Corte di giustizia, Sentenza C-794/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2024. — Repubblica federale di Germania e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore di grandi consumatori di energia elettrica – Esenzione dagli oneri di rete per il periodo 2012‑2013 – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “aiuto di Stato” – Risorse statali – Prelievo parafiscale o altri prelievi obbligatori. — Cause riunite C-794/21 P e C-800/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge tutte le impugnazioni relative alla decisione della Commissione che aveva qualificato come aiuto di Stato l'esenzione dagli oneri di rete concessa in Germania ai grandi consumatori di elettricità per il periodo 2012-2013. Sul piano processuale, conferma che per i beneficiari interessati il termine di ricorso decorre dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale, anche se la decisione è notificata allo Stato membro. Sul piano sostanziale, ribadisce che il supplemento tedesco destinato a finanziare l'esenzione costituisce risorse statali perché imposto da una normativa regolamentare e gestito secondo un meccanismo obbligatorio.
Aiuti di Stato e termine di ricorso: la pubblicazione in GU di una decisione della Commissione notificata allo Stato membro fa decorrere il termine per i beneficiari interessati; il supplemento tedesco sugli oneri di rete costituisce risorsa statale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
La questione giuridica
1) Se il ricorso di annullamento proposto dai beneficiari dell'aiuto fosse tempestivo, e quindi se il termine di cui all'articolo 263, sesto comma, TFUE decorresse dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione che conclude il procedimento di indagine formale, benché la decisione fosse notificata allo Stato membro destinatario e la pubblicazione derivasse dall'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589. 2) Se il Tribunale avesse applicato correttamente l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE qualificando il supplemento sugli oneri di rete come finanziato mediante risorse statali, in particolare alla luce dei criteri del prelievo obbligatorio/para fiscale e del controllo statale. 3) Se il Tribunale avesse snaturato fatti e diritto nazionale nella valutazione del meccanismo di finanziamento del supplemento.
Principio di diritto
Per le imprese interessate, il termine di ricorso contro una decisione della Commissione che conclude un procedimento formale in materia di aiuti di Stato decorre dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale, anche quando la pubblicazione è prevista dal diritto derivato e non dal Trattato; per lo Stato membro destinatario, invece, il termine decorre dalla notificazione. Quanto al merito, un prelievo imposto da una misura regolamentare, riscosso obbligatoriamente dai gestori di rete e destinato a compensare esenzioni dagli oneri di rete, costituisce impiego di risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE; i criteri del prelievo obbligatorio e del controllo statale sono alternativi, non cumulativi. Le impugnazioni principali e incidentali sono quindi respinte.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 263, sesto comma, TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 297, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento (CE) n. 994/98
- Regolamento StromNEV 2005
- Regolamento StromNEV 2013
- EnWG 2011
Esenzione dagli oneri di rete per grandi consumatori di energia elettrica e decorrenza del termine di ricorso contro la decisione sugli aiuti di Stato
La pronuncia riguarda due impugnazioni riunite avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione relativa al regime tedesco di esenzione dagli oneri di rete per i consumatori di carico di base nel periodo 2012-2013. La Corte esamina sia la ricevibilità dei ricorsi di primo grado, sia la qualificazione del meccanismo di finanziamento come aiuto di Stato concesso mediante risorse statali.
Fatti e procedimento amministrativo
Il regime tedesco in questione derivava dall'articolo 19 del regolamento StromNEV 2005, come modificato dall'EnWG 2011. Per i consumatori di carico di base, gli oneri individuali di rete furono aboliti e sostituiti da una esenzione totale dagli oneri di rete; il costo dell'esenzione era sostenuto dai gestori di rete e, dal 2012, compensato tramite un supplemento riscosso presso gli utenti della rete. La Commissione, con decisione del 28 maggio 2018, ha ritenuto che il regime costituisse aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e ha ordinato il recupero.
