Sentenza del 24/01/2018 n. 357 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Importazioni di telefoni cellulari - Inapplicabilità del reverse charge
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato stabilito che, per le importazioni, il reverse charge è applicabile esclusivamente ai casi previsti dalla normativa, tra cui l'importazione di oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi. Poiché i telefoni cellulari non rientrano tra tali categorie, l'IVA deve essere assolta nei modi ordinari, mediante pagamento in dogana.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'IVA relativa all'importazione di telefoni cellulari potesse essere assolta mediante il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), anziché mediante pagamento ordinario in dogana. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 17, comma 6, del d.P.R. 633/1972 e la possibilità di estendere il reverse charge a beni diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
Norme richiamate
Art. 17, comma 6, del d.P.R. 633/1972
Il meccanismo dell'inversione contabile costituisce un'eccezione alle modalità ordinarie di assolvimento dell'IVA e si applica soltanto alle operazioni e alle categorie di beni espressamente individuate dalla legge.
Art. 69 del d.P.R. 633/1972
L'IVA dovuta sulle importazioni deve essere determinata e assolta in dogana secondo le regole proprie dell'importazione.
Art. 70 del d.P.R. 633/1972
Disciplina l'applicazione delle disposizioni IVA alle importazioni e conferma il pagamento dell'imposta secondo le modalità doganali, salvo specifiche deroghe previste dalla legge.
Massime di principio
- Il reverse charge non può essere applicato per analogia o esteso a categorie di beni non espressamente indicate dalla normativa.
- Per le importazioni, la regola generale è il pagamento dell'IVA in dogana; l'inversione contabile opera soltanto nei casi tassativamente previsti.
- Prima di applicare il reverse charge occorre verificare sia la tipologia dell'operazione sia la categoria merceologica espressamente contemplata dalla legge.
- L'importazione di telefoni cellulari, in assenza di una specifica disposizione derogatoria, resta soggetta all'assolvimento ordinario dell'IVA in dogana.
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