Risoluzione n. 245 del 11/09/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il reddito di lavoro dipendente corrisposto da ALFA s.p.a. a un proprio dipendente distaccato come esperto nazionale presso la Commissione Europea può essere tassato in Italia con le retribuzioni convenzionali ex art. 51, comma 8-bis, TUIR, se ricorrono continuità, esclusività della prestazione all'estero e permanenza all’estero per oltre 183 giorni in 12 mesi.
Regime convenzionale IRPEF per esperto nazionale distaccato presso la Commissione Europea
Regime fiscale del reddito di lavoro dipendente per esperti nazionali distaccati
La risoluzione affronta il trattamento fiscale, ai fini IRPEF, degli emolumenti corrisposti da una società italiana a un dipendente che opera all’estero come esperto nazionale distaccato presso la Commissione Europea. Il punto centrale è la possibilità di applicare il regime convenzionale di determinazione del reddito di lavoro dipendente previsto dall’art. 51, comma 8-bis, del TUIR.
Quesito posto da ALFA s.p.a.
ALFA s.p.a. riferisce di corrispondere la retribuzione ordinaria a un proprio dipendente impiegato in Belgio presso la Direzione Generale "Beta" della Commissione Europea, in qualità di esperto nazionale distaccato (END).
La società evidenzia che:
- il dipendente svolge l’attività lavorativa all’estero in via continuativa e per la maggior parte del periodo d’imposta;
- il lavoratore risulta iscritto all’anagrafe della popolazione residente in Italia, con conseguente tassazione in Italia anche dei redditi prodotti all’estero;
- il dipendente non svolge alcuna attività lavorativa in Italia;
- per l’attività prestata all’estero percepisce sia un’indennità della Commissione Europea sia una retribuzione erogata da ALFA.
La società chiede quindi quale disciplina fiscale si applichi al reddito di lavoro dipendente percepito dall’esperto nazionale distaccato e da assoggettare a tassazione in Italia.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
ALFA s.p.a. ritiene applicabile l’art. 51, comma 8-bis, del TUIR, poiché il dipendente:
- presta l’attività lavorativa all’estero presso la Comunità Europea;
- svolge tale attività in via continuativa;
- svolge all’estero l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro con la società.
Di conseguenza, secondo la società, il reddito va determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 51, comma 8-bis, del TUIR prevede, in deroga ai criteri ordinari di determinazione del reddito di lavoro dipendente, che il reddito prodotto all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro da dipendenti che, nell’arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali annualmente definite con decreto ministeriale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 317/1987, convertito dalla legge n. 398/1987.
Le retribuzioni convenzionali:
- non possono essere inferiori al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali dei vari settori;
- sostituiscono la retribuzione effettiva ai fini della tassazione in Italia del reddito estero.
Residenti fiscali interessati dalla norma
La risoluzione precisa che il regime delle retribuzioni convenzionali si applica ai lavoratori che, pur svolgendo attività all’estero, restano fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR.
Sono considerati residenti in Italia, ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti che per la maggior parte del periodo d’imposta:
- sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente, oppure
- hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Verifica dei requisiti nel caso concreto
L’Agenzia analizza i requisiti richiesti dall’art. 51, comma 8-bis, TUIR e li ritiene integrati nel caso dell’esperto nazionale distaccato di ALFA s.p.a.
Continuità della prestazione
Il requisito della continuità richiede che l’attività sia svolta all’estero per un periodo sufficientemente stabile o permanente.
Nel caso esaminato, tale requisito è ritenuto sussistente perché, in base all’art. 4 della decisione della Commissione Europea n. C(2006) 2033 del 1° giugno 2006, la durata del distacco degli esperti nazionali non può essere inferiore a sei mesi.
Esclusività dell’attività all’estero
L’art. 51, comma 8-bis, richiede anche che l’attività lavorativa sia svolta all’estero come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, ossia integralmente all’estero.
Per gli esperti nazionali distaccati presso la Commissione Europea, l’Agenzia osserva che l’esclusività appare connaturata alla disciplina del distacco, poiché l’art. 7 della decisione n. C(2006) 2033 prevede che, durante il periodo di distacco, l’esperto eserciti le sue funzioni a tempo pieno esclusivamente nell’interesse della Commissione.
L’esclusività può inoltre risultare dalla documentazione relativa alla selezione, dalla quale emergano:
- l’inizio e la fine del distacco;
- la sede del Servizio della Commissione Europea presso cui l’esperto è assegnato.
Permanenza all’estero superiore a 183 giorni
Un ulteriore requisito è il soggiorno nello Stato estero per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi.
Secondo i chiarimenti già forniti nella circolare n. 207 del 16 novembre 2000, il periodo di effettiva permanenza all’estero non deve necessariamente essere continuativo.
Nel caso di specie, il requisito temporale è considerato integrato, poiché l’esperto soggiorna all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di un anno.
Conclusione dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate conclude che, nella fattispecie rappresentata, sussistono tutti gli elementi richiesti dall’art. 51, comma 8-bis, del TUIR.
Pertanto, il reddito di lavoro dipendente percepito dall’esperto nazionale distaccato presso la Commissione Europea può essere determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali annualmente definite dal decreto ministeriale richiamato dalla norma.
Riferimento finale sulla risposta
La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 26 aprile 2001, n. 209.
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