Questioni pregiudicate in impugnazione
Le impugnazioni incidentali della Commissione miravano a contestare la ricevibilità dei ricorsi delle società Infineon, sostenendo che il termine di cui all'articolo 263, sesto comma, TFUE dovesse decorrere dalla presa di conoscenza effettiva della decisione e non dalla sua pubblicazione in GU, poiché la pubblicazione derivava dall'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 e non dall'articolo 297 TFUE. Le impugnazioni principali contestavano invece la qualificazione del supplemento di rete come risorsa statale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Normativa rilevante e quadro giurisprudenziale
La Corte richiama l'articolo 263, sesto comma, TFUE, l'articolo 297, paragrafo 2, TFUE, gli articoli 107 e 108 TFUE, nonché il regolamento 2015/1589, in particolare l'articolo 32, paragrafo 3, e la definizione di "interessati" dell'articolo 1, lettera h). Sul versante degli aiuti di Stato, ribadisce la giurisprudenza secondo cui il carattere di risorse statali può risultare alternativamente: i) da fondi alimentati mediante un'imposta o altro prelievo obbligatorio previsto dalla normativa nazionale e gestiti secondo tale normativa; oppure ii) dal fatto che le somme restino costantemente sotto controllo pubblico.
Ricevibilità: decorrenza del termine di ricorso
La Corte conferma che l'articolo 263, sesto comma, TFUE prevede un ordine gerarchico tra i criteri di decorrenza del termine: pubblicazione o notificazione come criteri principali, conoscenza effettiva come criterio sussidiario. Nel caso di specie, per la Repubblica federale di Germania, destinataria della decisione, il termine decorreva dalla notificazione; per le società Infineon, non destinatarie ma interessate, il termine decorreva dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La Corte precisa che la nozione di "pubblicazione" dell'articolo 263, sesto comma, TFUE non si limita alle ipotesi in cui la pubblicazione sia prevista dal Trattato e condizioni l'entrata in vigore dell'atto: vi rientrano anche le pubblicazioni imposte dal diritto derivato, come l'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589. La soluzione è giustificata da ragioni di certezza del diritto e di parità di trattamento tra gli interessati.
Aiuti di Stato: risorse statali e supplemento sugli oneri di rete
Nel merito, la Corte respinge l'argomento secondo cui il supplemento non costituirebbe risorsa statale perché sarebbe frutto di un rapporto di diritto privato o perché i gestori di rete sopporterebbero taluni rischi economici. La Corte osserva che il meccanismo era imposto da una misura regolamentare che obbligava i gestori a riscuotere il supplemento, individuava i debitori e fissava la metodologia di calcolo e di adeguamento annuale dell'importo. In tali condizioni, gli importi riscossi hanno origine da un prelievo obbligatorio e quindi da risorse statali. La Corte sottolinea inoltre che, una volta accertato tale criterio, non è necessario verificare anche il controllo statale, trattandosi di criteri alternativi.
Irrilevanza dell'illegalità o dell'annullamento del regime nel diritto interno
La Corte aggiunge che l'eventuale invalidità o successiva abrogazione della decisione della BNetzA non esclude la qualificazione di aiuto di Stato se il regime ha prodotto effetti nella pratica per un certo periodo. Analogamente, la circostanza che la riscossione avvenga in un rapporto di diritto privato o che non vi siano sanzioni amministrative o garanzie pubbliche non impedisce, di per sé, la qualificazione come risorse statali.
Dispositivo
Poiché tutti i motivi delle impugnazioni principali e incidentali sono stati respinti, la Corte conferma integralmente la sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 26 set 2024Corte di giustizia, Sentenza C-768/21
- Sentenza · 26 set 2024Corte di giustizia, Sentenza C-790/21
- Sentenza · 26 set 2024Corte di giustizia, Sentenza C-792/21
- Sentenza · 26 set 2024Corte di giustizia, Sentenza C-795/21
- Sentenza · 26 set 2024Corte di giustizia, Sentenza C-160/22
- Sentenza · 26 set 2024Corte di giustizia, Sentenza C-255/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →