Ordinanza n. 248/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso dalla Prefettura di Frosinone (prot. interno n. -OMISSIS- del -OMISSIS-) comunicato via PEC in pari data, con cui viene disposta l'interdizione di -OMISSIS- S.r.l. (P.IVA: -OMISSIS-), ai sensi degli artt. 84, comma 4, 87 comma 2-bis, 89-bis e 91, comma 6 e 92 del D. Lgs. n. 159/2011; - di tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenziali e/o comunque connessi anche al momento non conosciuti, nei confronti dei quali ci si riserva di proporre motivi aggiunti, ivi compresi, ove occorrer possa, la Comunicazione ai sensi dell'art. 92, comma 2 bis, D. Lgs. 159/2011 (prot. n. -OMISSIS-) del -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Frosinone preannunciava l'adozione di un'informazione antimafia interdittiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Frosinone, nonché comunicazione di preavviso e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Frosinone ai sensi degli artt. 84, comma 4, 87, comma 2-bis, 89-bis e 91, comma 6, nonché dell'art. 92 del d.lgs. 159/2011, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La domanda cautelare originaria era stata respinta con ordinanza n. 341 del 6 dicembre 2025 per insussistenza del fumus boni iuris; tale ordinanza non era stata impugnata. Dopo il deposito della sentenza del Tribunale di Roma del 10 giugno 2026, con cui la società era stata ammessa al controllo giudiziario, la ricorrente ha presentato una nuova domanda cautelare il 19 giugno 2026, chiedendo una rivalutazione cautelare alla luce della sopravvenienza. Nel frattempo, il giudizio di merito era già stato rinviato al 4 novembre 2026 in attesa della decisione del giudice ordinario sull'ammissione al controllo giudiziario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la nuova domanda cautelare del 19 giugno 2026. La fase cautelare si era infatti esaurita con l'ordinanza n. 341/2025, non impugnata con gli ordinari mezzi di gravame; la sopravvenuta ammissione al controllo giudiziario non consentiva quindi di riaprire autonomamente la fase cautelare. Il Collegio ha inoltre rilevato che la sopravvenienza era già stata considerata mediante il rinvio della trattazione di merito all'udienza pubblica del 4 novembre 2026. L'udienza di merito è stata confermata e la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 800 euro.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
artt. 84, comma 4, 87, comma 2-bis, 89-bis, 91, comma 6, e 92 d.lgs. 159/2011
Costituiscono la base normativa indicata nel provvedimento impugnato per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La fase cautelare di un giudizio amministrativo si esaurisce con la pronuncia cautelare non impugnata mediante gli ordinari mezzi di gravame; la parte non può riaprirla attraverso una nuova domanda cautelare fondata su sopravvenienze intervenute successivamente.
- La sopravvenienza dell'ammissione dell'impresa al controllo giudiziario non consente, di per sé, di proporre una nuova domanda cautelare quando sulla domanda originaria sia già intervenuta un'ordinanza cautelare non impugnata; la sopravvenienza può essere valutata nella successiva trattazione del merito.
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