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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/161

Regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione, del 23 ottobre 2017, che istituisce un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo

Normativa europea32018R0161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce una nuova esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo, in continuità con il precedente piano in materia di rigetti scaduto il 31 dicembre 2017. Consente, entro limiti percentuali predeterminati, di rigettare in mare una quota delle catture di specie soggette a taglie minime, per evitare costi sproporzionati nella gestione delle catture indesiderate. L'esenzione si applica per tre anni, dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, e si basa sull'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca di piccoli pelagici effettuate nel Mar Mediterraneo con reti da traino pelagiche e/o ciancioli, in particolare alla pesca di acciuga, sardina, sgombro e suro. L'esenzione riguarda le catture di specie soggette a taglie minime elencate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006. L'ambito territoriale è delimitato alle sottozone geografiche della CGPM indicate negli allegati I-VI: Mar Mediterraneo occidentale, Mar Mediterraneo sudorientale, Mare Adriatico, Isola di Malta e sud della Sicilia, Mar Egeo e Isola di Creta, Adriatico meridionale e Mar Ionio. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

Esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo

Il regolamento delegato istituisce, in attuazione dell'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, una nuova esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per talune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo. L'intervento è motivato dalla scadenza del precedente piano in materia di rigetti al 31 dicembre 2017 e dall'esigenza di evitare costi sproporzionati nella gestione delle catture indesiderate.

Contesto normativo

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti nelle attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione dell'obbligo di sbarco per le specie soggette a limiti di cattura o a taglie minime. Per i piccoli pelagici, tale obbligo si applica dal 1o gennaio 2015. In precedenza, il regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 aveva istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo, comprendente una limitata esenzione de minimis; tale piano è cessato il 31 dicembre 2017.

Ambito oggettivo e soggetti interessati

L'esenzione riguarda le catture di specie soggette a taglie minime, cioè quelle elencate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006. Si applica alle attività di pesca di piccoli pelagici svolte con reti da traino pelagiche e/o ciancioli, con particolare riferimento alla pesca di acciuga, sardina, sgombro e suro. Le sottozone interessate sono quelle della CGPM indicate negli allegati I-VI, che coprono il Mar Mediterraneo occidentale, il Mar Mediterraneo sudorientale, il Mare Adriatico, l'area di Malta e sud della Sicilia, il Mar Egeo e l'Isola di Creta, nonché l'Adriatico meridionale e il Mar Ionio.

Definizioni rilevanti

Ai fini del regolamento, il "Mar Mediterraneo" è definito come le acque marittime del Mediterraneo a est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest. Sono inoltre richiamate le sottozone geografiche della CGPM, definite dal regolamento (UE) n. 1343/2011, e alcune delimitazioni operative specifiche:

  • Mar Mediterraneo occidentale: sottozone 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12;
  • Mar Mediterraneo sudorientale: sottozone 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25;
  • Mare Adriatico: sottozone 17 e 18;
  • Mare Adriatico meridionale e Mar Ionio: sottozone 18, 19 e 20;
  • Isola di Malta e sud della Sicilia: sottozone 15 e 16;
  • Mar Egeo e Isola di Creta: sottozone 22 e 23.

Contenuto dell'esenzione de minimis

La disciplina consente di rigettare in mare, in deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013:

  • fino al 5 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette a taglie minime per le attività di pesca con reti da traino pelagiche e ciancioli di cui agli allegati I, II e III;
  • fino al 3 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette a taglie minime per le attività di pesca con ciancioli di cui agli allegati IV, V e VI.

Durata di applicazione

Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2018 e si applica fino al 31 dicembre 2020. La Commissione ha chiarito che la durata triennale è coerente con la logica del precedente piano in materia di rigetti e con le richieste dei gruppi regionali di Stati membri.

Coordinamento con la normativa precedente

L'atto si colloca in continuità con il regolamento delegato (UE) n. 1392/2014, che disciplinava il precedente piano in materia di rigetti per le stesse attività e aree. L'obiettivo è mantenere un regime transitorio di esenzione limitata finché non siano adottate eventuali misure più strutturate nell'ambito di un piano pluriennale.

Disposizioni principali

Oggetto e campo di applicazione

Istituisce un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a taglie minime praticate nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e/o ciancioli nel Mar Mediterraneo, riferita alle attività di pesca di acciuga, sardina, sgombro e suro.

Definizioni territoriali e materiali

Definisce le specie soggette a taglia minima come quelle elencate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 e individua il Mar Mediterraneo e le sottozone geografiche CGPM rilevanti per la delimitazione dell'ambito di applicazione, compresi Mar Mediterraneo occidentale, sudorientale, Mare Adriatico, Isola di Malta e sud della Sicilia, Mar Egeo e Isola di Creta, Adriatico meridionale e Mar Ionio.

Limiti percentuali dell'esenzione de minimis

Per le attività di pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e ciancioli di cui agli allegati I, II e III è consentito rigettare in mare fino al 5 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette a taglie minime. Per le attività di pesca di piccoli pelagici con ciancioli di cui agli allegati IV, V e VI è consentito rigettare in mare fino al 3 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette a taglie minime. I paragrafi 1 e 2 derogano all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Ambito geografico per singole attività

Gli allegati I-VI associano ai diversi bacini e sottozone CGPM gli attrezzi autorizzati e le specie bersaglio: Mar Mediterraneo occidentale e sudorientale, Mare Adriatico, Isola di Malta e sud della Sicilia, Mar Egeo e Isola di Creta, Adriatico meridionale e Mar Ionio, distinguendo tra reti da traino pelagiche (codici OTM e PTM) e ciancioli (codice PS).

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2018 e si applica fino al 31 dicembre 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaconservazione delle risorse biologiche marine

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