Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/02/2017 n. 1468 - Comm. Trib. Prov. Milano

TRUST - COSTITUZIONE - IMPOSTA IPOTECARIA - Capacità contributiva - Imposte ipo-catastali in misura proporzionale - Non dovute - Imposte in misura fissa - Dovute.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la tassazione della devoluzione di beni a un trust. Il trasferimento dei beni dal disponente al trustee non costituisce un'immediata liberalità né determina un effettivo arricchimento del trustee, che svolge unicamente il ruolo di gestore fiduciario dei beni. Secondo la motivazione riportata, la capacità contributiva si manifesta soltanto quando i beni vengono trasferiti dal trustee ai beneficiari finali, poiché è in quel momento che si realizza l'effettivo trasferimento patrimoniale e l'arricchimento dei beneficiari.

La decisione

Le imposte ipotecaria e catastale non sono dovute in misura proporzionale al momento della costituzione o della devoluzione dei beni al trust, poiché in tale fase non si verifica ancora un trasferimento definitivo della ricchezza né un arricchimento del trustee. Sono invece dovute in misura fissa. Le imposte sui trasferimenti in misura proporzionale potranno applicarsi al momento del trasferimento finale dei beni dal trustee ai beneficiari effettivi.

Norme richiamate

  • Principio costituzionale della capacità contributiva

    La tassazione deve collegarsi a una manifestazione effettiva e concreta di ricchezza. Nel trust, tale manifestazione non si verifica con il trasferimento iniziale al trustee, che non acquisisce i beni a titolo di arricchimento personale, ma con il trasferimento finale ai beneficiari.

  • Disciplina delle imposte ipotecaria e catastale

    In assenza di un trasferimento patrimoniale definitivo e di un arricchimento immediato, le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa e non proporzionale al momento dell'attribuzione dei beni al trustee.

  • Disciplina tributaria dei trasferimenti in trust

    Il momento impositivo rilevante coincide, in linea generale, con l'attribuzione finale dei beni ai beneficiari, quando si realizza l'effettivo trasferimento e il loro arricchimento. In tale fase possono trovare applicazione le imposte sui trasferimenti in misura proporzionale.

Massime di principio

  • Il trasferimento di beni al trustee, quando questi agisce come mero gestore fiduciario e non come beneficiario finale, non determina normalmente un immediato arricchimento imponibile.
  • Per individuare il momento impositivo occorre verificare quando si realizza l'effettivo trasferimento della ricchezza: di regola, nel trust, ciò avviene con l'attribuzione finale ai beneficiari.
  • In assenza di un trasferimento definitivo e di una concreta manifestazione di capacità contributiva, le imposte ipotecaria e catastale possono essere applicate in misura fissa anziché proporzionale.
  • La qualificazione fiscale può dipendere dalla struttura concreta del trust, dai poteri del trustee e dall'identificazione dei beneficiari; pertanto, la regola va verificata rispetto agli atti effettivamente compiuti e agli effetti patrimoniali prodotti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.