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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04952/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di un’indennità di occupazione proposta da una coerede nei confronti della suocera, ritenuta occupante esclusiva di un immobile facente parte della comunione ereditaria proveniente da una successione. La convenuta ha resistito deducendo che la detenzione dell’immobile era giustificata da un accordo intervenuto dopo il decesso del dante causa tra lei e i figli eredi, in forza del quale ciascuno avrebbe goduto separatamente, in comodato, di beni dell’asse. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d’appello ha confermato il rigetto, valorizzando le dichiarazioni rese in interrogatorio formale sull’esistenza di una detenzione dei beni ereditari da parte di tutti gli eredi e ritenendo che l’inerzia della parte attrice per alcuni anni fosse indice di un assenso implicito all’assetto di godimento esclusivo. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) omesso esame/travisamento di risultanze istruttorie decisivie, con riferimento all’interrogatorio formale e alla documentazione relativa ad altro immobile della comunione; (2) violazione dell’art. 1102 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto legittimo l’uso esclusivo del bene comune in presenza di un preteso paritario godimento degli altri beni ereditari e del precedente esito di altro giudizio; (3) violazione dell’art. 3 Cost. per asserita disparità di trattamento rispetto a decisioni assunte in controversie analoghe.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non deduceva un vero omesso esame di "fatti" storici, ma piuttosto una rivalutazione di elementi istruttori e del merito; inoltre, si trattava di doppia conforme e la ricorrente non aveva assolto all’onere di indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito. Il motivo è stato inoltre ritenuto carente di specificità per mancata riproduzione del contenuto degli atti e dei capitoli di prova. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., perché la decisione impugnata si era conformata alla giurisprudenza consolidata sull’uso esclusivo della cosa comune e sull’irrilevanza dell’inerzia o dell’assenso dei partecipanti, salvo prova del vantaggio patrimoniale e della volontà degli altri comproprietari di usare direttamente il bene. La Corte ha anche rilevato che la doglianza, in realtà, investiva la ricostruzione della fattispecie concreta e che il ricorso non riproduceva adeguatamente l’eventuale giudicato esterno invocabile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la violazione dell’art. 3 Cost. non può essere dedotta direttamente come vizio di legittimità, dovendo eventualmente passare attraverso la questione di legittimità costituzionale della norma applicata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    "omesso esame di risultanze istruttorie aventi carattere decisivo"

    il vizio riguarda solo un fatto storico, preciso e decisivo, non le argomentazioni difensive né gli elementi istruttori in sé; inoltre è escluso in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi e confronti le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non emergono elementi per mutarne l’orientamento.

  • art. 1102 c.c.

    l’uso esclusivo del bene comune, se contenuto nei limiti di legge e se sorretto da consenso o inerzia degli altri partecipanti, non è di per sé illecito; l’indennità è correlata alla prova della volontà altrui di usare direttamente il bene e del vantaggio patrimoniale conseguito dall’occupante.

  • art. 3 Cost.

    la violazione del parametro costituzionale non può essere dedotta direttamente come motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma va fatta valere tramite la questione di legittimità costituzionale della norma applicata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto/inammissibilità sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 12 preleggi

    la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. va letta come riduzione del sindacato di legittimità al "minimo costituzionale".

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve avere a oggetto un fatto storico decisivo, e non semplici elementi istruttori, deduzioni difensive o una diversa lettura del materiale probatorio.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduca omesso esame di fatti decisivi deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • La denuncia di travisamento della prova richiede un’esposizione specifica del contenuto delle prove asseritamente male interpretate e il richiamo essenziale degli atti rilevanti; altrimenti il motivo difetta di specificità.
  • L’uso esclusivo di un bene comune non è di per sé illegittimo se avviene nei limiti dell’art. 1102 c.c. e se gli altri partecipanti hanno acconsentito o sono rimasti inerti; l’indennità è collegata alla prova di un pregiudizio effettivo e del mancato consenso all’uso diretto da parte degli altri comunisti.
  • La deduzione della violazione dell’art. 3 Cost. non è, di regola, motivo autonomo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., dovendo il contrasto con il parametro costituzionale essere veicolato mediante questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
  • Il sindacato sulla motivazione è oggi limitato alle sole anomalie radicali che si risolvono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando escluso il controllo sulla mera sufficienza o persuasività della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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