Risoluzione n. 249 del 12/09/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che le prestazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi derivanti dalla selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani rientrano nel n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, DPR 633/1972 e scontano l’IVA ridotta del 10%. Il richiamo normativo al previgente D.Lgs. 22/1997 va letto alla luce del D.Lgs. 152/2006, includendo anche i rifiuti speciali di cui alla lettera n) dell’art. 184, comma 3.
IVA al 10% per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi derivanti da selezione meccanica dei RSU
IVA applicabile allo smaltimento di rifiuti da selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani
La risoluzione esamina l’aliquota IVA applicabile alle prestazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. L’Agenzia conclude che tali prestazioni rientrano nell’ambito del n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con conseguente applicazione dell’IVA ridotta del 10 per cento.
Quesito dell’istante
L’Azienda Alfa s.p.a., che svolge in base a un contratto di servizio con un Comune attività di gestione dei rifiuti mediante raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, affida a terzi lo smaltimento di rifiuti non pericolosi derivati dalla selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. I rifiuti sono identificati con codice C.E.R. "19.12. - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti". L’istante chiede se tali prestazioni possano essere ricondotte al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, e quindi beneficiare dell’aliquota IVA del 10 per cento.
Soluzione prospettata dall’istante
Secondo Alfa s.p.a., le prestazioni di smaltimento dei rifiuti non pericolosi derivati dalla selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani, classificati con il codice C.E.R. 19.12, devono essere fatturate dalle ditte appaltatrici con applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai sensi del n. 127-sexiesdecies.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
Il n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, DPR n. 633/1972 assoggetta al 10 per cento, tra l’altro, le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti speciali previste dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
L’Agenzia osserva però che:
- il D.Lgs. n. 22/1997 è stato abrogato dall’art. 264, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con decorrenza 29 aprile 2006;
- il richiamo contenuto nel n. 127-sexiesdecies al D.Lgs. n. 22/1997 deve quindi intendersi riferito al D.Lgs. n. 152/2006;
- in particolare, i riferimenti all’art. 6, comma 1, lett. d), l) e m), del D.Lgs. n. 22/1997 vanno letti come riferiti all’art. 183, comma 1, lett. d), l) e m), del D.Lgs. n. 152/2006;
- il richiamo all’art. 7, comma 3, lett. g), del D.Lgs. n. 22/1997 va inteso come riferito all’art. 184, comma 3, lett. g), del D.Lgs. n. 152/2006.
Rilevanza della lettera n) dell’art. 184, comma 3, D.Lgs. 152/2006
Il D.Lgs. n. 152/2006 introduce, rispetto alla previgente disciplina, una ulteriore previsione all’art. 184, comma 3, lett. n), che include tra i rifiuti speciali "i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani".
L’Agenzia rileva che il problema interpretativo consiste nello stabilire se tale lettera n) rappresenti:
- una nuova categoria autonoma di rifiuti speciali, distinta da quella della lett. g); oppure
- una specificazione interna della più ampia categoria di cui alla lett. g), relativa ai rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti.
Poiché la questione richiede competenze tecniche extra-fiscali, l’Agenzia acquisisce un parere del competente Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare.
Chiarimento tecnico del Ministero dell’ambiente
Il Ministero precisa che la categoria di cui alla lett. n) dell’art. 184, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006:
- è stata introdotta come categoria autonoma solo con il D.Lgs. n. 152/2006;
- per il previgente D.Lgs. n. 22/1997 doveva considerarsi compresa nella più generale categoria dell’art. 7, comma 3, lett. g), cioè tra i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti.
Il Ministero aggiunge che i rifiuti derivanti da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani sono prodotti da operazioni preliminari di trattamento dei rifiuti urbani finalizzate al recupero o allo smaltimento. Pertanto, essi costituiscono una specificazione della più generale categoria di cui alla lett. g).
Conclusione dell’Agenzia
Sulla base del chiarimento ministeriale, l’Agenzia afferma che il richiamo del n. 127-sexiesdecies alla lett. g) dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997 deve intendersi riferito:
- sia alla lett. g) dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006;
- sia alla lett. n) del medesimo art. 184.
Ne consegue che sono assoggettate all’aliquota IVA ridotta del 10 per cento, ai sensi del n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, DPR n. 633/1972:
- le prestazioni di gestione dei rifiuti speciali di cui alla lett. g) dell’art. 184, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006;
- le prestazioni relative ai rifiuti speciali di cui alla successiva lett. n), cioè i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
Applicazione al caso concreto
Nel caso dell’istanza, le prestazioni di smaltimento dei rifiuti non pericolosi derivati dalla selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani, identificati con il codice C.E.R. "19.12. - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti", sono riconducibili al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972. I corrispettivi pagati da Alfa s.p.a. alle imprese appaltatrici per tali prestazioni beneficiano quindi dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento.
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