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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18952/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

Una società aveva convenuto l'altra deducendo l'inadempimento di un complesso accordo di vendita mista ad appalto relativo a un terreno edificabile e alla realizzazione di porzioni immobiliari, con prezzo parte in denaro e parte in opere. La committente sosteneva che i lavori fossero stati ritardati, prorogati e comunque eseguiti con gravi difetti, con successivo accertamento tecnico preventivo dei vizi, chiedendo accertarsi l'inadempimento e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva qualificato il rapporto come contratto atipico a causa prevalente di appalto e aveva applicato la disciplina della garanzia per vizi ex art. 1667 c.c., ritenendo tardiva la denuncia. La Corte d'appello, invece, aveva ritenuto non ultimata l'opera e quindi applicabile la disciplina generale dell'inadempimento ex art. 1453 c.c., condannando l'appaltatrice al risarcimento. In Cassazione la società appaltatrice ha dedotto: 1) novità della domanda di applicazione dell'art. 1453 c.c. prospettata solo in appello o nella comparsa conclusionale di primo grado; 2) violazione delle norme sul procedimento sommario e sulle nuove domande; 3) erronea applicazione dell'art. 1453 c.c. perché la Corte territoriale avrebbe confuso mancata ultimazione dell'opera con vizi di esecuzione; 4) ulteriore doglianza sulla quantificazione del danno oltre i limiti della domanda; 5) e 6) doglianze in tema di riparto di spese e legittimazione attiva per parti condominiali, assorbite dall'accoglimento del quarto motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che non vi fosse domanda nuova ma solo diversa qualificazione giuridica della medesima pretesa risarcitoria già introdotta in primo grado come domanda di accertamento dell'inadempimento e di condanna al risarcimento dei danni. Ha accolto il quarto motivo, osservando che la sentenza d'appello non aveva chiarito adeguatamente se l'opera fosse stata realmente non ultimata oppure semplicemente ultimata ma affetta da vizi/difformità. Poiché dalla corretta distinzione dipende l'applicazione della disciplina generale dell'inadempimento ovvero della garanzia per vizi dell'appalto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e per la regolazione delle spese. I motivi terzo, quinto e sesto sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per escludere che il giudice d'appello abbia pronunciato oltre la domanda: la diversa qualificazione giuridica della pretesa non integra ultrapetizione.

  • art. 345 c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente per denunciare la proposizione di una domanda nuova in appello; la Corte esclude la violazione perché non si trattava di domanda nuova ma di qualificazione della stessa pretesa.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina del rito sommario e alla preclusione delle nuove domande; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina del rito sommario; la Corte non ravvisa la violazione denunciata.

  • art. 792-bis c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nei motivi subordinati; la Corte non lo ritiene decisivo ai fini della qualificazione della domanda.

  • art. 1453 c.c.

    Si applica quando l'opera non sia stata ultimata; in tal caso opera la responsabilità per inadempimento contrattuale e non la garanzia per vizi dell'appalto.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato quale norma che, insieme all'art. 1453 c.c., governa la responsabilità per inadempimento nei casi di opera non ultimata.

  • art. 1667 c.c.

    È la disciplina della garanzia per vizi e difformità dell'opera ultimata; non si applica se l'opera non è completata.

  • art. 1668 c.c.

    Richiamato come norma speciale che, insieme all'art. 1667 c.c., opera in caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità.

  • art. 1118 c.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti in tema di riparto dei costi relativi a beni condominiali.

  • art. 1117 c.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti per la qualificazione di beni condominiali e la legittimazione a far valere i relativi diritti.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti in tema di legittimazione ad agire.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a contratti di appalto, la distinzione decisiva è tra opera ultimata e opera non ultimata: nel primo caso si applica la disciplina speciale della garanzia per vizi e difformità; nel secondo caso opera la responsabilità generale per inadempimento.
  • La qualificazione giuridica della stessa domanda risarcitoria, fondata sui medesimi fatti costitutivi già dedotti in primo grado, non integra domanda nuova né viola il divieto di ius novorum in appello.
  • Per stabilire il regime applicabile non basta evocare la presenza di difetti o il mancato gradimento dell'opera: il giudice deve accertare in modo chiaro se le carenze attengano alla mancata ultimazione dell'opera oppure a vizi di un'opera già consegnata/ultimata.
  • Quando l'accoglimento di un motivo di ricorso impone un nuovo esame della questione decisiva di merito, restano assorbite le censure che dipendono logicamente dall'esito di tale accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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