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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-403/23

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 settembre 2024. — Luxone Srl e Sofein SpA contro Consip SpA. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 47, paragrafo 3 – Articolo 48, paragrafo 4 – Esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione – Esclusione della possibilità di ridurre l’originaria composizione di un raggruppamento temporaneo di imprese che ha presentato un’offerta – Incompatibilità – Periodo di validità di un’offerta – Assenza di decadenza dell’offerta giunta a scadenza – Obbligo giurisprudenziale di ritirare espressamente tale offerta – Perdita della cauzione provvisoria che correda detta offerta – Applicazione automatica di tale misura – Articolo 2 – Principi relativi all’aggiudicazione degli appalti pubblici – Principio di proporzionalità – Principio della parità di trattamento – Obbligo di trasparenza – Violazione. — Cause riunite C-403/23 e C-404/23

Giurisprudenza europea62023CJ0403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Consiglio di Stato, ha esaminato due profili tipici delle gare pubbliche: la possibilità per alcuni componenti di un RTI di uscire dal raggruppamento quando l’offerta è scaduta e viene prorogata, e la legittimità dell’incameramento automatico della cauzione provvisoria dopo l’esclusione. In entrambi i casi ha valorizzato il principio di proporzionalità e le esigenze di parità di trattamento e trasparenza. Ha quindi censurato la rigidità della normativa italiana come interpretata dal giudice nazionale.

Appalti pubblici: compatibilità con la direttiva 2004/18 della normativa nazionale che impedisce il recesso di componenti di un RTI alla scadenza dell’offerta e che prevede l’incameramento automatico della cauzione provvisoria dopo l’esclusione dell’offerente.

La questione giuridica

Se gli articoli 47, paragrafo 3, e 48, paragrafo 4, della direttiva 2004/18, in combinato disposto con il principio di proporzionalità, ostino a una disciplina nazionale che vieta ai componenti originari di un raggruppamento temporaneo di imprese offerente di recedere quando l’offerta è scaduta e la stazione appaltante chiede la proroga; e se i principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza ostino a una disciplina nazionale che impone l’incameramento automatico della cauzione provvisoria a seguito dell’esclusione dell’offerente, anche se il contratto non gli è stato aggiudicato.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la direttiva 2004/18, letti gli articoli 47, paragrafo 3, e 48, paragrafo 4, alla luce del principio di proporzionalità, non consente una normativa nazionale che vieti in assoluto ai componenti originari di un RTI offerente di recedere alla scadenza dell’offerta in caso di richiesta di proroga, se i membri residui soddisfano i requisiti della gara e la loro prosecuzione non altera la concorrenza. Inoltre, i principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza ostano a una disciplina che preveda l’incameramento automatico della cauzione provvisoria dopo l’esclusione dell’offerente, anche quando l’appalto non gli sia stato aggiudicato.

Norme richiamate

  • Direttiva 2004/18/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 2 direttiva 2004/18/CE
  • Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 2004/18/CE
  • Articolo 45, paragrafo 2, direttiva 2004/18/CE
  • Articolo 47, paragrafi 2 e 3, direttiva 2004/18/CE
  • Articolo 48, paragrafi 3 e 4, direttiva 2004/18/CE
  • Allegato VII A, punto 21, direttiva 2004/18/CE
  • Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 11, comma 6, 37, commi 8, 9, 10, 18 e 19, 38, comma 1, lettera f), 48 e 75

Compatibilità della disciplina italiana sugli RTI e sulla cauzione provvisoria con la direttiva 2004/18

La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali del Consiglio di Stato (Italia) nell’ambito di una gara Consip per servizi di illuminazione e servizi connessi. La Corte è stata chiamata a valutare, da un lato, la regola nazionale che impediva di ridurre la composizione originaria di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) quando l’offerta era scaduta ma l’amministrazione ne chiedeva la proroga; dall’altro, la disciplina dell’incameramento automatico della cauzione provvisoria in caso di esclusione dell’offerente.

Fatti e procedimento principale

Il RTI Luxone aveva presentato un’offerta per quattro lotti della gara; successivamente, alla scadenza del termine di validità dell’offerta, alcuni componenti del raggruppamento non intendevano confermarla. Consip ha considerato tale mancata conferma come un recesso abusivo dal RTI e ha escluso l’intero raggruppamento, disponendo anche l’escussione delle cauzioni provvisorie per complessivi 2.950.000 euro.

