservato a proprietari o titolari di diritti reali o personali di godimento, purché formalmente riconosciuti in un atto registrato, sugli immobili oggetto degli interventi. Non sono ammessi i soggetti che costituiscono impresa ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Presentazione delle domande e procedimento

Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, previa approvazione di un bando regionale deliberato dalla Giunta.

La domanda va presentata dopo la realizzazione degli interventi e può riguardare spese sostenute a partire dall’1 novembre 2022; la documentazione tecnica e di spesa deve essere successiva al 31 ottobre 2022.

Sono previste alcune regole specifiche:

  • ciascun soggetto di cui alla legge può presentare una sola domanda per una sola unità immobiliare;
  • per i condomìni la domanda è presentata dall’amministratore;
  • per parrocchie ed enti ecclesiastici la domanda è presentata dal legale rappresentante e riguarda una sola unità immobiliare a uso residenziale;
  • per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per la medesima tipologia di intervento.

Il bando disciplina anche la rendicontazione e l’erogazione, con possibilità di deroga ad alcune disposizioni della normativa regionale sui lavori pubblici.

Concessione, rendicontazione ed erogazione

La concessione e l’erogazione avvengono per gli importi massimi stabiliti nel bando, sulla base della rendicontazione della spesa sostenuta, con modalità semplificate e in deroga alla disciplina ordinaria della legge regionale 7/2000 sulla rendicontazione.

Il termine per la presentazione delle domande e quello di validità delle domande non finanziabili per carenza di risorse possono essere modificati con decreto del Direttore centrale competente in materia di infrastrutture e territorio.

Obblighi dei beneficiari e controlli

I beneficiari devono rispettare le condizioni fissate nel provvedimento di concessione ed erogazione e conservare la documentazione a supporto per i due anni successivi al provvedimento, pena revoca dell’incentivo.

Ai contributi non si applica una specifica disposizione della legge regionale 7/2000. L’Amministrazione regionale effettua controlli e può stipulare accordi con l’Agenzia delle entrate o con altri soggetti pubblici o privati per la messa a disposizione e il controllo dei dati relativi alle agevolazioni erogate.

Cumulabilità con altri benefici

Gli incentivi sono cumulabili con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché il totale delle agevolazioni non superi la spesa complessivamente sostenuta per l’intervento.

Non è però consentito:

  • l’accesso se la spesa è stata già agevolata con il Superbonus 110 per cento;
  • il cumulo con i contributi regionali straordinari previsti dalla legge regionale 13/2019.

Copertura finanziaria

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2023, sul bilancio regionale 2023-2025, con copertura mediante prelievo da fondi e accantonamenti. È inoltre allegato il prospetto di variazione di bilancio richiesto dalla contabilità armonizzata.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, quindi dall’11 febbraio 2023. Le domande sono però riferite, per le spese ammissibili, agli interventi sostenuti dall’1 novembre 2022.

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