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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-795/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2024. — WEPA Hygieneprodukte GmbH e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore di grandi consumatori di energia elettrica – Esenzione dagli oneri di rete per il periodo 2012-2013 – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “aiuto di Stato” – Risorse statali – Prelievo parafiscale o altri prelievi obbligatori. — Cause riunite C-795/21 P e C-796/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente le impugnazioni principali delle società WEPA e della Repubblica federale di Germania, nonché le impugnazioni incidentali della Commissione. Conferma che il ricorso di primo grado era tempestivo, poiché per gli interessati diversi dallo Stato membro destinatario il termine decorre dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale anche se la pubblicazione è imposta dal diritto derivato. Conferma inoltre che il supplemento tedesco destinato a finanziare l’esenzione dagli oneri di rete costituiva un prelievo obbligatorio riconducibile a risorse statali e, quindi, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Impugnazioni in materia di aiuti di Stato: termine di ricorso e qualificazione come risorse statali di un supplemento parafiscale volto a finanziare l’esenzione dagli oneri di rete per grandi consumatori di energia elettrica in Germania.

La questione giuridica

1) Se il ricorso di annullamento proposto dalle società WEPA fosse ricevibile, in particolare se il termine di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE decorresse dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione, anche quando tale pubblicazione è prevista dal regolamento (UE) 2015/1589 e non dal TFUE. 2) Se il Tribunale avesse correttamente ritenuto che il supplemento controverso e il meccanismo di esenzione costituissero un aiuto di Stato concesso mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare alla luce dei criteri relativi a prelievo obbligatorio, gestione/ripartizione conforme alla normativa nazionale e controllo statale.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, la nozione di "pubblicazione" comprende anche la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale prevista da una disposizione di diritto derivato, come l’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589; per i destinatari diversi dallo Stato membro notificato, il termine di ricorso decorre quindi dalla pubblicazione. Quanto al merito, la Corte conferma che un meccanismo nazionale che impone, per via regolamentare, un supplemento obbligatorio ai soggetti della rete, ne disciplina riscossione e ripartizione e ne destina il gettito a compensare esenzioni dagli oneri di rete integra l’impiego di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, senza che sia necessario accertare anche un controllo statale sui fondi quando già sussiste il criterio del prelievo obbligatorio gestito conformemente alla normativa nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 56 Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 263, sesto comma, TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 297 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettera h), regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 32, paragrafo 3, regolamento (UE) 2015/1589
  • Regolamento (CE) n. 994/98
  • Regolamento StromNEV 2005
  • EnWG 2011
  • Regolamento StromNEV 2013
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte

Impugnazioni in materia di aiuti di Stato: esenzione dagli oneri di rete per grandi consumatori di energia elettrica

La pronuncia riguarda due impugnazioni contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento proposto da WEPA Hygieneprodukte GmbH e WEPA Deutschland GmbH & Co. KG avverso la decisione della Commissione che qualificava come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno il regime tedesco di esenzione dagli oneri di rete per i consumatori di carico di base per il periodo 2012-2013. La Corte esamina, da un lato, la ricevibilità del ricorso di primo grado e, dall’altro, la nozione di "risorse statali" ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Fatti e procedimento amministrativo

Il regime controverso riguardava l’articolo 19 del regolamento StromNEV 2005, come modificato dall’EnWG 2011, che a partire dal 1o gennaio 2011 aboliva per i consumatori di carico di base gli oneri individuali e introduceva un’esenzione totale dagli oneri di rete. Il costo dell’esenzione era trasferito ai gestori delle reti e, dal 2012, veniva finanziato tramite un supplemento controverso riscosso presso gli utilizzatori della rete, secondo un metodo fissato dalla Bundesnetzagentur (BNetzA) con la decisione del 14 dicembre 2011.

A seguito di denunce, la Commissione avviava il procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e, con decisione del 28 maggio 2018 (decisione (UE) 2019/56), concludeva che la misura costituiva un aiuto di Stato concesso illegalmente dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 e incompatibile con il mercato interno. La Commissione ordinava altresì il recupero degli aiuti e l’annullamento dei pagamenti ancora dovuti.

