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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-790/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2024. — Covestro Deutschland AG e Repubblica federale di Germania contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore di grandi consumatori di energia elettrica – Esenzione dagli oneri di rete per il periodo 2012‑2013 – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “aiuto di Stato” – Risorse statali – Prelievo parafiscale o altri prelievi obbligatori. — Cause riunite C-790/21 P e C-791/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0790

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge sia le impugnazioni principali di Covestro e della Germania sia le impugnazioni incidentali della Commissione. Conferma che il ricorso di primo grado era tempestivo per Covestro perché il termine decorreva dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale. Nel merito, ribadisce che il supplemento controverso e il relativo meccanismo di riscossione integrano risorse statali e quindi un aiuto di Stato ex articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Conferma infine la legittimità dell’ordine di recupero e la condanna alle spese secondo soccombenza reciproca.

Impugnazioni contro la sentenza del Tribunale che ha confermato la decisione della Commissione sul regime tedesco di esenzione dagli oneri di rete per i consumatori di carico di base: termine di ricorso, aiuto di Stato e risorse statali.

La questione giuridica

Se il ricorso di annullamento di Covestro fosse tempestivo in relazione alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale; se l’esenzione dagli oneri di rete costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare per la presenza di vantaggio, selettività e risorse statali; se l’ordine di recupero violasse il principio di non discriminazione.

Principio di diritto

La Corte conferma che, per i soggetti diversi dallo Stato membro destinatario della decisione, il termine di ricorso contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale anche se tale pubblicazione è prevista da una norma di diritto derivato e non dal Trattato. Inoltre, un meccanismo di finanziamento imposto da una misura regolamentare che obbliga i gestori di rete a riscuotere un prelievo e ne disciplina importo e ripartizione costituisce impiego di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, senza che sia necessario dimostrare anche un controllo pubblico sui fondi. Di conseguenza, la Corte respinge tutte le impugnazioni e conferma la qualificazione dell’esenzione dagli oneri di rete come aiuto di Stato incompatibile e soggetto a recupero.

Norme richiamate

  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 297 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Regolamento (CE) n. 994/98
  • Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 252 TFUE

Esenzione dagli oneri di rete per grandi consumatori di energia elettrica e aiuti di Stato

La pronuncia riguarda due impugnazioni riunite contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di Covestro Deutschland AG avverso la decisione della Commissione sulla compatibilità, con il mercato interno, del regime tedesco di esenzione dagli oneri di rete per i consumatori di carico di base per gli anni 2012-2013. La Corte affronta sia profili processuali, in particolare la tempestività del ricorso di annullamento, sia il merito della qualificazione della misura come aiuto di Stato concesso mediante risorse statali.

Parti e oggetto del contenzioso

Covestro Deutschland AG ha impugnato la sentenza del Tribunale nella causa T-745/18, mentre la Repubblica federale di Germania ha proposto un proprio appello contro la medesima sentenza. La Commissione europea è parte resistente in entrambe le impugnazioni principali e ha inoltre proposto impugnazioni incidentali per contestare la ricevibilità del ricorso di primo grado, sostenendo che esso fosse tardivo.

Contesto normativo nazionale e misura controversa

La Corte ricostruisce il sistema tedesco degli oneri di rete, disciplinato dall’EnWG 2011 e dal regolamento StromNEV 2005, poi modificato dal regolamento StromNEV 2011 e, successivamente, dal regolamento StromNEV 2013. Prima della misura controversa, alcuni utilizzatori atipici pagavano oneri individuali; per i consumatori di carico di base, a partire dal 1° gennaio 2011, tali oneri furono sostituiti da un’esenzione totale dagli oneri di rete.

La misura era finanziata tramite un meccanismo introdotto dalla decisione della BNetzA del 14 dicembre 2011, che prevedeva un supplemento controverso riscosso dai gestori di distribuzione presso gli utilizzatori della rete e riversato ai gestori di trasmissione per compensare le perdite di entrate derivanti dall’esenzione. Il regolamento StromNEV 2013 ha poi reintrodotto, per il futuro, oneri individuali e ha previsto un regime transitorio per alcuni consumatori di carico di base ancora privi di decisione definitiva di esenzione.

Ricevibilità del ricorso di primo grado e termine di ricorso

La Commissione sosteneva che il ricorso di Covestro fosse tardivo perché il termine avrebbe dovuto decorrere dalla data in cui la società avrebbe avuto effettiva conoscenza della decisione, e non dalla sua pubblicazione. La Corte respinge questo primo gruppo di argomenti e conferma l’impostazione del Tribunale.

La Corte chiarisce che l’articolo 263, sesto comma, TFUE prevede un ordine gerarchico tra pubblicazione, notificazione e conoscenza dell’atto. Per il destinatario della decisione, cioè lo Stato membro, il termine decorre dalla notificazione; per gli altri interessati, come il beneficiario, decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, anche se tale pubblicazione è prevista da una norma di diritto derivato, come l’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589. La successiva presa di conoscenza è solo un criterio sussidiario.

