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Risoluzione

Risoluzione n. 247 del 12/09/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione stabilisce che le attività di bonifica di aree inquinate possono fruire dell’aliquota IVA del 10% solo se inserite in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità. In tal caso, tali interventi sono ricondotti alle opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di aree inquinate e rientrano nel n. 127-septies della Tabella A, Parte III, del DPR 633/1972.

IVA: aliquota agevolata 10% per attività di bonifica di aree inquinate inserite in un progetto approvato

IVA sulle attività di bonifica di aree inquinate

La Risoluzione esamina il trattamento IVA applicabile a specifiche prestazioni di bonifica di siti inquinati affidate in appalto a terzi nell’ambito di attività di gestione e smaltimento rifiuti. Il chiarimento verte sulla distinzione tra attività di bonifica in senso tecnico e opere/costruzioni/impianti destinati alla bonifica, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta.

Quesito presentato

La società ALFA s.p.a., operante sulla base di un contratto di servizio con un Comune, svolge attività di gestione dei rifiuti mediante raccolta, trasporto, recupero e smaltimento. A seguito di tali attività, si è resa necessaria la bonifica delle aree utilizzate per termovalorizzazione e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani, oltre alla demolizione di impianti dismessi.

Le prestazioni affidate a imprese terze comprendono, in particolare:

  • scarifica delle pavimentazioni/asfalti di copertura;
  • scavo, asportazione, eventuale stoccaggio in loco, caricamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti e dei terreni inquinati;
  • eventuale inertizzazione ex situ;
  • demolizione delle strutture e dei sottoservizi fuori terra e interrati;
  • recupero dei terreni movimentati con concentrazioni inferiori ai limiti della tabella 1, colonna b, del DM 471/99.

La società chiede quale aliquota IVA si applichi a tali prestazioni, qualora non costituiscano “opera”, “costruzione” o “impianto”.

Posizione dell’istante

ALFA s.p.a. ritiene applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 20 per cento. Secondo l’istante, l’agevolazione del n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972 riguarda soltanto le opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di aree inquinate, e non anche le altre attività di bonifica che non si traducano nella realizzazione di tali beni.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama:

  • il n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’aliquota IVA del 10 per cento per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
  • il n. 127-septies della medesima Tabella A, Parte III, che applica l’aliquota ridotta del 10 per cento alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies;
  • l’art. 4, secondo comma, lettera g), della legge n. 847 del 1964, che include tra le opere di urbanizzazione secondaria le attrezzature sanitarie;
  • l’art. 58, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, secondo cui nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, riciclaggio o distruzione dei rifiuti e alla bonifica di aree inquinate;
  • l’art. 266, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, con formulazione identica, conferma tale inclusione anche nella disciplina ambientale vigente.

Chiarimenti tecnici acquisiti dal Ministero dell’ambiente

Poiché la soluzione del quesito richiede di qualificare tecnicamente le attività di bonifica, l’Agenzia acquisisce un parere del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare.

Il Ministero chiarisce che:

  • la varietà delle situazioni in cui occorre intervenire per una bonifica non consente una risposta generale sulla nozione di “opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di aree inquinate”;
  • l’ambito e le tipologie di interventi da eseguire sono definiti dal singolo progetto di bonifica, che deve essere approvato dall’autorità competente;
  • per i progetti approvati prima dell’entrata in vigore del Testo Unico Ambientale, l’autorità competente è individuata ai sensi degli artt. 10 e 14 del DM 471/99;
  • per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore della nuova normativa ambientale, l’autorità competente è individuata ai sensi degli artt. 242 e 252 del D.Lgs. 152/06.

Il Ministero afferma inoltre che le attività indicate possono considerarsi opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di aree inquinate solo se inserite in un progetto di bonifica regolarmente approvato. Sottolinea infine che l’agevolazione ha la finalità di incentivare l’effettiva realizzazione della bonifica e che tale incentivo deve riguardare tutte le attività previste nel progetto approvato.

Conclusione dell’Agenzia delle Entrate

Sulla base dei chiarimenti tecnici ricevuti, l’Agenzia conclude che le attività di bonifica descritte da ALFA s.p.a., se inserite in un progetto di bonifica regolarmente approvato dagli organi competenti, possono essere considerate opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di aree inquinate ai sensi dell’art. 4, secondo comma, lettera g), della legge n. 847 del 1964.

Di conseguenza, a tali attività si applica l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento prevista dal n. 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.

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