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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/153

Regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo

Normativa europea32018R0153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, modificando il regolamento delegato (UE) 2017/86. Le principali novità riguardano l'estensione e la precisazione di alcune esenzioni dall'obbligo di sbarco basate su alti tassi di sopravvivenza, l'aggiornamento della definizione di Mar Mediterraneo occidentale, la ridefinizione delle triglie e la revisione di alcuni limiti percentuali per nasello e triglie. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2018 e richiede agli Stati membri interessati di trasmettere dati aggiuntivi alla Commissione per la rivalutazione scientifica delle esenzioni.

Modifica del piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, con aggiornamento di definizioni, esenzioni dall'obbligo di sbarco e limiti di cattura.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, in particolare nel Mar Mediterraneo occidentale e nel Mare Adriatico, per i pescherecci dell'Unione interessati dalle specie e dagli attrezzi indicati nel regolamento delegato (UE) 2017/86 come modificato. Riguarda in via principale sogliola (Solea solea), cappasanta (Pecten jacobaeus), vongole (Venerupis spp. e Venus spp.), scampo (Nephrops norvegicus), nasello (Merluccius merluccius) e triglie (Mullus spp.). Non introduce un piano autonomo ma modifica un atto esistente; si applica dal 1o gennaio 2018, pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Modifica del piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo

Il regolamento delegato (UE) 2018/153 modifica il regolamento delegato (UE) 2017/86, che aveva istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo. L'intervento si inserisce nel quadro dell'obbligo di sbarco previsto dalla politica comune della pesca, con l'obiettivo di adeguare le esenzioni e i parametri operativi sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e delle valutazioni dello CSTEP.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare l'articolo 15, che prevede la progressiva eliminazione dei rigetti mediante l'obbligo di sbarco e consente alla Commissione di adottare piani in materia di rigetti con atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati. Le modifiche sono ritenute compatibili con le misure di conservazione vigenti e conformi agli articoli 15, paragrafo 4, e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Ambito territoriale e specie interessate

Le modifiche riguardano in particolare il Mar Mediterraneo occidentale e il Mare Adriatico. L'ambito materiale concerne alcune attività di pesca demersale e le specie nasello (Merluccius merluccius), triglie (Mullus spp.), sogliola (Solea solea), cappasanta (Pecten jacobaeus), vongole (Venerupis spp. e Venus spp.) e scampo (Nephrops norvegicus). Il regolamento chiarisce inoltre la definizione di Mar Mediterraneo occidentale, includendovi le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM.

Esenzioni dall'obbligo di sbarco

L'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/86 è sostituito per prevedere che, nel 2018, l'esenzione dall'obbligo di sbarco per specie con alti tassi di sopravvivenza si applichi a:

  • sogliola catturata con rapidi (TBB) nelle sottozone geografiche 17 e 18;
  • cappasanta catturata con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;
  • vongole (Venerupis spp.) catturate con HMD nel Mar Mediterraneo occidentale;
  • vongole (Venus spp.) catturate con HMD nel Mar Mediterraneo occidentale;
  • scampo catturato con qualsiasi tipo di reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX) nel Mar Mediterraneo occidentale.

Le catture effettuate nelle condizioni sopra indicate devono essere rilasciate immediatamente nella zona in cui sono state catturate. La Commissione sottolinea che, poiché lo CSTEP ha ritenuto incomplete le informazioni fornite sugli alti tassi di sopravvivenza di sogliola, cappasanta, vongole e scampo, l'esenzione è inclusa solo per un anno. Gli Stati membri interessati devono presentare entro il 1o maggio 2018 dati supplementari e altra informazione scientifica pertinente; per lo scampo devono essere forniti dati aggiuntivi sui mesi estivi. Lo CSTEP deve valutare tali dati entro luglio 2018.

Limiti di rigetto per nasello e triglie

L'articolo 4, lettera a), viene aggiornato per fissare i limiti massimi dei rigetti di nasello e triglie. Per i pescherecci che utilizzano reti a strascico, il limite è del 7 % nel 2017 e nel 2018 e del 6 % nel 2019 del totale delle catture annue di queste specie. Per i pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli, il limite resta pari all'1 % del totale delle catture annue.

Allegato: specie, attrezzi e obbligo di sbarco

La tabella 1 dell'allegato è sostituita per riflettere il nuovo assetto del piano. L'allegato elenca, per il Mediterraneo occidentale, le combinazioni di specie e attrezzi soggette all'obbligo di sbarco. Per nasello e triglie sono indicati, oltre alle reti a strascico, anche palangari e tramagli/reti da imbrocco; per cappasanta e vongole sono previste le draghe automatiche; per lo scampo sono previste le reti a strascico. Per lo scampo l'allegato precisa che tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dal 1o gennaio 2018. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica della definizione di Mar Mediterraneo occidentale

La definizione di "Mar Mediterraneo occidentale" è sostituita includendo le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM.

Esenzione dall'obbligo di sbarco per specie ad alto tasso di sopravvivenza nel 2018

L'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/86 è riscritto: nel 2018 l'esenzione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alla sogliola catturata con rapidi (TBB) nelle sottozone 17 e 18, alla cappasanta catturata con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale, alle vongole (Venerupis spp. e Venus spp.) catturate con HMD nel medesimo ambito e allo scampo catturato con qualsiasi rete a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX) nel Mar Mediterraneo occidentale.

Rilascio immediato delle catture soggette all'esenzione

Le sogliole, le cappesante, le vongole e gli scampi catturati nelle condizioni previste devono essere rilasciati immediatamente nella zona in cui sono stati catturati.

Obbligo di trasmissione di dati supplementari e revisione scientifica

Entro il 1o maggio 2018 gli Stati membri con interesse di gestione diretto nel Mediterraneo devono presentare alla Commissione dati supplementari sui rigetti e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione. Per lo scampo devono essere forniti dati aggiuntivi sui tassi di sopravvivenza nei mesi estivi. Lo CSTEP deve valutare tali dati entro luglio 2018.

Revisione delle soglie per nasello e triglie

L'articolo 4, lettera a), è modificato prevedendo che per nasello e triglie il limite massimo dei rigetti sia pari al 7 % nel 2017 e nel 2018 e al 6 % nel 2019 per i pescherecci che utilizzano reti a strascico, e all'1 % del totale delle catture annue per i pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli.

Aggiornamento dell'allegato sulle specie e gli attrezzi

La tabella 1 dell'allegato è sostituita. L'allegato riepiloga, per il Mediterraneo occidentale, gli attrezzi e le specie soggetti all'obbligo di sbarco, includendo nasello, triglie, cappasanta, vongole e scampo, con precisazioni su reti a strascico, palangari, tramagli, reti da imbrocco e draghe automatiche.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaconservazione delle risorse biologiche marineobbligo di sbarcogestione dei rigetti

Testo integrale

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