Normativa rilevante

La Corte ha ricondotto la controversia all’ambito della direttiva 2004/18/CE, in particolare:

  • articolo 2, sui principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;
  • articolo 4, paragrafo 2, sul raggruppamento di operatori economici;
  • articoli 47, paragrafi 2 e 3, e 48, paragrafi 3 e 4, sul ricorso alle capacità di altri soggetti o dei partecipanti al raggruppamento;
  • articolo 45, paragrafo 2, sulle cause facoltative di esclusione;
  • allegato VII A, punto 21, sul periodo di vincolo dell’offerta. Sono state richiamate anche le disposizioni del previgente codice dei contratti pubblici italiano, in particolare gli articoli 11, comma 6; 37, commi 8, 9, 10, 18 e 19; 38, comma 1, lettera f); 48; e 75.

Prima questione: recesso dei componenti del RTI alla scadenza dell’offerta

La Corte ha chiarito che gli articoli 47, paragrafo 3, e 48, paragrafo 4, della direttiva 2004/18 consentono ai raggruppamenti di fare affidamento sulle capacità dei propri membri o di altri soggetti, ma non disciplinano specificamente le modifiche sopravvenute nella composizione del raggruppamento. Tale materia rientra quindi nella competenza degli Stati membri, i quali tuttavia devono rispettare i principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha ricordato che il recesso di uno o più componenti di un RTI è compatibile con il diritto dell’Unione se:

  • i componenti residui soddisfano i requisiti di partecipazione fissati dalla stazione appaltante;
  • la prosecuzione della loro partecipazione non altera la concorrenza rispetto agli altri offerenti.

Pertanto, una regola nazionale che vieti in modo assoluto il recesso in caso di proroga dell’offerta, e che imponga il mantenimento rigido dell’identità del RTI, è sproporzionata. La Corte ha inoltre evidenziato che le proroghe ripetute dell’offerta comportano oneri rilevanti, specie per le PMI, poiché obbligano a mantenere disponibili risorse e garanzie per tempi potenzialmente molto lunghi. Ha anche osservato che un’interpretazione giurisprudenziale interna che faccia discendere obblighi così gravosi da una norma nazionale è particolarmente sfavorevole per gli operatori di altri Stati membri, in termini di prevedibilità e accessibilità delle regole di gara.

Seconda questione: incameramento automatico della cauzione provvisoria

Quanto alla cauzione provvisoria, la Corte ha riconosciuto che la predeterminazione del suo importo nel bando risponde a esigenze di parità di trattamento, trasparenza e certezza del diritto. Tuttavia, l’incameramento automatico della garanzia, senza valutazione individuale della condotta dell’offerente e indipendentemente dal fatto che l’appalto gli sia stato o meno aggiudicato, non è compatibile con il principio di proporzionalità.

La Corte ha ritenuto che tale misura, pur potendo perseguire obiettivi legittimi come responsabilizzare gli offerenti e compensare i costi della verifica della gara, risulta manifestamente eccessiva nella situazione esaminata. Ne consegue che una disciplina che preveda l’escussione automatica della cauzione a seguito dell’esclusione dell’offerente, anche in assenza di aggiudicazione del contratto, viola la direttiva 2004/18 letta alla luce dei principi generali del diritto dell’Unione.

Dispositivo

La Corte ha quindi dichiarato che:

  • gli articoli 47, paragrafo 3, e 48, paragrafo 4, della direttiva 2004/18, in combinato disposto con il principio di proporzionalità, ostano a una normativa nazionale che impedisca ai componenti originari di un RTI offerente di recedere alla scadenza dell’offerta, se i residui componenti sono qualificati e non vi è alterazione della concorrenza;
  • i principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza ostano a una normativa nazionale che imponga l’incameramento automatico della cauzione provvisoria a seguito dell’esclusione dell’offerente, anche se il contratto non gli è stato aggiudicato.

Principi affermati

La sentenza conferma che, nelle gare pubbliche, il principio di proporzionalità limita fortemente le soluzioni nazionali eccessivamente rigide in tema di stabilità dei RTI e di sanzioni economiche automatiche. La stazione appaltante può pretendere serietà dell’offerta e tutela della concorrenza, ma non può imporre effetti automaticamente espulsivi o patrimonialmente afflittivi senza una verifica concreta della situazione e della reale incidenza sulla competizione.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciraggruppamenti temporanei di impresecauzione provvisoriaprincipio di proporzionalitàparità di trattamento e trasparenza

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