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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-160/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2024. — Commissione europea contro HB. — Impugnazione – Appalti pubblici di servizi – Irregolarità nella procedura di aggiudicazione di un appalto – Decisione di recupero della Commissione europea adottata dopo la firma del contratto – Natura giuridica – Decisione che non produce unicamente effetti nell’ambito di tale contratto – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Misure amministrative – Esercizio di prerogative pubblicistiche – Ricorso di annullamento – Articolo 263 TFUE – Competenza del giudice dell’Unione. — Cause riunite C-160/22 P e C-161/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla le sentenze del Tribunale che avevano dichiarato irricevibili i ricorsi di HB contro due decisioni della Commissione di recupero di somme relative ad appalti TACIS e CARDS. Secondo la Corte, le decisioni non sono meri atti contrattuali, ma misure amministrative adottate per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e sanzionare irregolarità della gara. Di conseguenza, esse sono impugnabili dinanzi al giudice dell’Unione ex articolo 263 TFUE. Le cause sono rinviate al Tribunale per l’esame del merito.

Impugnazione: le decisioni della Commissione di riduzione e recupero di somme versate in appalti UE, adottate dopo la firma dei contratti, sono atti impugnabili ex articolo 263 TFUE perché espressione di prerogative pubblicistiche e non meri atti contrattuali.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel dichiarare irricevibili, per loro asserita natura contrattuale, i ricorsi di annullamento contro decisioni della Commissione che, sulla base dei regolamenti finanziari e del regolamento n. 2988/95, riducono a zero l’importo di due appalti e ordinano il recupero delle somme già versate; in particolare, se tali decisioni, adottate dopo la firma dei contratti ma per sanzionare irregolarità commesse nella procedura di aggiudicazione, rientrino nell’ambito dell’articolo 263 TFUE o nella sola sfera contrattuale.

Principio di diritto

Quando la Commissione, anche dopo la firma di un contratto, adotta una decisione che mira a correggere irregolarità commesse nella procedura di aggiudicazione e a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione mediante riduzione del prezzo e recupero di somme indebitamente versate, esercita prerogative pubblicistiche; un tale atto produce effetti giuridici obbligatori al di fuori del mero rapporto contrattuale ed è quindi impugnabile con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Il Tribunale ha quindi errato nel qualificarlo come atto non separabile dal contratto e nell’escludere la propria competenza.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 274 TFUE
  • Articolo 325 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
  • Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

Impugnazioni contro le decisioni di recupero TACIS e CARDS

Le cause riunite C‑160/22 P e C‑161/22 P riguardano due impugnazioni della Commissione contro sentenze del Tribunale che avevano dichiarato irricevibili i ricorsi di annullamento proposti da HB contro due decisioni del 15 ottobre 2019, con le quali la Commissione aveva ridotto a zero il prezzo di due appalti e ordinato il recupero di tutte le somme versate. La controversia verte sulla qualificazione giuridica di tali decisioni: atti contrattuali o atti amministrativi impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Contesto fattuale e procedurale

Il primo appalto riguardava il programma TACIS in Ucraina; il secondo il programma CARDS in Serbia. In entrambi i casi l’appalto era stato aggiudicato a consorzi coordinati da HB e i contratti erano stati firmati nel 2006 e nel 2008. In seguito a indagini OLAF, la Commissione ha ritenuto che vi fossero gravi irregolarità e possibili episodi di corruzione nella fase di aggiudicazione; ha quindi adottato decisioni di riduzione del prezzo a zero e di recupero degli importi versati, richiamando l’articolo 103 del regolamento finanziario del 2002, l’articolo 131 del regolamento finanziario del 2018 e l’articolo 4 del regolamento n. 2988/95.

Le decisioni del Tribunale

Il Tribunale aveva dichiarato irricevibili i ricorsi di annullamento perché, a suo avviso, le decisioni impugnate erano idonee a produrre effetti solo nell’ambito dei contratti e non potevano essere separate da essi. In sostanza, aveva ritenuto che si trattasse di atti contrattuali, non impugnabili ex articolo 263 TFUE; aveva poi respinto anche le domande risarcitorie e condannato la Commissione alle spese.

Questioni esaminate dalla Corte

La Corte ha anzitutto confermato la ricevibilità delle impugnazioni della Commissione, ritenendo che essa fosse rimasta soccombente in primo grado, poiché aveva chiesto il rigetto dei ricorsi come infondati e il Tribunale li aveva invece respinti come irricevibili.

Nel merito, la Corte ha esaminato se le decisioni controverse rientrassero esclusivamente nella sfera contrattuale oppure se fossero espressione di potestà amministrative dell’istituzione. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui il ricorso di annullamento non è esperibile quando la situazione giuridica del ricorrente si iscrive solo in rapporti contrattuali disciplinati dalla legge nazionale scelta dalle parti; ma, quando l’atto impugnato mira a produrre effetti giuridici obbligatori al di fuori del rapporto contrattuale ed implica l’esercizio di pubblici poteri, il giudice dell’Unione è competente.

Ragionamento della Corte

La Corte ha rilevato che le decisioni di recupero erano state adottate per rimediare a irregolarità commesse nella procedura di gara, quindi prima della conclusione dei contratti, e non per sanzionare una cattiva esecuzione contrattuale. Esse miravano a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, facendo conseguire alle irregolarità una riduzione del prezzo e il recupero delle somme indebitamente pagate, in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo, secondo la logica del regolamento n. 2988/95.

La Corte ha inoltre precisato che il fatto che le decisioni siano intervenute dopo la firma dei contratti non è decisivo: ciò che conta è la finalità perseguita dalla Commissione. Se l’istituzione mira a far eseguire il contratto, la controversia è contrattuale; se invece intende esercitare prerogative pubblicistiche per proteggere il bilancio dell’Unione, la controversia rientra nella sfera del diritto dell’Unione e può essere portata dinanzi al giudice dell’Unione.

La Corte ha quindi censurato il Tribunale per aver confuso il piano contrattuale con quello amministrativo e per aver escluso la impugnabilità degli atti solo perché le misure incidevano su rapporti già contrattualizzati. La circostanza che una parte sostanziale del contratto fosse già stata eseguita può al più incidere sulla proporzionalità della misura, non sulla sua natura giuridica.

Dispositivo e rinvio

La Corte ha annullato entrambe le sentenze del Tribunale e ha rinviato le cause al Tribunale, ritenendo che lo stato degli atti non consentisse di decidere sul merito dei ricorsi di annullamento. Le spese del giudizio di impugnazione sono state riservate.

Principio affermato

Le decisioni della Commissione che, in applicazione dei regolamenti finanziari e del regolamento n. 2988/95, riducono il prezzo di un appalto e recuperano somme indebitamente versate per irregolarità commesse nella fase di gara sono atti amministrativi che esprimono prerogative pubblicistiche; se producono effetti giuridici obbligatori autonomi rispetto al contratto, sono impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblici dell’unionerecupero di somme indebitamente versatetutela degli interessi finanziari dell’unionecontenzioso contrattuale con istituzioni uericevibilità del ricorso di annullamento

Testo integrale

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