Cassazione Penale, Sentenza n. 03341/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza ex art. 444 c.p.p. invocando: (1) l'illegittima applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto il tasso alcolemico accertato (1,33 g/l e 1,24 g/l) rientra nella fascia >0,8 e <=1,5 g/l per la quale la normativa prevede solo la sospensione della patente; (2) un errore nel calcolo della pena (operazioni intermedie) rispetto alla pena concordata tra le parti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la confisca dell'autovettura KIA targata EK942RN, perché la confisca è prevista dalla norma solo per tassi alcolemici superiori a 1,5 g/l. Sul secondo motivo (presunto errore di calcolo) la Corte ha ritenuto che l'errore riguardasse operazioni intermedie non idonee a incidere sulla legalità della pena finale concordata e applicata, perciò non rilevante ai fini del ricorso per cassazione; pertanto quella censura è stata dichiarata non deducibile e il resto della sentenza è stato confermato.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza impugnata era un provvedimento emesso ai sensi di tale articolo e la Corte ha valutato la legittimità delle sanzioni accessorie applicate nel contesto del patteggiamento.
art. 186-bis e art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada)
L'art. 186 e l'art. 186-bis regolano le sanzioni per guida in stato di ebbrezza; la Corte ha interpretato che la confisca del veicolo è sanzione accessoria prevista solo per l'ipotesi del comma 1 lett. c) dell'art. 186 (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), mentre per tassi >0,8 e <=1,5 g/l l'unica sanzione accessoria prevista è la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-sexies d.lgs. n. 285/1992
Richiamati nella motivazione: la fattispecie contestata è prevista dall'art. 186 comma 2 lett. b) (fasce sanzionatorie) e l'aumento per l'aggravante notturna/nei primi tre anni dal conseguimento della patente è stato correttamente considerato; tali aggravanti incidono sul calcolo della pena ma non giustificano la confisca se il tasso non supera 1,5 g/l.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Norma che limita i casi di impugnazione in Cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta; la Corte ha ricordato che errori meramente formali o relativi a calcoli intermedi che non alterano la pena finale concordata non sono deducibili in cassazione ai sensi di questa norma.
art. 111, comma 7 Cost.
Riferimento costituzionale usato per giustificare l'ammissibilità del ricorso in Cassazione quando è contestata l'illegittimità di una misura di sicurezza o accessoria (qui, la confisca) applicata in violazione dei presupposti di legge.
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 448 c.p.p.)
Richiamata per spiegare il regime di ammissibilità del ricorso per cassazione dopo le modifiche introdotte; la Corte conferma che, nonostante tali modifiche, permane la possibilità di censurare l'applicazione illegittima di misure di sicurezza/accessorie.
Massime di principio
- La confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza è applicabile solo se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l; per tassi superiori a 0,8 e non superiori a 1,5 g/l l'accessorio previsto è la sospensione della patente da sei mesi a un anno.
- Se il giudice applica una sanzione amministrativa o una misura accessoria non prevista dalla legge per la specifica fascia di tasso alcolemico, tale misura è illegittima e può essere annullata in Cassazione, anche quando la decisione è frutto di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.
- Errori o imprecisioni nelle operazioni di calcolo intermedie, purché non abbiano inciso sulla determinazione della pena finale concordata e applicata, non sono deducibili in Cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; tali censure potrebbero essere considerate inammissibili.
- In procedimenti di applicazione della pena su richiesta, è importante che le parti e il giudice indichino chiaramente il trattamento sanzionatorio e le eventuali conversioni richieste, perché variazioni non previste o applicazioni di sanzioni non previste dalla legge possono essere annullate separatamente senza rinvio.
- Quando si impugna una sentenza che applica misure accessorie, concentrare il motivo di ricorso sulla legittimità normativa di quelle misure è strategicamente efficace: le misure illegittime possono essere eliminate anche se il resto della decisione viene confermato.
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