Regolamento (UE) 2017/1932
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene su un dazio antidumping definitivo già in vigore sulle importazioni dalla Cina di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. A seguito di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha chiarito che taluni utensili e macinini in ceramica, per caratteristiche, processo produttivo e usi finali, non rientrano nel prodotto soggetto a misura. La modifica opera retroattivamente dal 16 novembre 2012 e comporta, per i prodotti esclusi, il rimborso o lo sgravio dei dazi già pagati o contabilizzati.
Modifica della disciplina antidumping sulle importazioni dalla Cina di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, con esclusione di specifici utensili e macinini in ceramica dal campo di applicazione del dazio.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, classificati ai codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29, e ai relativi codici TARIC indicati nel regolamento. Restano esclusi, come chiarito dalla modifica, i macinini in ceramica per condimenti o spezie e le loro parti che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare, nonché le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite. La modifica si applica retroattivamente dal 16 novembre 2012; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica del dazio antidumping sugli oggetti in ceramica per tavola e cucina originari della RPC
Il regolamento dà attuazione a un riesame intermedio parziale del regime antidumping applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. La Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, ha verificato se alcuni articoli in ceramica ad uso funzionale specifico dovessero essere inclusi nel campo di applicazione della misura originaria.
Contesto del riesame
La misura iniziale era stata istituita con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, a seguito di un’inchiesta riferita al periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011. Il riesame è stato avviato su domanda del gruppo Kyocera Fineceramics Group ed è stato limitato alla definizione del prodotto, con particolare riferimento a utensili e macinini in ceramica che, secondo il richiedente, presentavano caratteristiche diverse rispetto agli oggetti per il servizio da tavola e da cucina tradizionalmente coperti dal dazio.
Esito dell’istruttoria sulla definizione del prodotto
La Commissione ha rilevato che il prodotto oggetto del riesame, così come definito nel regolamento iniziale, comprende oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, con esclusione già prevista di coltelli di ceramica, macinini per condimenti o spezie e relative parti che effettuano la macinazione, sbucciatori in ceramica, affilacoltelli in ceramica e pietre da pizza in cordierite.
Nel corso dell’esame comparativo, la Commissione ha analizzato:
- le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche;
- il processo di produzione;
- gli usi finali tipici;
- l’intercambiabilità tra le categorie di prodotti.
Ha concluso che i tipi di prodotto in esame sono diversi dagli oggetti soggetti a misura perché realizzati con ceramica avanzata, destinati a funzioni di taglio, macinazione o affilatura, e non al contenimento di alimenti. Anche il processo produttivo è distinto: la ceramica tradizionale richiede formatura con acqua e cottura a 1.000 - 1.250 °C, mentre la ceramica avanzata impiegata nei prodotti esclusi utilizza polveri ceramiche pressate e sinterizzate a circa 1.400 °C.
Esclusioni dal campo di applicazione
Alla luce di tali differenze, il regolamento precisa che non rientrano nel campo di applicazione del dazio antidumping:
- i macinini in ceramica per condimenti o spezie e le relative parti che effettuano la macinazione;
- i macinini per caffè in ceramica;
- gli affilacoltelli in ceramica;
- le affilatrici in ceramica;
- gli utensili da cucina in ceramica usati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare;
- le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite.
Effetti retroattivi e rimborso dei dazi
Il regolamento dispone che le conclusioni del riesame si applichino dal 16 novembre 2012, ossia dalla data di entrata in vigore del regolamento iniziale, inclusi i periodi in cui erano stati riscossi dazi provvisori tra il 16 novembre 2012 e il 16 maggio 2013. Per i prodotti esclusi, i dazi antidumping definitivi già pagati o contabilizzati e i dazi provvisori riscossi in via definitiva devono essere rimborsati o sgravati.
Le richieste di rimborso o sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali secondo la normativa doganale applicabile. Inoltre, se il termine triennale previsto dall’articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 scade alla data di pubblicazione del regolamento o entro sei mesi da essa, esso è prorogato di ulteriori sei mesi dalla pubblicazione.
Entrata in vigore e limiti della modifica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pur modificando la definizione del prodotto e chiarendo l’esclusione di specifiche categorie, non incide sulla data di scadenza del regolamento (UE) n. 412/2013, che resta disciplinata dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
Disposizioni principali
Riesame intermedio parziale e oggetto della verifica
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036. Il riesame è stato avviato su richiesta del gruppo Kyocera Fineceramics Group ed era limitato alla definizione del prodotto, per verificare se determinati tipi di prodotto in ceramica rientrassero nelle misure antidumping già in vigore.
Esclusione di specifici prodotti dalla misura antidumping
È chiarito che non rientrano nella definizione del prodotto soggetto a dazio antidumping i macinini in ceramica per condimenti o spezie e le loro parti che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare, nonché le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite.
Modifica dell’articolo 1 del regolamento n. 412/2013
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 412/2013 è sostituito per confermare il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC, con i codici NC e TARIC indicati, ma con le esclusioni sopra elencate.
Rimborso e sgravio dei dazi per i prodotti esclusi
Per i prodotti non contemplati dall’articolo 1, paragrafo 1, come modificato, i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati e i dazi provvisori riscossi in via definitiva devono essere rimborsati o sgravati. Le domande vanno presentate alle autorità doganali nazionali secondo la normativa doganale applicabile.
Proroga del termine di rimborso/sgravio doganale
Se il termine di tre anni previsto dall’articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 scade alla data di pubblicazione del regolamento o prima di tale data o entro sei mesi da essa, esso è prorogato di sei mesi dalla data di pubblicazione.
Decorrenza, efficacia e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 16 novembre 2012. Il riesame non incide sulla data di scadenza del regolamento (UE) n. 412/2013 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 23 ott 2017Regolamento (UE) 2018/76
- Regolamento · 23 ott 2017Regolamento (UE) 2018/153
- Regolamento · 23 ott 2017Regolamento (UE) 2018/161
- Regolamento · 24 ott 2017Regolamento (UE) 2017/1955
- Regolamento · 24 ott 2017Regolamento (UE) 2017/1941
- Regolamento · 25 ott 2017Regolamento (UE) 2017/1991
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →