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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1941

Regolamento (UE) 2017/1941 della Commissione, del 24 ottobre 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sostituisce integralmente l'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010, aggiornando la disciplina sulla forma del marchio Ecolabel UE. La modifica definisce la struttura grafica dell'etichetta, prevede un campo di testo facoltativo rimesso ai criteri del singolo gruppo di prodotti e chiarisce che sul prodotto deve comparire anche il numero di registrazione secondo un formato standardizzato. Viene inoltre anticipato che la Commissione adotterà ulteriori istruzioni grafiche e d'uso in un apposito documento di orientamento, previa consultazione del CUEME.

Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010 per disciplinare la forma del marchio Ecolabel UE e le indicazioni grafiche di utilizzo.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti che utilizzano il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), in particolare agli operatori che appongono il marchio sui prodotti rientranti nei pertinenti criteri di gruppo di prodotti e agli organismi competenti coinvolti nella registrazione. L'effetto territoriale è generale nell'Unione europea ed è espressamente rilevante ai fini del SEE. Non introduce esclusioni specifiche, ma rinvia ai criteri di ciascun gruppo di prodotti per la facoltatività del campo di testo dell'etichetta e per il relativo contenuto.

Regolamento (UE) 2017/1941: forma del marchio Ecolabel UE

Il regolamento interviene sulla disciplina del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea, modificando l'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010. La finalità è aggiornare e precisare le regole grafiche e applicative del simbolo Ecolabel UE, in coerenza con il sistema generale del marchio e con i futuri orientamenti della Commissione.

Contesto normativo e base giuridica

L'atto è adottato dalla Commissione europea sulla base del regolamento (CE) n. 66/2010, in particolare dell'articolo 15. Nei considerando si afferma che il regolamento quadro già fornisce indicazioni generali sulla forma del simbolo e che istruzioni più specifiche saranno contenute in un documento separato, predisposto previa consultazione degli organismi nazionali competenti e del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica. Il regolamento è inoltre indicato come conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010.

Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010

La disposizione centrale è la sostituzione integrale dell'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010. Il nuovo testo disciplina in modo più puntuale la forma del marchio Ecolabel UE e la sua presentazione grafica, rinviando per alcuni aspetti ai criteri del singolo gruppo di prodotti.

Struttura del marchio e campo di testo facoltativo

Il nuovo allegato II prevede che il marchio Ecolabel UE assuma una forma determinata, rappresentata graficamente nell'allegato stesso. È contemplata anche un'"etichetta facoltativa con campo di testo", che può essere utilizzata solo se la relativa possibilità è prevista nei pertinenti criteri del gruppo di prodotti; anche il testo da inserire nel campo è definito da tali criteri. In questo modo, la disciplina mantiene un nucleo grafico uniforme, ma lascia un margine di adattamento settoriale.

Numero di registrazione e formato identificativo

Il regolamento stabilisce che sul prodotto debba figurare anche il numero di registrazione del marchio Ecolabel UE. Il formato è predeterminato e composto da tre elementi: "xxxx" per il paese di registrazione, "yyy" per il gruppo di prodotti e "zzzz" per il numero assegnato dall'organismo competente. La previsione rende standardizzata l'identificazione del marchio a fini di tracciabilità e riconoscibilità.

Orientamenti successivi della Commissione

Il testo richiama l'adozione, da parte della Commissione europea, di ulteriori istruzioni sulla grafica e sull'uso del simbolo dell'Ecolabel UE in un documento di orientamento separato. Tale documento sarà predisposto previa consultazione del CUEME, segnalando che la regolazione tecnica del marchio potrà essere ulteriormente precisata in sede amministrativa.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Sostituzione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010

L'articolo 1 dispone che l'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato del regolamento. La modifica incide quindi sulla disciplina della forma del marchio Ecolabel UE, che viene aggiornata direttamente nel corpo dell'allegato sostitutivo.

Forma del marchio Ecolabel UE

Il nuovo allegato II stabilisce che il marchio Ecolabel UE ha una forma predefinita, rappresentata graficamente nell'allegato stesso. È inoltre prevista un'etichetta facoltativa con campo di testo, utilizzabile solo se consentito dai pertinenti criteri del gruppo di prodotti e con il testo indicato da tali criteri.

Numero di registrazione sul prodotto

Sul prodotto deve comparire anche il numero di registrazione del marchio Ecolabel UE. Tale numero segue un formato standard composto da "xxxx" per il paese di registrazione, "yyy" per il gruppo di prodotti e "zzzz" per il numero assegnato dall'organismo competente.

Ulteriori istruzioni della Commissione

L'allegato prevede che la Commissione europea fornirà, in un documento di orientamento apposito e previa consultazione del CUEME, ulteriori istruzioni sulla grafica e sull'uso del simbolo dell'Ecolabel UE.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieambienteetichettatura ecologicamarchi di qualità ecologicanorme tecniche di etichettatura

Testo integrale

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