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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03341/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza ex art. 444 c.p.p. invocando: (1) l'illegittima applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto il tasso alcolemico accertato (1,33 g/l e 1,24 g/l) rientra nella fascia >0,8 e <=1,5 g/l per la quale la normativa prevede solo la sospensione della patente; (2) un errore nel calcolo della pena (operazioni intermedie) rispetto alla pena concordata tra le parti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la confisca dell'autovettura KIA targata EK942RN, perché la confisca è prevista dalla norma solo per tassi alcolemici superiori a 1,5 g/l. Sul secondo motivo (presunto errore di calcolo) la Corte ha ritenuto che l'errore riguardasse operazioni intermedie non idonee a incidere sulla legalità della pena finale concordata e applicata, perciò non rilevante ai fini del ricorso per cassazione; pertanto quella censura è stata dichiarata non deducibile e il resto della sentenza è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza impugnata era un provvedimento emesso ai sensi di tale articolo e la Corte ha valutato la legittimità delle sanzioni accessorie applicate nel contesto del patteggiamento.

  • art. 186-bis e art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada)

    L'art. 186 e l'art. 186-bis regolano le sanzioni per guida in stato di ebbrezza; la Corte ha interpretato che la confisca del veicolo è sanzione accessoria prevista solo per l'ipotesi del comma 1 lett. c) dell'art. 186 (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), mentre per tassi >0,8 e <=1,5 g/l l'unica sanzione accessoria prevista è la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.

  • art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-sexies d.lgs. n. 285/1992

    Richiamati nella motivazione: la fattispecie contestata è prevista dall'art. 186 comma 2 lett. b) (fasce sanzionatorie) e l'aumento per l'aggravante notturna/nei primi tre anni dal conseguimento della patente è stato correttamente considerato; tali aggravanti incidono sul calcolo della pena ma non giustificano la confisca se il tasso non supera 1,5 g/l.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Norma che limita i casi di impugnazione in Cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta; la Corte ha ricordato che errori meramente formali o relativi a calcoli intermedi che non alterano la pena finale concordata non sono deducibili in cassazione ai sensi di questa norma.

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Riferimento costituzionale usato per giustificare l'ammissibilità del ricorso in Cassazione quando è contestata l'illegittimità di una misura di sicurezza o accessoria (qui, la confisca) applicata in violazione dei presupposti di legge.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 448 c.p.p.)

    Richiamata per spiegare il regime di ammissibilità del ricorso per cassazione dopo le modifiche introdotte; la Corte conferma che, nonostante tali modifiche, permane la possibilità di censurare l'applicazione illegittima di misure di sicurezza/accessorie.

Massime di principio

  • La confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza è applicabile solo se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l; per tassi superiori a 0,8 e non superiori a 1,5 g/l l'accessorio previsto è la sospensione della patente da sei mesi a un anno.
  • Se il giudice applica una sanzione amministrativa o una misura accessoria non prevista dalla legge per la specifica fascia di tasso alcolemico, tale misura è illegittima e può essere annullata in Cassazione, anche quando la decisione è frutto di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.
  • Errori o imprecisioni nelle operazioni di calcolo intermedie, purché non abbiano inciso sulla determinazione della pena finale concordata e applicata, non sono deducibili in Cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; tali censure potrebbero essere considerate inammissibili.
  • In procedimenti di applicazione della pena su richiesta, è importante che le parti e il giudice indichino chiaramente il trattamento sanzionatorio e le eventuali conversioni richieste, perché variazioni non previste o applicazioni di sanzioni non previste dalla legge possono essere annullate separatamente senza rinvio.
  • Quando si impugna una sentenza che applica misure accessorie, concentrare il motivo di ricorso sulla legittimità normativa di quelle misure è strategicamente efficace: le misure illegittime possono essere eliminate anche se il resto della decisione viene confermato.

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