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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34135/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società telefonica)

La controversia

La controversia nasce da un disservizio telefonico verificatosi il 13 giugno 2014, che il giudice di pace aveva ritenuto indennizzabile ai sensi della Delibera AGCom n. 73/11/CONS, condannando l'operatore al pagamento di euro 300,00. Il Tribunale di Roma, in appello proposto dall'operatore, ha invece riformato la decisione: ha ritenuto che il guasto si fosse verificato solo per poche ore e fosse stato risolto nel pomeriggio dello stesso giorno; ha osservato che il traffico internet non aveva subito apprezzabili diminuzioni; ha valorizzato la comunicazione pubblica delle ragioni del disservizio; ha escluso che la raccomandata del 9 luglio 2014 integrasse un reclamo, qualificandola come diffida ad adempiere; ha infine ritenuto che l'indennizzo fosse pari a euro 1,00 per ogni giorno di disservizio. In cassazione l'utente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 11 dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS, dell'art. 2, lett. e), d.lgs. n. 206/2005 e dell'art. 1, lett. j), dell'Allegato A alla Delibera n. 347/18/CONS, sostenendo che l'indennizzo spettasse per la mancata risposta scritta al reclamo, indipendentemente dalla risoluzione del guasto, e che la lettera inviata tramite difensore dovesse essere considerata reclamo perché segnalava il disservizio e chiedeva l'indennizzo. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto che la sentenza impugnata era fondata su una pluralità di rationes autonome, e che il ricorso non le aveva censurate tutte in modo idoneo. In particolare, non era stata efficacemente attaccata la ratio secondo cui la raccomandata del 9 luglio 2014 non aveva i caratteri del reclamo, perché il ricorrente non aveva riprodotto il contenuto integrale della lettera e aveva fatto leva su una definizione di reclamo introdotta da una delibera successiva ai fatti di causa, non applicabile retroattivamente. La Corte ha inoltre osservato che erano inconferenti le censure relative al fatto che la lettera fosse stata inviata dal difensore e non personalmente dall'utente, perché tale profilo non era stato posto a base della decisione impugnata. Ha infine ribadito che, essendo il presunto reclamo inviato quasi un mese dopo il disservizio, già per ragioni temporali difettava la funzione propria del reclamo, cioè la denuncia di un disservizio in atto per provocare un intervento dell'operatore. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11, Allegato A, Delibera n. 73/11/CONS

    È la fonte regolamentare invocata per l'indennizzo in caso di mancata risposta al reclamo; la Corte non ne offre una lettura nel merito, poiché dichiara inammissibile il motivo e rileva comunque che il caso non integra un reclamo utile ai fini dell'indennizzo.

  • art. 2, lettera e), d.lgs. n. 206/2005

    È richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti con l'utente; la Corte non sviluppa una autonoma interpretazione decisiva sul punto.

  • art. 1, lettera j), Allegato A, Delibera n. 347/18/CONS

    La definizione di reclamo contenuta nella delibera successiva non è applicabile ai fatti anteriori; la Corte esclude espressamente la retroattività della disposizione regolamentare invocata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È il parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso.

  • art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    La Corte ricorda che il motivo di ricorso deve criticare specificamente la decisione impugnata e indicare chiaramente il contenuto della censura; l'omessa specifica attinenza alla ratio decidendi determina inammissibilità.

  • art. 380-bis1 cod. proc. civ.

    È la norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes autonome e ciascuna è di per sé sufficiente a reggerla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte in modo specifico ed efficace; la mancata impugnazione anche di una sola ratio comporta l'inammissibilità del ricorso o comunque la definitività della decisione sul punto non censurato.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata e non con argomentazioni estranee o non adottate dal giudice di merito; censure rivolte a una ratio inesistente o non posta a fondamento della decisione sono inconferenti e quindi inammissibili.
  • Non può applicarsi retroattivamente una definizione regolamentare sopravvenuta per qualificare un fatto verificatosi in epoca anteriore, se la nuova disciplina non è espressamente retroattiva.
  • Nel contesto dei servizi telefonici, il reclamo ha funzione di denuncia di un disservizio in atto, finalizzata a provocare l'intervento dell'operatore; una comunicazione inviata quando il guasto risulta già cessato non conserva, di regola, i caratteri del reclamo rilevante ai fini dell'indennizzo per mancata risposta.
  • Ai fini dell'ammissibilità del motivo ex art. 366 c.p.c., il ricorrente deve riportare in modo adeguato il contenuto dell'atto o del documento richiamato quando esso è decisivo per confutare la motivazione della sentenza impugnata.

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