La Corte sottolinea che questo approccio garantisce certezza del diritto e parità di trattamento: la data di pubblicazione è obiettiva e uguale per tutti gli interessati non destinatari della decisione. Inoltre, il ricorso di Covestro, pur proposto prima della pubblicazione, non era per ciò solo irricevibile.

Nozione di aiuto di Stato: vantaggio e selettività

Sul primo versante del merito, Covestro contestava la sussistenza di un vantaggio selettivo. La Corte dichiara irricevibili gli argomenti relativi all’assenza di vantaggio perché diretti, in sostanza, a rimettere in discussione valutazioni di fatto del Tribunale senza dedurre uno snaturamento delle prove. Quanto alla selettività, la Corte rileva che si trattava di un motivo nuovo, non proposto in primo grado, e quindi irricevibile in appello.

Risorse statali: criterio applicabile

Il cuore della controversia riguarda la nozione di “risorse statali” ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Corte ribadisce che, secondo la propria giurisprudenza, esistono due criteri alternativi per stabilire se un vantaggio sia concesso mediante risorse statali:

  • fondi alimentati da un’imposta o da altri prelievi obbligatori previsti dalla normativa nazionale e gestiti e ripartiti conformemente a tale normativa;
  • somme costantemente sotto controllo pubblico e quindi a disposizione delle autorità nazionali competenti.

La Corte conferma quindi che il Tribunale non ha commesso errore nel trattare questi criteri come alternativi, non cumulativi. Ne deriva che, se è accertato un prelievo obbligatorio disciplinato dalla legge, non è necessario dimostrare anche un controllo statale sui fondi.

Esistenza di un prelievo obbligatorio e natura del supplemento controverso

La Corte approva la conclusione del Tribunale secondo cui il supplemento controverso aveva natura obbligatoria. La decisione della BNetzA del 2011 imponeva ai gestori di distribuzione di riscuotere il supplemento presso gli utilizzatori della rete e di trasferirne i proventi ai gestori di trasmissione; inoltre, fissava il metodo di determinazione annuale dell’importo.

La Corte precisa che non rileva che il meccanismo non fosse qualificato come imposta in senso stretto nel diritto nazionale: per l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, conta che i fondi derivino da contributi obbligatori imposti dalla normativa dello Stato membro, gestiti e ripartiti conformemente a tale normativa. È irrilevante anche che il prelievo fosse realizzato da soggetti privati, poiché il carattere obbligatorio deriva dalla misura regolamentare che impone la riscossione e definisce i debitori e il metodo di calcolo.

La Corte respinge anche l’argomento secondo cui la mancanza di un obbligo esplicito di pagamento in capo agli utilizzatori della rete escluderebbe la natura obbligatoria del supplemento: l’obbligo legale di riscossione implica necessariamente un obbligo simmetrico di pagamento dei debitori individuati dalla misura.

Compensazione delle perdite e irrilevanza dell’annullamento del regime nazionale

Covestro contestava anche che i gestori di rete ricevessero una compensazione integrale delle perdite derivanti dall’esenzione. La Corte considera tale critica diretta contro una valutazione di fatto del Tribunale, non sindacabile in appello in assenza di snaturamento. Rileva inoltre che l’eventuale illegalità o successivo annullamento della misura nazionale non elimina il carattere di aiuto di Stato per il periodo in cui la misura ha prodotto effetti nella pratica.

Controllo statale e richiami agli articoli 30 e 110 TFUE

Poiché la Corte ha già confermato la sussistenza di un prelievo obbligatorio che comporta l’utilizzo di risorse statali, essa considera inconferenti le censure rivolte contro l’ulteriore verifica, svolta dal Tribunale, dell’esistenza di un controllo statale sui fondi. Analogo esito per i richiami agli articoli 30 e 110 TFUE: si trattava di considerazioni ad abundantiam utilizzate solo a sostegno dell’analisi svolta ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Principio di non discriminazione e ordine di recupero

Covestro sosteneva che l’ordine di recupero dell’aiuto fosse discriminatorio, anche alla luce del regime transitorio introdotto nel 2013. La Corte respinge il motivo come inconferente perché diretto solo contro la motivazione ad abundantiam del Tribunale e non contro la sua ratio principale, secondo cui Covestro non aveva contestato la selettività dell’esenzione controversa né spiegato perché l’ordine di recupero di una misura selettiva sarebbe stato di per sé discriminatorio.

Dispositivo

La Corte respinge integralmente le impugnazioni principali e incidentali. Le spese vengono poste a carico di ciascuna parte per le proprie, in considerazione della soccombenza di Covestro, della Repubblica federale di Germania e della Commissione nelle rispettive domande.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoenergia elettricaoneri di reteimpugnazione e termini processualirecupero degli aiuti

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