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Legge

L.R. FVG 3/2023

Modifica all’articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Normativa regionaleL.R. FVG 3/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 3/2023 modifica la disciplina elettorale regionale, sostituendo la regola sull’autenticazione delle firme dei sottoscrittori per la presentazione delle candidature. Dal 1° marzo 2023 la firma deve essere autenticata da uno dei soggetti abilitati dalla normativa statale per le elezioni della Camera dei deputati.

Autenticazione delle sottoscrizioni per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale FVG

Autenticazione delle sottoscrizioni nelle candidature elettorali regionali

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 10 febbraio 2023, n. 3 interviene sulla disciplina del sistema elettorale regionale, limitatamente al procedimento per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. L’intervento riguarda esclusivamente la modalità di autenticazione delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste o candidature.

Regola sull’autenticazione della firma

La modifica sostituisce il comma 7 dell’articolo 23 della legge regionale n. 17/2007 e stabilisce che la firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti competenti all’autenticazione delle sottoscrizioni per l’elezione della Camera dei deputati, come individuati dalla normativa statale. La disciplina regionale, quindi, si coordina con quella statale per identificare i pubblici ufficiali abilitati all’autenticazione.

Decorrenza e ambito temporale

La legge è entrata in vigore il 1° marzo 2023. Non risultano nel testo disposizioni transitorie o limiti di applicazione ulteriori; la norma si applica quindi ai procedimenti elettorali regionali successivi alla sua entrata in vigore e resta rilevante per la disciplina vigente in Friuli Venezia Giulia.

Ambito territoriale

La disciplina ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e riguarda il procedimento elettorale regionale, non incidendo sulle altre regioni o sul diverso procedimento per elezioni nazionali se non per il richiamo ai soggetti abilitati dalla normativa statale.

Testo integrale

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