Cassazione Penale, Sentenza n. 16955/2025 del 06/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Caputi aveva chiesto il dissequestro di una cassetta di sicurezza a lei intestata e la restituzione del contenuto; il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'istanza. In Cassazione la ricorrente deduceva, per violazione di legge, l'erronea qualificazione del provvedimento ablatorio come misura cautelare reale anziché come sequestro probatorio, anche alla luce della mancanza di richiesta di conversione in sequestro preventivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Si è ritenuto che la procura conferita il 21 giugno 2023 all'avv. Nicola Menardo, pur contenente ampie facoltà generiche, non specificasse l'oggetto della procura in termini tali da autorizzare la proposizione del ricorso per cassazione (mancanza della determinazione dell'oggetto prevista dall'art. 122 c.1 c.p.p.). Per l'inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nota: la richiesta del Pubblico Ministero di riqualificare il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. e trasmettere gli atti al giudice dell'esecuzione è stata formulata nel corso dell'udienza, ma la decisione della Corte si è risolta sull'inammissibilità per vizio di procura, senza entrare nel merito della questione sostanziale sulla qualificazione del sequestro.
Norme richiamate
art. 100 cod. proc. pen.
Richiamato quale riferimento normativo sulla necessità della procura speciale per impugnare in Cassazione; la giurisprudenza della Corte richiede procura speciale per il difensore del terzo interessato anche nel procedimento di esecuzione.
art. 122, comma 1 e comma 3 cod. proc. pen.
la determinazione dell'oggetto per cui è conferita
Il mandato deve indicare esplicitamente l'oggetto per cui è conferita la procura speciale; in mancanza (comma 1) l'impugnazione è inammissibile, e il comma 3 esclude la possibilità di ratifica degli atti compiuti senza la rituale procura speciale.
art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal Sostituto Procuratore generale per chiedere la riqualificazione del ricorso come opposizione al sequestro e la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione; la Corte non si è pronunciata sul punto essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Per proporre ricorso per Cassazione nel processo penale (anche in materia di esecuzione) il difensore del terzo interessato deve essere munito di procura speciale che indichi chiaramente l'oggetto per cui è conferita; procurhe generiche rischiano di determinare l'inammissibilità.
- La mancanza della determinazione dell'oggetto nella procura speciale non può essere sanata con successiva ratifica degli atti (art. 122 c.3 c.p.p.): occorre curare la forma del mandato prima di agire.
- Quando si impugna un provvedimento dell'autorità che ha operato il sequestro (GIP in funzione di giudice dell'esecuzione), è opportuno specificare nella procura la facoltà di proporre impugnazioni od eccezioni anche in Cassazione per evitare vizi di rappresentanza.
- Le questioni preliminari di ammissibilità (es. difetto di procura speciale) vengono decise prima di entrare nel merito sostanziale: se sussiste un vizio formale, il giudice non esamina la qualificazione sostanziale del provvedimento (sequestro probatorio vs misura reale).
- Se il Pubblico Ministero propone la riqualificazione del mezzo impugnatorio (es. come opposizione ex art. 667 c.4), ciò non evita che il ricorso sia dichiarato inammissibile per vizi della procura; per perseguire la tutela è necessario utilizzare la giusta procedura con adeguata rappresentanza.
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