Procedimento dinanzi al Tribunale

WEPA proponeva ricorso di annullamento deducendo un unico motivo, fondato sull’assenza di un aiuto di Stato per mancanza di risorse statali. Il Tribunale respingeva il ricorso ritenendolo ricevibile e infondato. In particolare, giudicava che il supplemento controverso fosse un prelievo parafiscale o onere obbligatorio e che le relative somme costituissero risorse statali.

Impugnazioni incidentali della Commissione: il termine di ricorso

La Commissione sosteneva che il Tribunale avesse errato nel far decorrere il termine di ricorso dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale, anziché dalla effettiva conoscenza da parte delle società WEPA, ritenendo che la nozione di "pubblicazione" di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE coincida solo con la pubblicazione che condiziona l’entrata in vigore dell’atto ai sensi dell’articolo 297 TFUE.

La Corte respinge tale tesi. Richiama la struttura gerarchica dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, in cui pubblicazione e notificazione sono criteri principali e la conoscenza è criterio subordinato. Ribadisce che la nozione di "pubblicazione" è ampia e comprende anche la pubblicazione prevista dal diritto derivato, come quella imposta dall’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589. Per gli altri interessati, non destinatari della notificazione allo Stato membro, il dies a quo decorre quindi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Impugnazioni incidentali: secondo motivo della Commissione

La Commissione lamentava anche uno snaturamento dei fatti circa la previa conoscenza della decisione da parte delle società WEPA. La Corte dichiara il motivo inconferente, perché il passaggio censurato dal Tribunale era formulato ad abundantiam e, pertanto, non poteva determinare l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi principali: qualificazione del supplemento come risorse statali

Nel merito, WEPA e la Repubblica federale di Germania contestavano la conclusione del Tribunale secondo cui il supplemento controverso costituiva un prelievo obbligatorio e le somme in tal modo raccolte integravano risorse statali.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza DOBELES HES, secondo cui esistono due criteri alternativi per qualificare i fondi come risorse statali:

  • fondi alimentati mediante un’imposta o altri prelievi obbligatori previsti dalla normativa nazionale e gestiti/ripartiti conformemente a tale normativa;
  • somme costantemente sotto controllo pubblico e quindi a disposizione delle autorità nazionali.

Prelievo obbligatorio e gestione conforme alla normativa nazionale

La Corte osserva che il Tribunale aveva accertato, in fatto, che la decisione BNetzA del 2011 imponeva ai gestori di distribuzione di riscuotere il supplemento presso gli utilizzatori della rete e di riversarlo ai gestori di trasmissione, oltre a definire il metodo di calcolo e di adeguamento annuale del supplemento. Tali accertamenti, non contestabili in sede di impugnazione se non per snaturamento, giustificavano la conclusione che il supplemento fosse imposto dalla normativa nazionale e non fosse il risultato di una mera prassi.

La Corte precisa inoltre che, anche se la misura regolamentare menziona espressamente solo l’obbligo di riscossione in capo ai gestori di rete, l’effetto utile di tale obbligo implica necessariamente un corrispondente obbligo di pagamento per i debitori del supplemento.

Controllo statale e irrilevanza del relativo esame

Poiché il primo criterio era sufficiente, il Tribunale non era tenuto a verificare anche l’esistenza di un controllo statale sui fondi. L’eventuale esame svolto in via ulteriore era comunque ad abundantiam e non inficiava la decisione. La Corte respinge dunque anche le censure che pretendevano criteri cumulativi o un ulteriore nesso diretto con il bilancio statale.

Esito finale

La Corte respinge integralmente le impugnazioni principali di WEPA e della Repubblica federale di Germania, nonché le impugnazioni incidentali della Commissione. Conferma così sia la ricevibilità del ricorso di primo grado sia la qualificazione della misura come aiuto di Stato concesso mediante risorse statali. Le spese sono poste a carico di ciascuna parte per le proprie rispettive spese.

Principi affermati

  • Ai fini dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, la "pubblicazione" comprende anche quella prevista da una norma di diritto derivato.
  • Per i destinatari diversi dallo Stato membro notificato, il termine di ricorso decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  • Un prelievo obbligatorio istituito da una misura regolamentare, con soggetti incaricati della riscossione e metodo di calcolo fissato dalla normativa, integra risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
  • Quando il criterio del prelievo obbligatorio è soddisfatto, non è necessario verificare ulteriormente il controllo statale sui fondi.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoenergia elettricaoneri di reteprocedimento giurisdizionale uerestituzione di aiuti illegittimi

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