Regolamento (UE) 2018/76
Regolamento (UE) 2018/76 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce come sono ripartite tra gli Stati membri le possibilità di pesca concesse all'Unione dal protocollo con la Repubblica di Maurizio. Definisce inoltre il termine per la conferma del mancato utilizzo delle possibilità di pesca e coordina l'applicazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 con il protocollo. Si applica dall'8 dicembre 2017, in coerenza con l'applicazione provvisoria del protocollo, ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Ripartizione tra alcuni Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo UE-Maurizio in materia di pesca.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione cui sono attribuite possibilità di pesca nel quadro del protocollo con la Repubblica di Maurizio e riguarda le autorizzazioni di pesca per tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie. Opera nel contesto dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio e, in particolare, per il periodo di applicazione del protocollo firmato l'8 dicembre 2017 e applicato provvisoriamente da tale data. Restano fermi l'accordo e il protocollo, nonché le regole del regolamento (CE) n. 1006/2008 per quanto compatibili. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Ripartizione delle possibilità di pesca nel quadro del protocollo UE-Maurizio
Il regolamento disciplina la distribuzione, tra alcuni Stati membri, delle possibilità di pesca previste dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria nell'ambito dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio. Esso si inserisce nel seguito della conclusione dell'accordo del 2014 e della firma del nuovo protocollo dell'8 dicembre 2017, applicato provvisoriamente per consentire la rapida ripresa delle attività di pesca delle navi dell'Unione.
Contesto normativo e finalità
Il considerando evidenzia che il precedente protocollo, valido per tre anni, è scaduto il 27 gennaio 2017 e che il nuovo protocollo è stato firmato l'8 dicembre 2017. Alla luce di ciò, il Consiglio ritiene necessario definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per l'intera durata di applicazione del protocollo. Viene inoltre chiarito che, in caso di mancato pieno utilizzo delle possibilità assegnate, si applica la procedura prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, con fissazione del relativo termine di risposta.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda gli Stati membri cui sono attribuite autorizzazioni o quote di accesso alle risorse nell'ambito del protocollo con Maurizio. Le categorie di pesca interessate sono due:
- tonniere con reti a circuizione;
- pescherecci con palangari di superficie.
Le possibilità sono ripartite come segue:
- tonniere con reti a circuizione: Spagna 22 unità, Francia 16 unità, Italia 2 unità;
- pescherecci con palangari di superficie: Spagna 12 unità, Francia 29 unità, Portogallo 4 unità.
Applicazione del regolamento (CE) n. 1006/2008
Il regolamento rinvia espressamente al regolamento (CE) n. 1006/2008 sulle autorizzazioni di pesca delle navi dell'Unione al di fuori delle acque comunitarie e sull'accesso delle navi di paesi terzi alle acque dell'Unione. Tale disciplina resta applicabile, ma senza pregiudizio per l'accordo e per il protocollo UE-Maurizio.
Se le richieste degli Stati membri indicati non coprono integralmente le possibilità di pesca disponibili, la Commissione può esaminare le domande di autorizzazione presentate da altri Stati membri, secondo la procedura dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
Termine per la risposta degli Stati membri
Per la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, il regolamento fissa un termine espresso di 10 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione formula la richiesta. La mancata risposta entro tale termine vale come conferma del non utilizzo pieno delle possibilità di pesca nel periodo considerato.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica retroattivamente/anticipatamente a decorrere dall'8 dicembre 2017, data di applicazione provvisoria del protocollo. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Ripartizione delle possibilità di pesca
Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue: per i tonniere con reti a circuizione, Spagna 22 unità, Francia 16 unità, Italia 2 unità; per i pescherecci con palangari di superficie, Spagna 12 unità, Francia 29 unità, Portogallo 4 unità.
Rapporto con il regolamento (CE) n. 1006/2008
Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatti salvi l'accordo e il protocollo. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri beneficiari non esauriscono le possibilità di pesca del protocollo, la Commissione può esaminare le domande di autorizzazione presentate da qualsiasi altro Stato membro secondo l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
Termine per la conferma del mancato utilizzo
Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, il termine entro cui gli Stati membri devono confermare che non utilizzeranno le possibilità di pesca richieste dalla Commissione è fissato in 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta della Commissione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dall'8 dicembre 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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