Corte di giustizia, Sentenza C-792/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2024. — AZ e Repubblica federale di Germania contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore di grandi consumatori di energia elettrica – Esenzione dagli oneri di rete per il periodo 2012‑2013 – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “aiuto di Stato” – Risorse statali – Prelievo parafiscale o altri prelievi obbligatori. — Cause riunite C-792/21 P e C-793/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente le impugnazioni principali e incidentali relative alla decisione Commissione che ha qualificato come aiuto di Stato l’esenzione dagli oneri di rete concessa in Germania ai consumatori di carico di base per il 2012-2013. Conferma che, per i beneficiari non destinatari, il termine di impugnazione decorre dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale e che il meccanismo di finanziamento tramite supplemento costituisce risorse statali. Restano quindi ferme sia l’ammissibilità del ricorso in primo grado sia la valutazione di incompatibilità e l’ordine di recupero.
Impugnazioni in materia di aiuti di Stato: validità della decisione Commissione sul regime tedesco di esenzione dagli oneri di rete per i consumatori di carico di base e decorrenza del termine di ricorso per i beneficiari.
La questione giuridica
Le questioni principali riguardavano: i) se il ricorso di primo grado fosse tempestivo, in particolare se per un beneficiario la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione che conclude il procedimento di indagine formale faccia decorrere il termine di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE anche quando la pubblicazione derivi dall’articolo 32 del regolamento 2015/1589; ii) se il supplemento tedesco destinato a finanziare l’esenzione dagli oneri di rete costituisse "risorse statali" ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; iii) se il Tribunale avesse correttamente respinto i motivi relativi a motivazione, diritto di essere ascoltato, selettività e non discriminazione.
Principio di diritto
Per un beneficiario o altro interessato non destinatario della decisione, il termine di ricorso ex articolo 263, sesto comma, TFUE decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione che conclude un procedimento formale di aiuti di Stato, anche se tale pubblicazione è prevista da una norma di diritto derivato come l’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589; per lo Stato membro destinatario, invece, il termine decorre dalla notificazione. Quanto al merito, la Corte conferma che il supplemento tedesco per finanziare l’esenzione dagli oneri di rete costituiva un prelievo obbligatorio imposto da una misura regolamentare e, quindi, fondi provenienti da "risorse statali" ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, rendendo infondate le censure sulla qualificazione dell’aiuto.
Norme richiamate
- Articolo 263, sesto comma, TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 297 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 1, lettera h), regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 32, paragrafo 3, regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento (CE) n. 994/98
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 252, secondo comma, TFUE
- Articolo 30 TFUE
- Articolo 110 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
- CEDU, articolo 6, paragrafo 1
Esenzione dagli oneri di rete per grandi consumatori di energia elettrica: impugnazioni respinte
La pronuncia riguarda due impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di AZ contro la decisione della Commissione sul regime tedesco di esenzione totale dagli oneri di rete per i consumatori di carico di base per gli anni 2012-2013. La Corte esamina sia la ricevibilità del ricorso di primo grado sia il merito della qualificazione della misura come aiuto di Stato.
Fatti e procedimento amministrativo
Il regime contestato nasce dalla modifica dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento StromNEV 2005 ad opera dell’EnWG 2011. Dal 1° gennaio 2011 gli oneri individuali per i consumatori di carico di base sono stati sostituiti da una esenzione totale dagli oneri di rete; il relativo costo era sopportato dai gestori di rete e, dal 2012, compensato tramite un supplemento riscosso presso consumatori finali e fornitori di energia elettrica, secondo un meccanismo stabilito dalla BNetzA. Nel 2018 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con cui ha dichiarato che l’esenzione costituiva un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno per il periodo 2012-2013, ordinandone il recupero.
Ricevibilità del ricorso e decorrenza del termine
La Commissione, con impugnazione incidentale, sosteneva che il ricorso di AZ in primo grado fosse tardivo, perché il termine avrebbe dovuto decorrere dalla conoscenza effettiva della decisione e non dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La Corte respinge la tesi: ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, per gli interessati diversi dal destinatario della decisione il termine decorre dalla pubblicazione; per lo Stato membro destinatario decorre dalla notificazione. La pubblicazione prevista dall’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 rientra nella nozione di "pubblicazione" rilevante ai fini dell’articolo 263 TFUE, anche se deriva dal diritto derivato e non dal Trattato. La Corte valorizza la lettera della norma, la certezza del diritto e la parità di trattamento tra beneficiari e concorrenti, escludendo che il criterio della conoscenza possa prevalere sulla pubblicazione quando quest’ultima è oggettivamente prevista e avvenuta.
Risorse statali e prelievo obbligatorio
Sul merito, la Corte conferma il ragionamento del Tribunale secondo cui il supplemento controverso costituiva un meccanismo di finanziamento fondato su un prelievo obbligatorio imposto dalla normativa tedesca. Richiamando la giurisprudenza recente, la Corte ribadisce che costituiscono risorse statali sia i fondi alimentati da un’imposta o da altri prelievi obbligatori gestiti secondo la normativa nazionale, sia le somme rimaste sotto controllo pubblico. Nel caso concreto, la BNetzA aveva imposto ai gestori di distribuzione di riscuotere il supplemento presso gli utilizzatori della rete e di trasferirlo ai gestori di trasmissione, determinando anche il metodo di calcolo annuale dell’importo. Ciò basta a far rientrare le somme nelle "risorse statali", senza che sia necessario accertare anche il controllo statale in via autonoma. La Corte respinge inoltre le argomentazioni secondo cui mancasse un obbligo legale di pagamento in capo agli utilizzatori finali o che il meccanismo operasse solo in base a prassi civilistiche: l’effetto utile dell’obbligo di riscossione implica un corrispondente obbligo di prelievo sui debitori individuati dalla misura regolamentare.
Irrilevanza dell’annullamento retroattivo del regime e degli argomenti sul diritto nazionale
AZ sosteneva che la decisione della BNetzA del 2011 fosse nulla fin dall’origine e che il Tribunale avesse erroneamente considerato tardivi i relativi argomenti. La Corte risponde che l’illegalità o l’annullamento successivo di un regime non ne eliminano ex post la natura di aiuto se il regime ha prodotto effetti nella pratica. L’eventuale retroattività dell’annullamento non impedisce quindi l’applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato. Parimenti, le censure relative alle valutazioni del diritto nazionale e alla ricostruzione del meccanismo di riscossione vengono respinte perché o tardive, o irricevibili in sede di impugnazione, o comunque inconferenti rispetto alla conclusione del Tribunale.
Selettività e principio di non discriminazione
Quanto alla quarta parte del secondo motivo di AZ, la Corte considera irricevibile la censura che si limita a riprodurre argomenti già svolti in primo grado senza individuare un errore di diritto specifico. Riguardo alla comparabilità degli oneri di rete e al quadro di riferimento, la Corte non ravvisa elementi che dimostrino che l’imprecisione del Tribunale sull’esposizione dei fatti abbia influito sulla valutazione giuridica. Sul terzo motivo di AZ, relativo alla non discriminazione, la Corte conferma che il regime transitorio richiamato dalla ricorrente non era pertinente all’esame della legalità della misura oggetto della decisione, non essendo stato oggetto di tale decisione e non applicandosi ai consumatori di carico di base in questione. Il recupero dell’aiuto illegale mira a ripristinare la situazione anteriore all’erogazione e non consente di invocare, per escluderlo, un regime successivo o diverso non notificato.
Dispositivo
La Corte respinge sia le impugnazioni principali di AZ e della Repubblica federale di Germania sia le impugnazioni incidentali della Commissione. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.
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