Risoluzione n. 244 del 11/09/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce i requisiti tecnici e documentali per la detrazione del 55% prevista dalla legge finanziaria 2007 per pannelli solari e riqualificazione energetica. Esclude l’agevolazione per pannelli con certificazioni diverse da quelle richieste, conferma la necessità di specifiche certificazioni anche per gli autocostruiti, indica che i 60 giorni per l’invio all’ENEA decorrono dal collaudo e ritiene obbligatoria la documentazione energetica anche per l’installazione di pannelli solari su edifici esistenti.
Detrazione fiscale del 55% per interventi di risparmio energetico
Detrazione fiscale del 55% per interventi di risparmio energetico
La risoluzione esamina alcuni quesiti applicativi relativi ai commi 344, 345, 346 e 347 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in materia di detrazione d’imposta del 55% per interventi di risparmio energetico. Il documento si concentra in particolare sull’installazione di pannelli solari, sui requisiti tecnici dei prodotti e sugli adempimenti documentali da trasmettere all’ENEA.
Ambito dell’agevolazione per i pannelli solari
La detrazione per le spese sostenute per l’installazione di pannelli solari, disciplinata dal comma 346 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, è riconosciuta solo se i pannelli sono destinati alla produzione di acqua calda. In base ai chiarimenti richiamati dalla circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, l’agevolazione può riguardare strutture e impianti in cui la produzione di acqua calda è richiesta per usi domestici e industriali, nonché per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Requisiti tecnici dei pannelli solari
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il documento richiama l’articolo 8 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Ai fini della detrazione, i pannelli solari devono:
- essere garantiti per almeno cinque anni;
- presentare una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio accreditato.
Il documento precisa inoltre che, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, è ammessa in alternativa la produzione:
- della certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato;
- dell’attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Viene esclusa l’estensione dell’agevolazione a pannelli solari muniti di certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal decreto.
Pannelli autocostruiti e curva di rendimento termico
Per i pannelli solari autocostruiti, la risoluzione afferma che la sola curva di rendimento termico, anche se conforme alla precedente norma UNI 8212-9, non è sufficiente a consentire la detrazione. La produzione della certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti è considerata condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione, insieme all’attestato di partecipazione al corso di formazione.
Termini per l’invio della documentazione all’ENEA
L’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 19 febbraio 2007 prevede l’obbligo di trasmissione all’ENEA, entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008, della seguente documentazione:
- copia dell’attestato di certificazione energetica ovvero, in alternativa, di qualificazione energetica prodotto da un tecnico abilitato;
- scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine è fissato comunque non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
La risoluzione chiarisce che i 60 giorni decorrono dal giorno del collaudo dei lavori, mentre non rileva il momento in cui sono effettuati i pagamenti. Inoltre, il termine viene qualificato come ordinatorio: l’agevolazione può essere conservata anche se la documentazione viene inviata dopo i 60 giorni, purché entro il termine ultimo del 29 febbraio 2008.
Obbligo di attestazione energetica per l’installazione di pannelli solari
Gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica devono riguardare edifici esistenti appartenenti a qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. La risoluzione richiama la finalità della disciplina, che è quella di favorire la riqualificazione energetica escludendo gli interventi eseguiti in fase di costruzione dell’immobile.
Di conseguenza, anche per le spese sostenute per l’installazione di pannelli solari, l’agevolazione presuppone che l’intervento sia realizzato su un edificio esistente. Per questo motivo, il documento ritiene necessaria anche la produzione dell’attestato di certificazione o riqualificazione energetica dell’edificio, dell’asseverazione del tecnico abilitato e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Adempimenti finali e trasmissione telematica
L’attestato di certificazione o riqualificazione energetica deve essere inviato, anche per via telematica, unitamente alla scheda informativa, entro 60 giorni dalla data del collaudo. Il documento ribadisce così il collegamento tra la conclusione tecnica dei lavori e l’obbligo di trasmissione della documentazione all’ENEA.
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