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Risoluzione

Risoluzione n. 248 del 12/09/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce il trattamento IVA delle prestazioni rese da ALFA s.p.a. nell’ambito di convenzioni con consorzi di filiera per rifiuti di imballaggio e materiali similari: aliquota ridotta del 10% per i servizi di gestione dei rifiuti e reverse charge per le cessioni di rottami/frazioni similari ove riconducibili ai rottami.

IVA su raccolta differenziata, conferimento e cessione di rifiuti di imballaggio

IVA su raccolta differenziata, conferimento e cessione di rifiuti di imballaggio

La risoluzione esamina il regime IVA applicabile a una serie di operazioni svolte da ALFA s.p.a. nell’ambito di convenzioni con consorzi di filiera per la gestione dei rifiuti di imballaggio. L’Agenzia distingue tra prestazioni di servizio riconducibili alla gestione dei rifiuti, assoggettate all’aliquota ridotta del 10%, e cessioni di beni che, se qualificabili come rottami, rientrano nel meccanismo del reverse charge.

Quesito e fattispecie esaminate

ALFA s.p.a. svolge attività di gestione dei rifiuti mediante raccolta, trasporto, recupero e smaltimento sul territorio comunale e in comuni limitrofi. Nell’ambito di convenzioni relative a imballaggi cellulosici e ferrosi, fattura:

  • prestazioni di raccolta differenziata e conferimento presso piattaforme;
  • vendita di frazioni merceologiche similari;
  • raccolta differenziata e recupero di frazioni metalliche ferrose;
  • conferimento di rifiuti di imballaggio ferroso presso recuperatori incaricati dal consorzio.

L’istante chiede se tali operazioni siano soggette all’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, del DPR n. 633/1972 oppure al reverse charge di cui all’art. 74, settimo comma, del medesimo decreto.

Soluzioni prospettate dall’istante

ALFA sostiene che:

  • i servizi di conferimento del materiale cellulosico alle piattaforme private siano imponibili con aliquota IVA del 10%;
  • la vendita delle frazioni merceologiche similari alle cartiere consorziate sia soggetta a reverse charge;
  • il servizio di raccolta e recupero di frazioni metalliche ferrose sia imponibile con aliquota del 10%;
  • il conferimento di rifiuti di imballaggio ferroso al recuperatore incaricato dal consorzio sia soggetto a reverse charge.

Inquadramento normativo richiamato

L’Agenzia richiama la disciplina del D. Lgs. n. 152/2006 in materia ambientale, in particolare:

  • art. 183, comma 1, lett. d): definizione di attività di gestione dei rifiuti come raccolta, trasporto, recupero e smaltimento;
  • art. 218, comma 1, lett. f) e g): definizione di rifiuti di imballaggio e di attività di gestione dei rifiuti di imballaggio;
  • art. 220 e art. 221: obblighi di produttori e utilizzatori, compreso il ritiro dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico.

Viene inoltre precisato che il richiamo del n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, del DPR n. 633/1972 al D. Lgs. n. 22/1997 va oggi riferito alle corrispondenti disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006.

Quesito 1: raccolta differenziata e conferimento di rifiuti di imballaggio a base cellulosica

Per le prestazioni rese da ALFA al consorzio nell’ambito della convenzione per i rifiuti di imballaggio a base cellulosica, l’Agenzia osserva che l’attività consiste nella raccolta differenziata e nel conferimento presso le piattaforme individuate in convenzione. Si tratta quindi di attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 152/2006.

Ne consegue che il corrispettivo pagato dal consorzio ad ALFA deve essere assoggettato all’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, del DPR n. 633/1972.

Quesito 2: vendita di frazioni merceologiche similari

La convenzione definisce le frazioni merceologiche similari come materiali cellulosici diversi dall’imballaggio, oggetto di raccolta differenziata, e in particolare come carta grafica oggetto di raccolta differenziata. Per tali cessioni verso le cartiere consorziate, la risoluzione richiama l’art. 74, settimo comma, del DPR n. 633/1972, che prevede il reverse charge per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di vari materiali, inclusa la carta da macero.

L’Agenzia richiama anche i chiarimenti della circolare n. 28/E del 21 giugno 2004 e della risoluzione n. 29/E del 28 febbraio 2007, precisando che il reverse charge si applica quando i beni ceduti siano qualificabili come rottami, cioè non più utilizzabili secondo l’ordinaria destinazione se non mediante lavorazione e trasformazione.

Pertanto, alla vendita delle frazioni merceologiche similari si applica il reverse charge solo a condizione che tali beni rientrino nella nozione di rottame.

Quesito 3: raccolta differenziata e recupero di frazioni metalliche ferrose

Per il servizio svolto da ALFA nell’ambito della convenzione con il Consorzio Nazionale per il riciclo ed il recupero degli imballaggi in acciaio, l’attività consiste nel prelievo e conferimento in piattaforma dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa provenienti da raccolta differenziata su superficie pubblica. Anche questa prestazione è qualificata come attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 152/2006.

Di conseguenza, il corrispettivo corrisposto dal consorzio ad ALFA è soggetto all’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, del DPR n. 633/1972.

Quesito 4: conferimento di rifiuti di imballaggio ferroso e successiva cessione al recuperatore

La fattispecie è ricostruita come due rapporti distinti:

  • il primo tra ALFA e CNA, relativo alla prestazione di raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti di imballaggio ferrosi, con corrispettivo a carico del consorzio;
  • il secondo tra CNA e il recuperatore, relativo alla cessione del materiale da parte del consorzio, che ne acquisisce la proprietà al momento del conferimento.

Per il primo rapporto, la prestazione resa da ALFA al CNA è qualificata come attività di gestione dei rifiuti e il corrispettivo deve essere assoggettato all’aliquota IVA del 10%.

Per il secondo rapporto, la cessione effettuata dal CNA al recuperatore è assoggettabile al reverse charge di cui all’art. 74, settimo comma, del DPR n. 633/1972, purché i materiali siano riconducibili alla nozione di rottami. In tal caso, il recuperatore integra la fattura con l’IVA ordinaria del 20%.

Esito complessivo

La risoluzione conferma l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle prestazioni di raccolta differenziata, conferimento e recupero che integrano attività di gestione dei rifiuti. Per le cessioni di frazioni merceologiche similari e di materiali ferrosi, invece, il reverse charge opera solo se i beni ceduti sono effettivamente qualificabili come rottami secondo i criteri richiamati dall’Agenzia.

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